REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2a-Sezione 3a
N° 8800 /54936

Roma, il 4 febbraio 1897
OGGETTO: Archivio provinciale di Salerno. Rilascio di copia di atti nello interesse del fondo per il culto.

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO

Fra la Intendenza di Finanze di Salerno e l'Archivio provinciale di Stato in quella città é sorta controversia circa la gratuità o meno di copie, estratti, o certificati nell'interesse del fondo per il culto.
L'Archivio, ritenendo che per gli archivi provinciali di Stato debbano applicarsi in questa parte le norme in vigore per gli Archivi di Stato, pretende dall'Amministrazione del fondo per il culto il pagamento dei diritti per quegli atti che servono per essere prodotti in giudizio. L'Intendenza di finanza ed il fondo per il culto opinano invece per la gratuità sostenendo che gli archivi provinciali delle provincie Napoletane e Siciliane sono tuttora sotto il regime della legge borbonica 12 novembre 1818, secondo la quale anche le copie ed estratti che occorrono all'Amministrazione dello Stato per essere prodotti in giudizio devono essere rilasciatii gratuitamente.
Le disposizioni che regolano la materia per gli Archivi di Stato propriamente detti sono il Regio Decreto 27 agosto 1875 e le circolari 29 maggio 1882 N° 8900. 17 e 17 maggio 1884. Dal Regio Decreto 27 agosto 1875 e dalle dette circolare emerge che se gli atti, di cui richiede copia, appartengono all'Amministrazione richiedente o se essi servono ad uso amministrativa interno nell'interesse dello stesso Fondo Culto, il pagamento non é dovuto; e se gli atti stessi servano per essere prodotti in giudizio spedire le copie annotando a debito tutte le tasse relative.
Questa prenotazione obbligatoria per gli archivi di Stato propriamente detti i cui proventi sono integralmente versati all'Erario non sembra esserlo egualmente per gli Archivi provinciali, se anche a questi si ritenessero applicabili le citate disposizioni; imperocché i proventi di questi Archivi pel disposto degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 28 luglio 1866 N° 3160 sono di spettanza delle provincie e per un terzo vanno devoluti agli impiegati d'archivio.
La legge 12 novembre 1818 invece stabilisce sempre  la gratuità degli atti sovraindicati. Nessuna legge é venuta ad abrogarla, ma il Regio decreto 21 gennaio 1866 N° 2781 ha di fatto mutato per molti riguardi, e specialmente per quello della ingerenza, le condizioni degli archivi provinciali napoletani  rispetto alle autorità governative per avere messo a carico di ogni singola Provincia la spesa pel personale e pel mantenimento degli archivi stessi e per essersi disposto che i diritti sono di spettanza delle provincie e degli impiegati, donde sorge il dubbio che, addossate le spese alle provincie, sia applicabile la legge borbonica nella parte relativa alla gratuità del rilascio di copie e di certificati.
La questione é di qualche interesse per l'Amministrazione del Fondo per il Culto, la quale avendo la maggior parte del suo patrimonio nelle provincie meridionali, deve di frequente ricorrere agli Archivi suddetti; perciò il riferente propone alla Eccellenza Vostra di chiedere l'avviso autorevole del Consiglio di Stato.

Il Direttore
Capo della 2a Divisione
......
Visto: si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato per esame e parere-
Pel Ministro
.....
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 267; Protocollo generale n. 764)

Riferisca il Signor C° Pincherle
Roma, addì 8 febbraio 1897
Il Presidente della Sezione
Saredo

Tabella degli affari per l'adunanza del 18 Febbraio 1897  N° 14
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Saredo
Consigliere  Bonfadini
      "           Bergoen
      "           Massazza
      "           De Cupis
      "           Di Broglio
Referente    Pincherle
Segretario   Scarpis
L'adunanza ebbe principio alle ore 12
       Id.       ebbe termine alle ore 17.30

Adunanza del dì 18 febbraio 1897

Vista la relaz. 4 febbraio corr. del Ministero dell'Interno (Div. 2 sez. 2, N. 8800. 54936) con la quale si chiede il parere del Consiglio sulla controversia sorta fra la Intendenza di Salerno e l'Archivio presso di quella città sulla gratuità delle copie, degli estratti, e dei certificati rilasciati dall'Amm. del fondo pel culto per essere prodotti in giudizio;
letti gli atti e udito il Relatore;
Ha considerato sul proposto quesito, che la disposizione per cui l'Intendenza di Finanza di Salerno e la Div. Gen. del Fondo pel culto appoggiano il loro assunto che le copie degli atti e gli estratti anche da prodursi in giudizio debbano essere rilasciati gratuitamente dagli Archivi di Stato provinciali delle provincie meridionali, é l'art. 11 del regolamento 12 nov. 1818 sugli archivi provinciali; il quale articolo dispone che, "tutte le copie riguardanti gli interessi de' comuni o de' pubblici stabilimenti delle provincie saranno rilasciate gratis sulla domanda che ne faranno all'Intendenza i giudici ed i capi di amministrazione" ;
che prescindendo dall'esaminare se questa disposizione per i termini ond'è concepita possa adeguatamente addursi per risolvere la questione nel senso che le copie da rilasciarsi all'Amm.ne del Fondo pel culto debbano esserlo gratuitamente, tutte senza distinzione, sembra che, anche intesa in questo senso, la disposizione sia stata modificata da disposizione successiva;
che per l'articolo 2 della legge 14 agosto 1879, n. 5035 nei provvedimenti del Fondo pel culto le  tasse di registro e di bollo per gli atti e le sentenze e i diritti di cancelleria, e di usciere sono notate a debito, e l'Amm. ne stessa deve pagarle quando non debba o non possa ripeterla dalla controparte che abbia vinta la lite o che sia insolvente;
che questa disposizione, la quale fu già ritenuta dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto applicabile alle copie richieste agli Archivi di Stato,  (circolare 20 maggio 1884) devesi applicare per evidente analogia anche alla richiesta che essa faccia agli Archivi provinciali delle provincie napoletane;
p.q.m.
é d'avviso che la spesa delle copie, degli estratti e dei certificati rilasciati dagli Archivi Provinciali nelle provincie napoletane a richiesta dell'Amm.ne del Fondo pel culto per essere prodotti in giudizio debbano essere annotate a debito dell'Amm.ne stessa nei termini della legge 14 agosto 1879, n. 5035.

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1887- mese febbraio, b. 585)