REGNO D'ITALIA- MINISTERO DELL'INTERNO
Divisione II - Sezione II
N. 851

Firenze il 31 Gennaio 1866
OGGETTO: Archivi Provinciali. Concorso ai posti negli Archivi delle province meridionali.

RELAZIONE AL SIGN. MINISTRO
Per Regio Decreto del 25 Gennaio 1863 N. 1141 venne approvato un regolamento sopra i concorsi ai posti di Vice Archiviario e di Ajutanti negli Archivi provinciali e supplettorii napoletani e siciliani.
Rispetto agli Archiviari ed agli Alunni si è continuato ad osservare le leggi borboniche, le quali vogliono esse pure il concorso. (Rescritto 10 Agosto 1832).
Materia dell'esame di concorso sono le lingue italiana e latina, la nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari, la calligrafia.
Ora che giusta il Regio Decreto 21 gennaio 1866 i detti Archivi sono passati a carico e alla dipendenza delle singole Amministrazioni provinciali, importa il riconoscere se abbiano tuttora ad osservarsi le citate disposizioni per le nomine degli Impiegati.
Uno degli effetti delle medesime era di considerare come simili in un corpo solo tutti gli Impiegati degli Archivi, traslocandoli da una ad altra provincia in caso di formazione. Ma ciò più non pare che possa essere, poiché l'autonomia data alle amministrazioni provinciali dall'odierno ordinamento ha sciolto i legami che dapprima sussistevano tra loro per l'ingerenza governativa.
Sarebbero di conseguenza da abrogare le anzidette disposizioni, lasciando però che le singole Amministrazioni provinciali esigessero  dai candidati quei requisiti di capacità necessarii al disimpegno dell'ufficio il quale ha non poca importanza negli Archivi delle provincie meridionali fra i molti documenti che vi sono raccolti, parecchi dei quali interessano la Storia.
Il sottoscritto reputa che sarebbe conveniente sentire il parere del Consiglio di Stato.

Il Direttore Capo della 2a Divisione
B.Miraglia

E’ spedita questa relazione al Consiglio di Stato pel suo parere
Firenze, 31 Gennaio 1866.
Pel Ministro

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO - COMITATO PRIMO
(Protocollo generale n. 420; protocollo della sezione n. 194)

Precedenti:
vedi n. 824
Adunanza del 15 ottobre 1864
Relatore Cav. Martinelli
n. 897 della Sezione di Finanze ed Interno 9 dicembre, Relatore C.Sallieri.

Riferisca il Sig.Comm.Cord.
Addì 1 febbraio 1866
Il Presidente
T. Sp.

[Adunanza del giorno 19 febbraio 1866]

Veduta la nota del 30 gennaio del Ministero dell'Interno colla quale si propone il quesito se dopo il Real Decreto del 21 gennaio 1866 che pone gli archivi delle Province Meridionali nella dipendenza e a carico delle singole Amministrazioni Provinciali siano ancora da operarsi le regole precedenti intorno alla nomina degli Impiegati e specialmente quelle stabilite con Regio Decreto del 25 gennaio 1863 e col Rescritto Borbonico del 10 Agosto 1832.
Sentito il Relatore
Considerando che gli Archivi delle Province meridionali sono ordinati non al solo scopo della conservazione degli atti dell'Amministrazione delle Provincie, ma nell'interesse generale dei privati cittadini, dei corpi morali di ogni natura, e di tutte le Amministrazioni dello Stato.
Che quindi nessun principio di libertà e di autonomia Provinciale potrebbe mai condurre allo abbandono della cura, del servizio, e della disciplina di simili istituzioni, al solo arbitrio degli Amministratori della Provincia, vi potrebbe l'Amministrazione Centrale declinarla la responsabilità della custodia ordinata e rigorosa degli atti che essi contengono.
Che il bisogno di unificazioni in quanto servizio deve sollecitare i provvedimenti necessari a farlo nelle medesime condizioni, tanto per la parte disciplinare, quanto per la spesa, In tutte le Provincie del Regno; ma frattanto non potrebbe il Governo abbandonarvi la sorveglianza dove ancora gli Archivi generali sono distribuiti per Provincie, e contengono anche i documenti delle singole Amministrazioni di ciascuna Provincia.
V. di avviso
Che finchè non si provveda con uniche discipline generali, con analoghi regolamenti, debbano ritenersi in vigore le precedenti disposizioni che formano oggetto del quesito.
 

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della sezione dell'Interno, Sezione I , pareri 1866, b. 67)