REGNO D'ITALIA- MINISTERO DELL'INTERNO
Divisione 1a-Sezione 2a
N° 8940 5
Roma, il 10 giugno 1878
OGGETTO: atti sotto firma privata. Loro natura per l'applicazione delle norme sugli atti privati.

RELAZIONE A S.E IL MINISTRO
Eccellenza

Nell'Archivio di Stato di Napoli sono conservate tra le altre scritture quelle distinte con l'applicazione di  "atti sotto firma privata" e che sono quelle copie che le parti interessate trascrivevano di per sé dai titoli presentati in originale agli Uffici del Registro per la formalità della registrazione.
In una recente occasione di rilascio, chiesto da un privato nel suo proprio interesse, di copia di alcuni di questi atti sotto firma privata, venne dal Sovrintendente elevato il dubbio se tali atti debbano considerarsi come pubblici ovvero privati nel concetto del Regolamento 27 Maggio 1875 sugli archivi di Stato, per l'applicazione degli articoli 12 e 13 e 14 del medesimo, o, in quella vece, non debbano sottrarsi alle disposizioni di quel Regolamento, reputando che così continuino ad essere regolati dalle antiche leggi borboniche, dove furono oggetto di speciali provvidenze, mentre la legislazioni archivistica del Regno particolarmente non li contempla.
In vero gli atti sotto firma privata sono citati dalla legge Borbonica sul registro dei 25 Dicembre 1816 (N° 583) pag.. 539 della Raccolta  e dal Regolamento dei 27 Dicembre 1816 per l'esecuzione di quel Regolamento.
La legge stabilisce che gli atti privati, allorché si vorranno registrare dovranno essere rilasciati in copia in carta bollata, e gli atti originali saranno violati dal giudice di pace, dopo registrati (art. 14); che la formalità del visto del giudice di pace alla registrazione, è dichiarata parte integrante del registro, (art. 15); che potranno essi atti registrarsi in ogni ufficio (art. 20 § 4), però a cura e responsabilità degli interessati (art. 24); e simalmente l'esazione della registrazione (art. 27. N° 5); e il diritto di registro (art. 38 § 5 N° 3).
Nel regolamento è detto: che le vidimazioni apposte agli atti sotto firma privata, dei giudici di pace, debbono essere annotati in un Registro speciale (art.2°); che nell'apporre il visto sotto la registrazione, il giudice di pace certificherà conforme la copia dell'atto privato, da rilasciarsi al ricevitore (art. 3°); che anche i ricevitori avranno un registro per gli atti sotto firma privata (art.. 20); né potranno, pena la multa, registrare tali atti senza farsene esibire la copia (art. 23); e rimetteranno mensilmente al direttore la copia degli atti privati presso loro depositati (articolo 25), e i direttori nel ricevere le copie eseguiranno il controllo degli introiti (art.. 30); finalmente che " ai direttori è vietato il permettere la lettura delle copie di tali atti e il darne copia, estratti, o certificati senza l'ordine del Presidente del Tribunale della Provincia, il quale non potrà rilasciarli che in caso di dispersione verificata degli atti ed intese le parti".
Le quali disposizioni non subirono alcuna modificazione pel susseguente Decreto 4 Ottobre 1831 e relativo Regolamento intorno ad un nuovo sistema di versare i diritti spettanti agli Archivi Notarili.
Anche sotto la presente legislazione sono state presso lo Archivio di Napoli, fino a poco anzi, osservate le disposizioni borboniche sovracitate. Ma ultimamente il Presidente del Tribunale Civile di quella città, ha dichiarato che, riputando essere state abrogate le disposizioni medesime dalle susseguenti norme sul Registro e sulle ipoteche, nel Regno, non avrebbe più rilasciata alcuna ordinanza per la spedizione delle copie d'atti sotto firma privata, i quali anche per avviso della R.a Avvocatura Erariale di Napoli sono sottoposti alle nuove disposizioni della legge del registro 13 Settembre 1874, il cui articolo 31 prescrive "potersi rilasciare le copie delle scritture private alle parti contraenti ed agli aventi causa".
Invitato il Ministero di Grazia e Giustizia a risolvere questo dubbio, il medesimo ebbe a rispondere che, trattandosi di dubbio importante, la cui risoluzione implica anche l'esame del valore di alcune disposizioni di precedenti leggi locali, aveva creduto necessario sentire il parere della R. Procura Generale presso la Corte d'appello di Napoli, che questo ufficio ha opinato doversi considerare tuttora vigente la legislazione borbonica per quella parte che riguarda gli atti sotto firma privata e quindi sia necessaria l'ordinanza del Presidente per ottenere lettura e copia degli atti stessi, che in quella vece esso Ministero inclinerebbe nello avviso contrario, perché il R.° D.° 27 Maggio 1875 sugli archivi di Stato ha regolato tutta la materia relativa alla pubblicità e non pubblicità degli atti ivi conservati, i quali tutti, senza distinzione di sorta, debbono soggiacere alle disposizioni del regolamento medesimo; se il Regolamento non menziona gli atti sotto firma privata, non potrebbero questi ritenersene esclusi, senza eccedere i limiti della regolare e giuridica interpretazione, e tutt'al più, se quel non citarli è difetto, potrà essere il caso di supplire con altro Decreto che, modificando e spiegando quello del 27 Maggio 1875, stabilisca una norma conveniente per detti atti, specialmente per quelli che sono stati registrati e depositati negli Archivi sotto l'egida delle disposizioni tutelari della legislazione borbonica.
Quantunque questo Ministero abbia creduto nel Settembre 1877, nella prima interpellanza direttagli dal Sovrintendente agli Archivi di Stato Napoletani, tener fermo la pratica invalsa fino allora, di reputare tuttora vigenti le disposizioni borboniche, intorno a questi atti, pure il Referente, dopo matura esame della vertenza, crederebbe potere opinare che gli atti sotto firma privata, essendo citati con gli altri soggetti a registrazione nella Legge e nel Regolamento del 1819, dovrebbero a rigore andare sottoposti, se pure ne fosse il caso, alla nuova legislazione sul Registro del 1874 con tutta la materia che forma oggetto della medesima; che però le disposizioni generali del Regolamento  27 Maggio 1875, comprendesse alla lor volta tutti gli atti custoditi negli archivi e stabiliscono il criterio della pubblicità, come pure il divieto di fare esaminare o copiare gli atti non pubblici   senza precedente autorizzazione superiore; che quindi anche gli atti sotto firma privata debbono andar regolati da queste norme, le quali offrono bastante garanzie contro gli abusi possibili e il pericolo, ai quali fossero esposti gli atti non pubblici, pur custoditi negli Archivi del Regno.
Con tutto ciò, anche per la considerazione manifestata dal Ministero di Grazia e Giustizia nell'importanza di questo dubbio, e sulla possibile convenienza di colmare una lacuna del Regio Decreto 27 Maggio 1875, il Riferente sarebbe d'avviso sentire sul proposito il Consiglio di Stato, le cui conclusioni potranno servire di base ad una disposizione di massima, per norma della Sovrintendenza di Napoli e del pubblico servizio di quell'Istituto, e attenderà, per promuovere il detto parere, le determinazioni della Eccellenza Vostra.

Il Direttore della 1a divisione
Vazio

Visto, si approva che sia sentito il parere
del Consiglio di Stato.
Pel Ministro
....
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO-COMITATO PRIMO
(Protocollo della sezione n. 1032- protocollo della sezione n. 2962)

Riferisca il Sig. Comm. Calasia
Roma, addì, 17 Giugno 1878
Il Presidente
Spinola

Tabella degli affari  nell'adunanza del 26 Giugno 1878     N° 67
L'adunanza è aperta alle 12 merid.
Sono presenti i Sig.i :
Presid. March. Spinola
Cons.  Comm. Calasìa
  "            "       Alasìa
  "            "       Trombetta
  Ref.   Cav.     Gilardini
  "            "       Fiorentini
Segr.       "       Bergoen
L'Adunanza è sciolta alle 3.45 pom.

N° 1032  Adunanza  26 giugno 1878.

Veduta la relazione del Ministero dell'Interno (div.1. sez 2. n. 8940-5) del 10 giugno 1878, intorno al dubbio se gli atti sotto firma privata debbano considerarsi come scritture pubbliche, o private ai sensi. del regolamento sugli Archivi del 27 maggio 1875;
Sentito il Relatore;
Ritenuto che il Ministero nel proporre la soluzione del dubbio posto se le scritture esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli classificate col titolo di atti sotto firma privata, debbano riguardarsi come pubblici o privati rispetto al Regolamento 27 maggio 1875 (n. 2552), o se debbano riguardarsi tuttora retti dalla legge 25 decembre 1816 (n. 583) e successivo regolamento, a causa di provvedimenti ed avvisi fatti, ed emessi sia dal Presidente del Tribunale Civile di Napoli, sia dall'Avvocatura Erariale, e dal Procuratore Generale di quella città, sia dal Ministero di Giustizia, ed a determinazioni dello stesso Ministero dell'Interno;
Che parebbe opportuno disconoscere tutte codeste opinioni in uno, ed in detta forma spiegate, per pronunziare con piena cognizione di causa e con maggiori elementi opportuni a stabilire giusti criteri;
Si riserva di emettere il chiesto parere postocchè vengano fatte le indicate comunicazione.

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1878-mese giugno, b. 270)