RELAZIONE A S.E IL MINISTRO
Eccellenza
Nell'Archivio di Stato di Napoli sono conservate tra le altre scritture
quelle distinte con l'applicazione di "atti sotto firma privata"
e che sono quelle copie che le parti interessate trascrivevano di per sé
dai titoli presentati in originale agli Uffici del Registro per la formalità
della registrazione.
In una recente occasione di rilascio, chiesto da un privato nel suo
proprio interesse, di copia di alcuni di questi atti sotto firma privata,
venne dal Sovrintendente elevato il dubbio se tali atti debbano considerarsi
come pubblici ovvero privati nel concetto del Regolamento
27 Maggio 1875 sugli archivi di Stato, per l'applicazione degli articoli
12 e 13 e 14 del medesimo, o, in quella vece, non debbano sottrarsi alle
disposizioni di quel Regolamento, reputando che così continuino
ad essere regolati dalle antiche leggi borboniche, dove furono oggetto
di speciali provvidenze, mentre la legislazioni archivistica del Regno
particolarmente non li contempla.
In vero gli atti sotto firma privata sono citati dalla legge
Borbonica sul registro dei 25 Dicembre 1816 (N° 583) pag.. 539 della
Raccolta e dal Regolamento dei 27 Dicembre 1816 per l'esecuzione
di quel Regolamento.
La legge stabilisce che gli atti privati, allorché si vorranno
registrare dovranno essere rilasciati in copia in carta bollata, e gli
atti originali saranno violati dal giudice di pace, dopo registrati (art.
14); che la formalità del visto del giudice di pace alla
registrazione, è dichiarata parte integrante del registro, (art.
15); che potranno essi atti registrarsi in ogni ufficio (art. 20 §
4), però a cura e responsabilità degli interessati (art.
24); e simalmente l'esazione della registrazione (art. 27. N° 5); e
il diritto di registro (art. 38 § 5 N° 3).
Nel regolamento è detto: che le vidimazioni apposte agli atti
sotto firma privata, dei giudici di pace, debbono essere annotati in un
Registro speciale (art.2°); che nell'apporre il visto sotto la registrazione,
il giudice di pace certificherà conforme la copia dell'atto privato,
da rilasciarsi al ricevitore (art. 3°); che anche i ricevitori avranno
un registro per gli atti sotto firma privata (art.. 20); né potranno,
pena la multa, registrare tali atti senza farsene esibire la copia (art.
23); e rimetteranno mensilmente al direttore la copia degli atti privati
presso loro depositati (articolo 25), e i direttori nel ricevere le copie
eseguiranno il controllo degli introiti (art.. 30); finalmente che " ai
direttori è vietato il permettere la lettura delle copie di tali
atti e il darne copia, estratti, o certificati senza l'ordine del Presidente
del Tribunale della Provincia, il quale non potrà rilasciarli che
in caso di dispersione verificata degli atti ed intese le parti".
Le quali disposizioni non subirono alcuna modificazione pel susseguente
Decreto 4 Ottobre 1831 e relativo Regolamento intorno ad un nuovo sistema
di versare i diritti spettanti agli Archivi Notarili.
Anche sotto la presente legislazione sono state presso lo Archivio
di Napoli, fino a poco anzi, osservate le disposizioni borboniche sovracitate.
Ma ultimamente il Presidente del Tribunale Civile di quella città,
ha
dichiarato che, riputando essere state abrogate le disposizioni medesime
dalle susseguenti norme sul Registro e sulle ipoteche, nel Regno, non avrebbe
più rilasciata alcuna ordinanza per la spedizione delle copie d'atti
sotto firma privata, i quali anche per avviso della R.a Avvocatura
Erariale di Napoli sono sottoposti alle nuove disposizioni della legge
del registro 13 Settembre 1874, il cui articolo 31 prescrive "potersi rilasciare
le copie delle scritture private alle parti contraenti ed agli aventi causa".
Invitato il Ministero di Grazia e Giustizia a risolvere questo dubbio,
il medesimo ebbe a rispondere che, trattandosi di dubbio importante, la
cui risoluzione implica anche l'esame del valore di alcune disposizioni
di precedenti leggi locali, aveva creduto necessario sentire il parere
della R.a Procura Generale presso la Corte d'appello di
Napoli, che questo ufficio ha opinato doversi considerare tuttora vigente
la legislazione borbonica per quella parte che riguarda gli atti sotto
firma privata e quindi sia necessaria l'ordinanza del Presidente per ottenere
lettura e copia degli atti stessi, che in quella vece esso Ministero inclinerebbe
nello avviso contrario, perché il R.° D.° 27 Maggio 1875
sugli archivi di Stato ha regolato tutta la materia relativa alla pubblicità
e non pubblicità degli atti ivi conservati, i quali tutti,
senza distinzione di sorta, debbono soggiacere alle disposizioni del regolamento
medesimo; se il Regolamento non menziona gli atti sotto firma privata,
non potrebbero questi ritenersene esclusi, senza eccedere i limiti della
regolare e giuridica interpretazione, e tutt'al più, se quel non
citarli è difetto, potrà essere il caso di supplire con altro
Decreto che, modificando e spiegando quello del 27 Maggio 1875, stabilisca
una norma conveniente per detti atti, specialmente per quelli che sono
stati registrati e depositati negli Archivi sotto l'egida delle disposizioni
tutelari della legislazione borbonica.
Quantunque questo Ministero abbia creduto nel Settembre 1877, nella
prima interpellanza direttagli dal Sovrintendente agli Archivi di Stato
Napoletani, tener fermo la pratica invalsa fino allora, di reputare tuttora
vigenti le disposizioni borboniche, intorno a questi atti, pure il Referente,
dopo matura esame della vertenza, crederebbe potere opinare che gli atti
sotto firma privata, essendo citati con gli altri soggetti a registrazione
nella Legge e nel Regolamento del 1819, dovrebbero a rigore andare sottoposti,
se pure ne fosse il caso, alla nuova legislazione sul Registro del 1874
con tutta la materia che forma oggetto della medesima; che però
le disposizioni generali del Regolamento 27 Maggio 1875, comprendesse
alla lor volta tutti gli atti custoditi negli archivi e stabiliscono il
criterio della pubblicità, come pure il divieto di fare esaminare
o copiare gli atti non pubblici senza precedente autorizzazione
superiore; che quindi anche gli atti sotto firma privata debbono
andar regolati da queste norme, le quali offrono bastante garanzie contro
gli abusi possibili e il pericolo, ai quali fossero esposti gli atti non
pubblici, pur custoditi negli Archivi del Regno.
Con tutto ciò, anche per la considerazione manifestata dal Ministero
di Grazia e Giustizia nell'importanza di questo dubbio, e sulla possibile
convenienza di colmare una lacuna del Regio Decreto 27 Maggio
1875, il Riferente sarebbe d'avviso sentire sul proposito il Consiglio
di Stato, le cui conclusioni potranno servire di base ad una disposizione
di massima, per norma della Sovrintendenza di Napoli e del pubblico servizio
di quell'Istituto, e attenderà, per promuovere il detto parere,
le determinazioni della Eccellenza Vostra.
Il Direttore della 1a divisione
Vazio
Visto, si approva che sia sentito il parere
del Consiglio di Stato.
Pel Ministro
....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO-COMITATO PRIMO
(Protocollo della sezione n. 1032- protocollo della sezione
n. 2962)
Riferisca il Sig. Comm. Calasia
Roma, addì, 17 Giugno 1878
Il Presidente
Spinola
Tabella degli affari nell'adunanza del 26 Giugno 1878
N° 67
L'adunanza è aperta alle 12 merid.
Sono presenti i Sig.i :
Presid. March. Spinola
Cons. Comm. Calasìa
"
" Alasìa
"
" Trombetta
Ref. Cav. Gilardini
"
" Fiorentini
Segr. "
Bergoen
L'Adunanza è sciolta alle 3.45 pom.
N° 1032 Adunanza 26 giugno 1878.
Veduta la relazione del Ministero dell'Interno (div.1. sez 2. n. 8940-5)
del 10 giugno 1878, intorno al dubbio se gli atti sotto firma privata debbano
considerarsi come scritture pubbliche, o private ai sensi. del regolamento
sugli Archivi del 27 maggio 1875;
Sentito il Relatore;
Ritenuto che il Ministero nel proporre la soluzione del dubbio posto
se le scritture esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli classificate
col titolo di atti sotto firma privata, debbano riguardarsi come
pubblici o privati rispetto al Regolamento 27 maggio 1875 (n. 2552), o
se debbano riguardarsi tuttora retti dalla legge 25 decembre 1816 (n. 583)
e successivo regolamento, a causa di provvedimenti ed avvisi fatti, ed
emessi sia dal Presidente del Tribunale Civile di Napoli, sia dall'Avvocatura
Erariale, e dal Procuratore Generale di quella città, sia dal Ministero
di Giustizia, ed a determinazioni dello stesso Ministero dell'Interno;
Che parebbe opportuno disconoscere tutte codeste opinioni in uno, ed
in detta forma spiegate, per pronunziare con piena cognizione di causa
e con maggiori elementi opportuni a stabilire giusti criteri;
Si riserva di emettere il chiesto parere postocchè vengano fatte
le indicate comunicazione.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1878-mese giugno, b. 270)