REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 1a-Sezione 1a
N° 5000-9

Roma, il 24 maggio 1908
OGGETTO: Ammin. Centrale dell'Interno. Promozione ad archivista per esame di concorso.

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
Per effetto della legge 30 giugno I907 n° 384 sull'organico dell'Amministrazione Centrale fu portato da 3 a 5 il numero degli archivisti capi, da 6 a I9 quello degli
archivisti di I° classe e da II a I4 quello degli archivisti di 2° classe e da I5 a 28 quello degli ufficiali d'ordine di I° classe, il cui passaggio ad archivisti, a termine
dell'articolo 4 della succitata legge deve aver luogo I/3 per esame di concorso e 2/3 per anzianità congiunta al merito.
Completato, con M. Decreto 7 luglio 1907, registrato alla Corte dei Conti rispettivamente in data 16-17 luglio 1907, promuovendo dall'una all'altra classe, il
personale degli archivisti, rimasero vacanti gli ultimi 15 posti di detto personale.
Perciò con M. Decreto 7 luglio 1907, registrato alla Corte dei Conti in data 17 luglio 1907- furono promossi, in soprannumero (in virtù della speciale facoltà
consentita dall'articolo 36 del regolamento 2 febbraio 1902, n. 26) altrettanti applicati dalla 2° alla I° classe quanti erano i posti che si erano resi vacanti fra gli
archivisti (15) per modo che, tenuto anche conto delle promozioni fatte con lo stesso Decreto per l'aumento di 13 nell'organico degli ufficiali d'ordine di I° classe, tal
classe venne a risultare composta di 43, anzichè di 28 individui come posta nell'attuale organico, e cioè di 15 in più, corrispondenti al numero dei posti vacanti fra gli
archivisti.
Successivamente per coprire i 15 posti vacanti di archivisti fu subito bandito in data 9 luglio 1907 l'esame di concorso per 1/3 di detti posti, cioè per cinque - e quindi
promossi ad archivisti 10 dei quarantatre applicati di I° classe per anzianità congiunta al merito, furono annessi a detto concorso gli altri 33 applicati di I° classe.
Riuscirono vincitori al concorso i signori Tripi Leopoldo, Fabbri Dino, Jannone Pasquale, Mascioli Domenico, Tschon Guido, ai quali venne conferita la nomina ad
archivista con R. Decreto 15 dicembre 1907. - Se non che la Corte dei Conti, riferendosi ad una sua deliberazione del 23 luglio 1907, adottata a Sezioni Unite, in
ordine ai criteri di massima adottati per l'applicazione del succitato articolo 4 della legge 30 giugno 1907 e per il personale della Corte stessa, si è rifiutata di
registrare il suddetto R. Decreto.
La Corte non disconosce la legalità della promozione in soprannumero dei quindici applicati dalla 2° alla I° classe anche perchè di fatto ha registrato i relativi decreti,
ma contrasta che essi abbiano, contemporaneamente alla promozione, acquistato anche il diritto di partecipare al concorso per la nomina ad archivisti.
Tale determinazione della Corte si appoggia specialmente ad un parere in data II settembre 1907 n° 6564-1657 della III° Sezione del Consiglio di Stato e ad un
parere in data 13 dicembre 1907 con cui le Sezione I°, II°, e III° del Consiglio stesso avvisarono che non fossero da ammettersi al concorso per archivista gli
applicati del Ministero delle Finanze e del Tesoro, promossi in sopra numero alla I° classe per una benevola consuetudine. - Ma, a prescindere dalla considerazione
che in analoga questione sollevata per le promozioni da applicato di I° ad archivista presso il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, la IV Sezione del
Consiglio di Stato, con sua decisione 25 gennaio- 7 febbraio 1908, si dimostrò di parere diverso, giova considerare che nel caso del Ministero dell'Interno la
questione è ben diversa da quella sulla quale poggia il parere delle Sezioni 1a, 2a, 3a, del Consiglio di Stato invocato dalla Corte dei Conti.
Giova infatti rilevare che nel caso contemplato con detto parere si partiva dal concetto che nel Ministero delle Finanze e del Tesoro gli applicati di 2° erano stati
promossi in sopra numero alla I° categoria e per i posti di risulta fra gli archivisti, per benevola concessione, e non per una speciale facoltà consentita da una
disposizione regolamentare.
Era quindi logico dedurre che da una benevola concessione non potesse scaturire pure il diritto di poter concorrere all'esame di concorso ad archivista, potendo tal
diritto considerarsi limitato ai soli funzionari i quali optimo jure erano applicati di Ia categoria per effetto dell'organico. - Ma nel caso speciale del Ministero
dell'Interno la promozione in sopra numero ad applicato di I° classe, corrispondente ai posti di risulta vacanti fra gli archivisti, non ebbe luogo per benevola
concessione, ma bensì per una facoltà espressamente consentita dal sopra ricordato articolo 36 del Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione
dell'Interno, approvato con R. Decreto 2 febbraio 1902, n° 26.- Che anzi è bene rilevare che tale facoltà viene ancora riconfermata con l'articolo 41 del successivo
Regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1907 n° 648 per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1907, n° 384, quello cioè che formò oggetto dei sopra ricordati pareri del Consiglio di Stato e della determinazione della Corte dei Conti.- E' facile quindi dedurre che dalla promozione conseguita per effetto di una
precisa disposizione regolamentare debbano sorgere tutti i diritti ad essa attinenti, compreso quello di concorrere ad esame di concorso per la promozione al grado
superiore, a meno che non si voglia considerare come incostituzionale la suddetta disposizione regolamentare, ciò che, del resto, nel caso pratico del Ministero
dell'Interno neppure la Corte dei Conti ha mai preteso di sostenere. Che anzi, a questo proposito, è utile far rilevare come, sia da parte del Consiglio di Stato, come
dalla Corte dei Conti, non è stata mossa alcuna osservazione al sopra ricordato articolo 4I del Regolamento 5 agosto I907 n° 648 allorchè tal regolamento fu
sottoposto al loro esame. E varie eccezioni furono fatte dai detti Consessi circa altre disposizioni del regolamento stesso.
Ma il paragone che si vorrebbe istituire tra la questione sollevata sulla interpretazione dello articolo 4 della legge 30 giugno 1907 sopra ricordato per il personale di
3° categoria del Ministero delle Finanze e quello dell'Interno non si potrebbe praticamente neppure istituire dacchè i termini sono pure differenti: basti infatti di
considerare che per la legge suddetta l'organico degli applicati di I° classe nel Ministero delle Finanze fu diminuito e cioè portato da 98 a 91 mentre quello
dell'Interno fu aumentato, cioè fu portato da 15 a 28.
Giova poi da ultimo considerare la contraddizione nella quale è caduta la Corte dei Conti, la quale per il concorso di archivista nell'Amministrazione Provinciale, a cui
presero parte anche gli ufficiali d'ordine promossi in soprannumero, nelle identiche circostanze di fatto di quelli dell'Amministrazione Centrale, non ha sollevato alcuna
eccezione ed ammise a registrazione i relativi decreti di nomina. - Con questo pertanto la Corte dei Conti verrebbe ad indurre fra gli applicati d'ordine
dell'Amministrazione Provinciale e dell'Amministrazione Centrale una disparità di trattamento mentre sono le stesse norme che regolano la loro carriera.
Trattandosi pertanto nel caso pratico di definire chiaramente quale sia la portata precisa della disposizione dell'articolo 36 del Regolamento 2 febbraio 1902 n° 26,
riprodotta nell'articolo 41 del successivo regolamento 5 agosto 1907 n° 648, la quale a differenza di tutti gli altri Ministeri, disciplina ed autorizza le promozioni in
sopra numero in corrispondenza dei posti di risulta nei gradi superiori, si propone all'E.V. di sentire in proposito il parere del Consiglio di Stato, dacchè su tale
argomento esso non ebbe ancora ad essere richiesto del suo avviso, nè possono prendersi per norma i pareri che in circostanza differenti di fatto e di diritto furono
adottati e dai quali accenna la Corte dei Conti.-

Il Direttore Capo della  Divisione 1a
......
Visto- si passino gli atti al Consiglio di Stato.
Il  Ministro
.....
 
 

 CONSIGLIO DI STATO
 SEZIONE  DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 1291; Protocollo generale n. 4244)

Riferisca il Signor C° ...
Roma, addì 30 maggio 1908
Il Presidente della Sezione
Malvano

Tabella degli affari per l'adunanza del 26 giugno 1908  N° 33
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Malvano
Consigliere  Bruniatti
      "            Bonino
      "            Fusinato
      "            Barnabei
Referente     Giriodi
      "            Carbonelli
Segretario    Allocatelli

L'adunanza ebbe principio alle ore 13
       Id.       ebbe termine alle ore 17.30

Adunanza del dì 26.6. 1908

Vista la relazione 24 Maggio 1908, n. 5000.9, Div. 1a, Sez. 1a con la quale il Ministero dell'Interno richiede a questo Consiglio di dar parere sopra questione
relativa a concorso di applicati di 1a classe per la promozione ad Archivista di 2a classe,
Esaminati gli atti ed udito il Relatore,
Ritenuto che, trovandosi vacanti, nel ruolo degli Archivisti di 2a classe del Ministero dell'Interno, quindici posti, quindici applicati di 2a classe, per la speciale facoltà
consentita dal Regolamento 2 febbraio 1902 (art. 36), furono promossi alla 1a classe in eccedenza sul numero stabilito dall'organico per la classe stessa; ed
essendosi indi indetto il concorso, tra gli applicati di 1a classe, per la promozione a cinque posti di Archivisti di 2a classe, anche quei quindici applicati di 1a classe
furono ammessi a concorrere;
Ritenuto che, ai cinque vincitori del concorso essendo stata conferita la nomina ad Archivista di 2a  classe mercè R. Decreto 15 dicembre 1907, la Corte dei Conti
non ha registrato questo R.Decreto, assumendo, in base a pareri di questo Consiglio, che non dovessero essere ammessi a concorrere i predetti quindici applicati di
1a classe, promossi in eccedenza sui posti di ruolo; e sulla questione per tal guisa sollevata il Ministero decideva che si pronunci questo Consiglio;
Ritenuto che questo Consiglio, pronunciandosi sopra analogo quesito proposto dapprima dal Ministero delle Finanze e riproposto indi dal Ministero del Tesoro, ha
opinato, con parere 11 settembre 1907 della Sezione 3a; confermato con parere 15 dicembre successivo delle unite Sezioni 1a, 2a, 3a, nel senso che la ammissione
al concorso per la promozione ad Archivista di 2a classe dovesse imitarsi agli applicati di 1a classe aventi collocazione effettiva entro il ruolo stabilito per la classe
medesima;
La Sezione ha considerato:
Che, confermando il parere 11 settembre 1907 della Sezione 3a di questo Consiglio, le tre Sezioni, riunite in adunanza del 15 dicembre successivo, hanno
sostanzialmente preso le mossa da questa particolare circostanza di fatto, che, cioè, gli applicati di 1a classe nominati nei ministeri delle Finanze e del Tesoro in
eccedenza sul ruolo normale avevano ottenuto una anticipata promozione per effetto soltanto di una benevola consuetudine, all'infuori di ogni disposizione organica
qualsiasi, e giustamente ne traevano questo duplice corollario: che, nello ammettere gli applicati di 1a classe al concorso per la promozione ad Archivista di 2a classe, le norme vigenti sulla materia non potevano aver contemplato anche codesti applicati di 1classe, la posizione dei quali non era preveduta in alcuna disposizione
regolamentare di quelle due amministrazioni, e che, d'altra parte, il notevole beneficio ad essi conferito per altro meramente grazioso non poteva ulteriormente
estendersi fino a recar danno ai colleghi di condizione normale con l'esporli alla gara di più numerosi concorrenti;
Che diverso è il caso presentatosi nel Ministero dell'Interno, nel quale gli applicati di 1a  classe in eccedenza sulla cifra normale ebbero la loro promozione, non già
per effetto di graziosa consuetudine, sebbene per ragioni di servizio giusta la espressa disposizione contenuta nei successivi Regolamenti di quella Amministrazione,
approvati coi RR. Decreti 2 febbraio 1902, n. 26 e 5 agosto 1907, n. 648;
Che, essendo formalmente consentita, nel Ministero dell'Interno, la anticipata promozione, per ragioni di servizio, quando esistono corrispondente vacanza in gradi e
classi superiori, la situazione degli applicati di 1a  classe nominati tali mercè quella disposizione deve stimarsi altrettanto regolare quanto quella di ogni altro collega
della stessa classe, e produttiva, in conseguenza, di tutti gli effetti utili che ne derivano, compresa anche la ammissione al concorso per i posti di Archivista di 2a
classe.
La Sezione ha inoltre considerato che una disposizione identica a quella già vigente nel Regolamento per il Ministero dell'Interno trovasi oramai sancita, con carattere
legislativo, e con efficacia per tutte le Amministrazioni dello Stato, dalla Legge sullo stato degli impiegati civili, nella quale l'ultimo capoverso dell'art. 8 è così
concepito: "Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano
altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori; e sarebbe, quindi desiderabile che fosse, in opportuna sede, uniformemente disciplinata, per tutte le
Amministrazioni civili, la ammissibilità di tali impiegati, anticipatamente nominati o promossi, ad eventuali concorsi per avanzamento a grado superiore".
Nelle considerazioni che precedono sta il parere della Sezione.
 

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1908- mese giugno, b. 830)