Roma, il 4 febbraio 1897
OGGETTO: Archivio provinciale di Salerno. Rilascio di copia di atti
nello interesse del fondo per il culto.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Fra la Intendenza di Finanze di Salerno e l'Archivio provinciale di
Stato in quella città é sorta controversia circa la gratuità
o meno di copie, estratti, o certificati nell'interesse del fondo per il
culto.
L'Archivio, ritenendo che per gli archivi provinciali di Stato debbano
applicarsi in questa parte le norme in vigore per gli Archivi di Stato,
pretende dall'Amministrazione del fondo per il culto il pagamento dei diritti
per quegli atti che servono per essere prodotti in giudizio. L'Intendenza
di finanza ed il fondo per il culto opinano invece per la gratuità
sostenendo che gli archivi provinciali delle provincie Napoletane e Siciliane
sono tuttora sotto il regime della legge borbonica 12 novembre 1818, secondo
la quale anche le copie ed estratti che occorrono all'Amministrazione dello
Stato per essere prodotti in giudizio devono essere rilasciatii gratuitamente.
Le disposizioni che regolano la materia per gli Archivi di Stato propriamente
detti sono il Regio Decreto 27 agosto 1875 e le circolari 29 maggio 1882
N° 8900. 17 e 17 maggio 1884. Dal Regio Decreto 27 agosto 1875 e dalle
dette circolare emerge che se gli atti, di cui richiede copia, appartengono
all'Amministrazione richiedente o se essi servono ad uso amministrativa
interno nell'interesse dello stesso Fondo Culto, il pagamento non é
dovuto; e se gli atti stessi servano per essere prodotti in giudizio spedire
le copie annotando a debito tutte le tasse relative.
Questa prenotazione obbligatoria per gli archivi di Stato propriamente
detti i cui proventi sono integralmente versati all'Erario non sembra esserlo
egualmente per gli Archivi provinciali, se anche a questi si ritenessero
applicabili le citate disposizioni; imperocché i proventi di questi
Archivi pel disposto degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 28 luglio 1866
N° 3160 sono di spettanza delle provincie e per un terzo vanno devoluti
agli impiegati d'archivio.
La legge 12 novembre 1818 invece stabilisce sempre la gratuità
degli atti sovraindicati. Nessuna legge é venuta ad abrogarla, ma
il Regio decreto 21 gennaio 1866 N° 2781 ha di fatto mutato per molti
riguardi, e specialmente per quello della ingerenza, le condizioni degli
archivi provinciali napoletani rispetto alle autorità governative
per avere messo a carico di ogni singola Provincia la spesa pel personale
e pel mantenimento degli archivi stessi e per essersi disposto che i diritti
sono di spettanza delle provincie e degli impiegati, donde sorge il dubbio
che, addossate le spese alle provincie, sia applicabile la legge borbonica
nella parte relativa alla gratuità del rilascio di copie e di certificati.
La questione é di qualche interesse per l'Amministrazione del
Fondo per il Culto, la quale avendo la maggior parte del suo patrimonio
nelle provincie meridionali, deve di frequente ricorrere agli Archivi suddetti;
perciò il riferente propone alla Eccellenza Vostra di chiedere l'avviso
autorevole del Consiglio di Stato.
Il Direttore
Capo della 2a Divisione
......
Visto: si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato per esame e parere-
Pel Ministro
.....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 267; Protocollo generale
n. 764)
Riferisca il Signor C° Pincherle
Roma, addì 8 febbraio 1897
Il Presidente della Sezione
Saredo
Tabella degli affari per l'adunanza del 18 Febbraio 1897 N°
14
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Saredo
Consigliere Bonfadini
"
Bergoen
"
Massazza
"
De Cupis
"
Di Broglio
Referente Pincherle
Segretario Scarpis
L'adunanza ebbe principio alle ore 12
Id.
ebbe termine alle ore 17.30
Adunanza del dì 18 febbraio 1897
Vista la relaz. 4 febbraio corr. del Ministero dell'Interno (Div. 2
sez. 2, N. 8800. 54936) con la quale si chiede il parere del Consiglio
sulla controversia sorta fra la Intendenza di Salerno e l'Archivio presso
di quella città sulla gratuità delle copie, degli estratti,
e dei certificati rilasciati dall'Amm. del fondo pel culto per essere prodotti
in giudizio;
letti gli atti e udito il Relatore;
Ha considerato sul proposto quesito, che la disposizione per cui l'Intendenza
di Finanza di Salerno e la Div. Gen. del Fondo pel culto appoggiano il
loro assunto che le copie degli atti e gli estratti anche da prodursi in
giudizio debbano essere rilasciati gratuitamente dagli Archivi di Stato
provinciali delle provincie meridionali, é l'art. 11 del regolamento
12 nov. 1818 sugli archivi provinciali; il quale articolo dispone che,
"tutte le copie riguardanti gli interessi de' comuni o de' pubblici
stabilimenti delle provincie saranno rilasciate gratis sulla domanda che
ne faranno all'Intendenza i giudici ed i capi di amministrazione" ;
che prescindendo dall'esaminare se questa disposizione per i termini
ond'è concepita possa adeguatamente addursi per risolvere la questione
nel senso che le copie da rilasciarsi all'Amm.ne del Fondo pel
culto debbano esserlo gratuitamente, tutte senza distinzione, sembra che,
anche intesa in questo senso, la disposizione sia stata modificata da disposizione
successiva;
che per l'articolo 2 della legge 14 agosto 1879, n. 5035 nei provvedimenti
del Fondo pel culto le tasse di registro e di bollo per gli atti
e le sentenze e i diritti di cancelleria, e di usciere sono notate a debito,
e l'Amm.
ne
stessa deve pagarle quando non debba o non possa
ripeterla dalla controparte che abbia vinta la lite o che sia insolvente;
che questa disposizione, la quale fu già ritenuta dalla stessa
Amministrazione del Fondo pel culto applicabile alle copie richieste agli
Archivi di Stato, (circolare 20 maggio 1884) devesi applicare per
evidente analogia anche alla richiesta che essa faccia agli Archivi provinciali
delle provincie napoletane;
p.q.m.
é d'avviso che la spesa delle copie, degli estratti e dei certificati
rilasciati dagli Archivi Provinciali nelle provincie napoletane a richiesta
dell'Amm.ne del Fondo pel culto per essere prodotti in giudizio
debbano essere annotate a debito dell'Amm.ne stessa nei termini della legge
14 agosto 1879, n. 5035.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1887- mese febbraio, b. 585)