REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2a-Sezione 2a
N° 8900-22

Roma, il 28 aprile 1898
OGGETTO: Testo unico delle disposizioni concernenti gli archivi di Stato

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
La molteplicità delle disposizioni relative agli archivi di Stato del Regno ha fatto da tempo sentire la necessità di raccogliere in testo unico i vari decreti Reali e Ministeriali contenenti tali disposizioni.
L'ufficio ministeriale dal riferente diretto ha perciò proceduto alla compilazione del testo unico, apportando qualche lieve ritocco alle vigenti disposizioni, il che in questo caso era ben consentito, trattandosi di prescrizioni stabilite per Decreto del Re che possono essere modificate da successive Sovrane Disposizioni.
Quali siano stati i criteri coi quali si è proceduto nel lavoro, quali le modificazioni proposte, rilevasi dalla esposizione con cui il testo unico fu accompagnato al Consiglio per gli archivi Regno, unita alla presente crede sarebbe inutile ripetizione insistere nella fatta esposizione, a cui nulla vi sarebbe da aggiungere.
Il Consiglio per gli archivi nella seduta del 22 marzo scorso approvò il testo, apportandovi lievi modificazioni, ed ora conviene avere il parere del Consiglio di Stato.
E' solo da notare che il Consiglio degli archivi rimise all'Istituto Storico Italiano di stabilire se debba mantenersi la tariffa delle tasse di copia di cui all'articolo 71 del testo, o non convenga meglio proporzionare tali tasse alla difficoltà di interpretazione dei documenti da copiare in relazione alle epoche, a cui esse appartengono. E' stato scritto in proposito allo Istituto, ma la risposta tarda a venire, perché l'Istituto prima di pronunziarsi intende sapere ciò che in proposito si fa a Parigi, Londra e Vienna.
Tuttavia il riferente ritiene che si possa sin da ora rivolgersi all'Onorevole Consiglio di Stato, il quale potrà intanto iniziare l'esame del testo unico, salvo a far conoscere la risposta dell'Istituto Storico all'alto Consesso, appena essa pervenga al Ministero.
Si unisce alla presente:
1° Copia del testo unico, con le modificazioni deliberate dal Consiglio per gli archivi.
2° Estratto del verbale della seduta nella quale il Consiglio per gli archivi esaminò il testo unico.

Il Direttore Capo della Divisione 2a
......
Visto, si  senta il parere del Consiglio di Stato.
Pel Ministro
Bertarelli
 
 

REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2a-Sezione 2a
N° 8900-22

Roma, il 14 Giugno 1898
OGGETTO: Testo unico delle disposizioni concernenti gli archivi di Stato

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Con relazione del 28 aprile corrente il sottoscritto ebbe l'onore di intrattenere V.E. circa lo schema di testo unico delle disposizioni concernenti gli archivi di Stato del Regno, e fece notare che l'unico punto che ancora restava  a definire era quello relativo alle tasse per le copie degli atti che vengono rilasciati dagli archivi, per cui attendevasi l'avviso dell'Istituto Storico Italiano, secondo le deliberazioni del Consiglio per gli archivi.
Con lettera dell'11 corrente, che qui si unisce, si è avuta la risposta dell'Istituto Storico, e con essa si viene alla conclusione che per le tasse accennate sia da adottare la seguente tariffa:
"Per ogni pagina di dimensione legale scritta in lingua latina ovvero in lingua o dialetti neo-latini, se l'atto copiato è anteriore al 1801 £. 1; se l'atto è posteriore al 1801 centesimi 50.>>.
In questo senso si propone di modificare il primo capoverso dell'articolo 71 del testo unico.
Ritenute le ragioni scientifiche esposte dal Sig. Presidente dell'Istituto Storico, il riferente non ha osservazioni in contrario, e prega V.E. di rimettere l'avviso mentovato al Consiglio di Stato perché possa tenerlo presente nello esaminare il testo unico.

Il Direttore Capo della Divisione 2a
......
Visto, si rimetta il documento al  Consiglio di Stato.
Pel Ministro
.....
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 818; Protocollo generale n. 2631)

Riferisca il Signor C° Pincherle
Roma, addì 2 maggio 1898
Il Presidente della Sezione
Bonasi

Tabella degli affari per l'adunanza del 1 Luglio 1898  N° 29
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Bonasi
Consigliere  Guala
      "           Serena
      "           Bonfadini
      "           Bergoen
      "           Di Broglio
      "           Bertarelli
Referente    Pincherle
      "           Cagnetta
Segretario   Racioppi
L'adunanza ebbe principio alle ore 8 ant.
       Id.       ebbe termine alle ore 12 m.

[adunanza del 1 luglio 1898]

Vista la relazione 28 aprile corr. del Min. dell'Interno (div 2. Sez. 2., N. 8900.22) con la quale si chiede il parere del Consiglio sul testo unico delle disposizioni concernenti gli archivi di Stato; nonché la relazione 14 scorso mese dello stesso Ministero (id.) con la quale fu trasmessa la proposta della Giunta esecutiva dell'Istituto storico Italiano per la tassa degli atti che vengono rilasciati dagli archivi stessi;
Letti gli atti  e udito il Relatore;
Premesso che il testo unico delle disposizioni che attualmente reggono gli archivi di Stato, formulato dal Ministero, fu dapprima esaminato dal Consiglio per gli Archivi, il quale nella seduta del 22 marzo anno corr. lo approvò con talune modificazioni, esprimendo anche un voto di lode all'ufficio ministeriale che l'aveva compilato;
Considerato che il nuovo testo così risultante può essere approvato, purché ci siano fatte le correzioni e aggiunte qui appresso indicate.
Art. 2. Essendo questo il primo articolo di cui si fa parola del Consiglio Superiore per gli archivi, dovrà aggiungersi nella prima parte dell'articolo stesso dopo la parola "Consiglio" l'epiteto "superiore", p.a p.a.
Art. 4. In luogo di accennati  dicasi con maggiore precisione: indicati.
Nel comma successivo  dello stesso art.8, in luogo di ufficiali dicasi impiegati. Questa sostituzione di parola deve farsi anche negli altri articoli in cui è usata la parola ufficiale o ufficiali; e sono quelli che derivano dagli antichi regolamenti e decreti; mentre nei nuovi è sempre usata la voce più proposta di impiegato o impiegati. Ciò dicasi degli art. 9 (prima parte e capoverso), 41 (prima parte, primo e secondo capoverso), 43, 44 (p.a p.a) 45 (p.a p.a)  46 (p.a p.a), 47 (ult.° capov.) 48 (p.a p.a), 70 (p.a p.a), 78, 84 (p.a p.a e 2 capov.) 86; mentre nell'art. 64 lasciarsi (come più comprensiva) la espressione pubblici ufficiali.
Tra l'art. 10 e l'art. 11 si dovrebbe riprodurre la disposizione che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1896 aveva proposto e che allora non fu dal Ministero accettata nel R.D. 21 settembre 1896.
" Il personale degli Archivi di Stato fa carriera da sé, distinta e non confondibile con quella di qualsiasi altra amministrazione dello Stato;  e rimane egualmente vietato come il passaggio dagli Archivi alle altre amministrazioni dello Stato, così da queste negli archivi, salvochè nei modi d'ammissione che per ciascuna amministrazione e per gli archivi sono stabiliti dai rispettivi regolamenti."
Relativamente all'ultimo capoverso di questo medesimo articolo si osserva che il richiamare in modo complesso le disposizioni delle lettere c, d, e, f, dell'art. 30 (ora 22) della legge comunale e provinciale può essere comodo, ma non è giuridicamente esatto. Se è giusto e cauto che siano tenuti lontani dai pubblici archivi (nei quali si conservano tutti i preziosi documenti), coloro che sono stati condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità; chi è ammonito e chi abbia subito delle gravi condanne per qualsiasi reato; nonché i condannati per certi reati, specialmente contro la proprietà, qualunque sia la pena inflitta, non c'è motivo che, col richiamare tutti i reati per i quali la lettera i della legge com. e prov. allontana il colpevole dalle urne e dal mandato amministrativo, ma venga negato l'accesso anche a chi sia stato condannato per reati che non hanno nessuna attinenza con la soggetta materia, cioè per reati contro il buon costume o di incitamento all'odio fra le classi sociali. Proponesi, pertanto, che questo capoverso sia così redatto:
" Non può essere fatta la concessione ove si pensi che il richiedente sia in stato di detenzione, a chi si trovi in alcune delle condizioni indicate nelle lettere d ed e dell'art. 22 della legge comunale e provinciale".
Art. 12. Il secondo periodo dovrebb'essere così redatto: "La nomina ad alunno è fatta per esame di concorso."
Art. 20. Conformemente al voto altre volte espresso dal Consiglio, le promozioni di classe dovrebbero farsi col criterio della anzianità e non anche per merito. La promozione di classe, infatti, non muta le mansioni dell'impiegato, ma solo importa un aumento di stipendio. Il criterio per ciò della scelta non sembra al caso applicabile, a differenza di quanto avviene nelle promozioni di questo, per le quali è consentaneo che si facciano per merito, quando non si fanno per esame. In questo articolo dovrà quindi stabilirsi che " le promozioni di classe nei diversi gradi del personale si fanno per anzianità, e purché accompagnata da diligenza, operosità e buona condotta".
Art. 22. Come conseguenza alla proposta fatta all'articolo 20 nel presente articolo dovrà essere citato l'articolo 21.
Anche all'art. 26 si dispone quanto era stato proposto nel parere di detta adunanza generale, cioè che i Direttori di Archivio si possono prender soltanto tra i capi archivisti e i primi archivisti, e non anche fra i sotto archivisti; sembrando che la possibilità di scelta anche fra questi ultimi non sia giustificata dalla scarsezza di numero dei primi, e che un salto di carriera così evidente sia contrario alle consuete norme di buona amministrazione.
Art. 31 primo capoverso: si dirà più chiaramente: " Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate sette ore dalla dettatura del medesimo. Spirato questo termine". (Il resto come nel progetto).
Art. 43. Dovrà citarsi l'art. 38, anziché il 37.
Art. 48. Siccome non sono soltanto i motivi disciplinari che possono far luogo al trasferimento degli impiegati da uno ad altro archivio, così dovrebbesi fare un capoverso della disposizione che comincia con la parola Per ragioni di servizio ecc.  Dovrebbe poi aggiungersi alla fine dell'articolo un capoverso così formulato:
"In caso di provvedimenti disciplinari l'impiegato sarà invitato a presentare oralmente o per iscritto le proprie discolpe nel termine che gli verrà all'uopo assegnato".
Art. 53. Accettandosi la proposta del Consiglio sugli Archivi dicasi " Dall'esito degli esami è (anziché può essere) ecc.",  non ravvisandosi motivo per cui l'ottener il certificato non debba essere un diritto di chi ha seguito gli studi prescritti e subito lodevolmente l'esame.
Art. 66. Ultimo capov. deve leggersi "... dell'Interno o degli Affari Esteri ecc." (anziché e).
Art. 71. Dell'attuale primo capoverso se ne facciano due (come nel decreto del 1875) riformandosi, cioè, da capo con le parole "dal computo ecc."
Art. 74. Nel secondo capoverso la parola qualora, come è ivi usata, può intendersi nel senso di purché. Proponesi perciò. a maggiore chiarezza, che la si sostituisca con l'espressione ogni qual volta.
" (testo unico approvato col R.D. 4 maggio 1898, n. 164), a chi sia incorso in una delle condanne indicate nella prima parte della lettera f della legge stessa, o nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che ne sia compiuta la durata; a chi sia stato condannato per reati di associazione di malfattori, furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia , frode, falso, falsa testimonianza o calunnia, secondo la cessata legislazione penale o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente codice penale".
Considerato ancora che questo Consiglio non trova da fare osservazioni circa le tariffe per le copie degli atti rilasciate dagli Archivi, proposta dall'Istituto italiano (art. 71 del progetto);
P.Q.M.
e previe le giuridiche correzioni e aggiunte, il Consiglio è d'avviso che il nuovo testo unico possa essere approvato.
 

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1898- mese giugno-luglio, b.612)