Roma, il 28 aprile 1898
OGGETTO: Testo unico delle disposizioni concernenti gli archivi di
Stato
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
La molteplicità delle disposizioni relative agli archivi di
Stato del Regno ha fatto da tempo sentire la necessità di raccogliere
in testo unico i vari decreti Reali e Ministeriali contenenti tali disposizioni.
L'ufficio ministeriale dal riferente diretto ha perciò proceduto
alla compilazione del testo unico, apportando qualche lieve ritocco alle
vigenti disposizioni, il che in questo caso era ben consentito, trattandosi
di prescrizioni stabilite per Decreto del Re che possono essere modificate
da successive Sovrane Disposizioni.
Quali siano stati i criteri coi quali si è proceduto nel lavoro,
quali le modificazioni proposte, rilevasi dalla esposizione con cui il
testo unico fu accompagnato al Consiglio per gli archivi Regno, unita alla
presente crede sarebbe inutile ripetizione insistere nella fatta esposizione,
a cui nulla vi sarebbe da aggiungere.
Il Consiglio per gli archivi nella seduta del 22 marzo scorso approvò
il testo, apportandovi lievi modificazioni, ed ora conviene avere il parere
del Consiglio di Stato.
E' solo da notare che il Consiglio degli archivi rimise all'Istituto
Storico Italiano di stabilire se debba mantenersi la tariffa delle tasse
di copia di cui all'articolo 71 del testo, o non convenga meglio proporzionare
tali tasse alla difficoltà di interpretazione dei documenti da copiare
in relazione alle epoche, a cui esse appartengono. E' stato scritto in
proposito allo Istituto, ma la risposta tarda a venire, perché l'Istituto
prima di pronunziarsi intende sapere ciò che in proposito si fa
a Parigi, Londra e Vienna.
Tuttavia il riferente ritiene che si possa sin da ora rivolgersi all'Onorevole
Consiglio di Stato, il quale potrà intanto iniziare l'esame del
testo unico, salvo a far conoscere la risposta dell'Istituto Storico all'alto
Consesso, appena essa pervenga al Ministero.
Si unisce alla presente:
1° Copia del testo unico, con le modificazioni deliberate dal Consiglio
per gli archivi.
2° Estratto del verbale della seduta nella quale il Consiglio per
gli archivi esaminò il testo unico.
Il Direttore Capo della Divisione 2a
......
Visto, si senta il parere del Consiglio di Stato.
Pel Ministro
Bertarelli
REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2a-Sezione 2a
N° 8900-22
Roma, il 14 Giugno 1898
OGGETTO: Testo unico delle disposizioni concernenti gli archivi di
Stato
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Con relazione del 28 aprile corrente il sottoscritto ebbe l'onore di
intrattenere V.E. circa lo schema di testo unico delle disposizioni concernenti
gli archivi di Stato del Regno, e fece notare che l'unico punto che ancora
restava a definire era quello relativo alle tasse per le copie degli
atti che vengono rilasciati dagli archivi, per cui attendevasi l'avviso
dell'Istituto Storico Italiano, secondo le deliberazioni del Consiglio
per gli archivi.
Con lettera dell'11 corrente, che qui si unisce, si è avuta
la risposta dell'Istituto Storico, e con essa si viene alla conclusione
che per le tasse accennate sia da adottare la seguente tariffa:
"Per ogni pagina di dimensione legale scritta in lingua latina ovvero
in lingua o dialetti neo-latini, se l'atto copiato è anteriore al
1801 £. 1; se l'atto è posteriore al 1801 centesimi 50.>>.
In questo senso si propone di modificare il primo capoverso dell'articolo
71 del testo unico.
Ritenute le ragioni scientifiche esposte dal Sig. Presidente dell'Istituto
Storico, il riferente non ha osservazioni in contrario, e prega V.E. di
rimettere l'avviso mentovato al Consiglio di Stato perché possa
tenerlo presente nello esaminare il testo unico.
Il Direttore Capo della Divisione 2a
......
Visto, si rimetta il documento al Consiglio di Stato.
Pel Ministro
.....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 818; Protocollo generale
n. 2631)
Riferisca il Signor C° Pincherle
Roma, addì 2 maggio 1898
Il Presidente della Sezione
Bonasi
Tabella degli affari per l'adunanza del 1 Luglio 1898 N° 29
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Bonasi
Consigliere Guala
"
Serena
"
Bonfadini
"
Bergoen
"
Di Broglio
"
Bertarelli
Referente Pincherle
"
Cagnetta
Segretario Racioppi
L'adunanza ebbe principio alle ore 8 ant.
Id.
ebbe termine alle ore 12 m.
[adunanza del 1 luglio 1898]
Vista la relazione 28 aprile corr. del Min. dell'Interno (div 2. Sez.
2., N. 8900.22) con la quale si chiede il parere del Consiglio sul testo
unico delle disposizioni concernenti gli archivi di Stato; nonché
la relazione 14 scorso mese dello stesso Ministero (id.) con la quale fu
trasmessa la proposta della Giunta esecutiva dell'Istituto storico Italiano
per la tassa degli atti che vengono rilasciati dagli archivi stessi;
Letti gli atti e udito il Relatore;
Premesso che il testo unico delle disposizioni che attualmente reggono
gli archivi di Stato, formulato dal Ministero, fu dapprima esaminato dal
Consiglio per gli Archivi, il quale nella seduta del 22 marzo anno corr.
lo approvò con talune modificazioni, esprimendo anche un voto di
lode all'ufficio ministeriale che l'aveva compilato;
Considerato che il nuovo testo così risultante può essere
approvato, purché ci siano fatte le correzioni e aggiunte qui appresso
indicate.
Art. 2. Essendo questo il primo articolo di cui si fa parola del Consiglio
Superiore per gli archivi, dovrà aggiungersi nella prima parte dell'articolo
stesso dopo la parola "Consiglio" l'epiteto "superiore", p.a p.a.
Art. 4. In luogo di accennati dicasi con maggiore precisione:
indicati.
Nel comma successivo dello stesso art.8, in luogo di ufficiali
dicasi
impiegati.
Questa sostituzione di parola deve farsi anche negli altri articoli in
cui è usata la parola ufficiale o
ufficiali; e sono
quelli che derivano dagli antichi regolamenti e decreti; mentre nei nuovi
è sempre usata la voce più proposta di impiegato o impiegati.
Ciò dicasi degli art. 9 (prima parte e capoverso), 41 (prima parte,
primo e secondo capoverso), 43, 44 (p.a p.a) 45 (p.a
p.a)
46 (p.a p.a), 47 (ult.° capov.) 48 (p.a
p.a),
70 (p.a
p.a), 78, 84 (p.a
p.a
e 2 capov.) 86; mentre nell'art. 64 lasciarsi (come più comprensiva)
la espressione pubblici ufficiali.
Tra l'art. 10 e l'art. 11 si dovrebbe riprodurre la disposizione che
il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1896 aveva proposto
e che allora non fu dal Ministero accettata nel R.D. 21 settembre 1896.
" Il personale degli Archivi di Stato fa carriera da sé, distinta
e non confondibile con quella di qualsiasi altra amministrazione dello
Stato; e rimane egualmente vietato come il passaggio dagli Archivi
alle altre amministrazioni dello Stato, così da queste negli archivi,
salvochè nei modi d'ammissione che per ciascuna amministrazione
e per gli archivi sono stabiliti dai rispettivi regolamenti."
Relativamente all'ultimo capoverso di questo medesimo articolo si osserva
che il richiamare in modo complesso le disposizioni delle lettere c, d,
e, f, dell'art. 30 (ora 22) della legge comunale e provinciale può
essere comodo, ma non è giuridicamente esatto. Se è giusto
e cauto che siano tenuti lontani dai pubblici archivi (nei quali si conservano
tutti i preziosi documenti), coloro che sono stati condannati per oziosità,
vagabondaggio o mendicità; chi è ammonito e chi abbia subito
delle gravi condanne per qualsiasi reato; nonché i condannati per
certi reati, specialmente contro la proprietà, qualunque sia la
pena inflitta, non c'è motivo che, col richiamare tutti i reati
per i quali la lettera i della legge com. e prov. allontana il colpevole
dalle urne e dal mandato amministrativo, ma venga negato l'accesso anche
a chi sia stato condannato per reati che non hanno nessuna attinenza con
la soggetta materia, cioè per reati contro il buon costume o di
incitamento all'odio fra le classi sociali. Proponesi, pertanto, che questo
capoverso sia così redatto:
" Non può essere fatta la concessione ove si pensi che il richiedente
sia in stato di detenzione, a chi si trovi in alcune delle condizioni indicate
nelle lettere d ed e dell'art. 22 della legge comunale e provinciale".
Art. 12. Il secondo periodo dovrebb'essere così redatto: "La
nomina ad alunno è fatta per esame di concorso."
Art. 20. Conformemente al voto altre volte espresso dal Consiglio,
le promozioni di classe dovrebbero farsi col criterio della anzianità
e non anche per merito. La promozione di classe, infatti, non muta le mansioni
dell'impiegato, ma solo importa un aumento di stipendio. Il criterio per
ciò della scelta non sembra al caso applicabile, a differenza di
quanto avviene nelle promozioni di questo, per le quali è consentaneo
che si facciano per merito, quando non si fanno per esame. In questo articolo
dovrà quindi stabilirsi che " le promozioni di classe nei diversi
gradi del personale si fanno per anzianità, e purché accompagnata
da diligenza, operosità e buona condotta".
Art. 22. Come conseguenza alla proposta fatta all'articolo 20 nel presente
articolo dovrà essere citato l'articolo 21.
Anche all'art. 26 si dispone quanto era stato proposto nel parere di
detta adunanza generale, cioè che i Direttori di Archivio si possono
prender soltanto tra i capi archivisti e i primi archivisti, e non anche
fra i sotto archivisti; sembrando che la possibilità di scelta anche
fra questi ultimi non sia giustificata dalla scarsezza di numero dei primi,
e che un salto di carriera così evidente sia contrario alle consuete
norme di buona amministrazione.
Art. 31 primo capoverso: si dirà più chiaramente: " Per
lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate sette ore dalla dettatura
del medesimo. Spirato questo termine". (Il resto come nel progetto).
Art. 43. Dovrà citarsi l'art. 38, anziché il 37.
Art. 48. Siccome non sono soltanto i motivi disciplinari che possono
far luogo al trasferimento degli impiegati da uno ad altro archivio, così
dovrebbesi fare un capoverso della disposizione che comincia con la parola
Per
ragioni di servizio ecc. Dovrebbe poi aggiungersi alla fine dell'articolo
un capoverso così formulato:
"In caso di provvedimenti disciplinari l'impiegato sarà invitato
a presentare oralmente o per iscritto le proprie discolpe nel termine che
gli verrà all'uopo assegnato".
Art. 53. Accettandosi la proposta del Consiglio sugli Archivi dicasi
" Dall'esito degli esami è (anziché può
essere) ecc.", non ravvisandosi motivo per cui l'ottener il certificato
non debba essere un diritto di chi ha seguito gli studi prescritti e subito
lodevolmente l'esame.
Art. 66. Ultimo capov. deve leggersi "... dell'Interno o degli Affari
Esteri ecc." (anziché e).
Art. 71. Dell'attuale primo capoverso se ne facciano due (come nel
decreto del 1875) riformandosi, cioè, da capo con le parole "dal
computo ecc."
Art. 74. Nel secondo capoverso la parola qualora, come è ivi
usata, può intendersi nel senso di purché. Proponesi perciò.
a maggiore chiarezza, che la si sostituisca con l'espressione ogni qual
volta.
" (testo unico approvato col R.D. 4 maggio 1898, n. 164), a chi sia
incorso in una delle condanne indicate nella prima parte della lettera
f della legge stessa, o nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
fino a che ne sia compiuta la durata; a chi sia stato condannato per reati
di associazione di malfattori, furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi,
truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia , frode, falso, falsa
testimonianza o calunnia, secondo la cessata legislazione penale o per
reati che a quelli corrispondono secondo il vigente codice penale".
Considerato ancora che questo Consiglio non trova da fare osservazioni
circa le tariffe per le copie degli atti rilasciate dagli Archivi, proposta
dall'Istituto italiano (art. 71 del progetto);
P.Q.M.
e previe le giuridiche correzioni e aggiunte, il Consiglio è
d'avviso che il nuovo testo unico possa essere approvato.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1898- mese giugno-luglio, b.612)