Roma, il 9 Novembre 1928 anno VII
OGGETTO: Schema di R.D. circa l'estensione all'anno 1867 della pubblicità
degli atti conservati negli Archivi di Stato.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
Il principio generale sancito dal vigente regolamento per gli Archivi
di Stato, approvato con R.D. 2 Ottobre 1911 n° 1163, è che gli
atti in essi conservati sono pubblici (art. 77); peraltro la pubblicità
è soggetta a limitazioni.
Mentre gli atti, che hanno carattere puramente storico, letterario
o scientifico, le sentenze e i decreti dei magistrati, le decisioni ed
i decreti delle autorità amministrative, gli atti di stato civile
e gli altri elencati nell'articolo 78 sono pubblici, qualunque sia la loro
data, si arresta all'anno 1847 la pubblicità degli atti cosiddetti
"confidenziali e segreti fin dall'origine", di quelli cioè che contengono
informazioni e giudizi da pubblici ufficiali su determinate persone. Difatti
tali informazioni e giudizi possono riuscire infamanti per le persone a
cui si riferiscono e per i loro discendenti, e non è opportuno che
siano dati in pascolo alla curiosità, talvolta morbosa del pubblico,
se non dopo trascorso un congruo periodo di tempo dalla loro data.
Sono inoltre pubblici fino all'anno 1847 gli atti riguardanti la politica
estera e l'amministrazione generale degli Stati, con i quali fu costituito
il Regno d'Italia.
A proposito di tali atti si fa notare che la loro pubblicità
secondo l'articolo 12 dell'ordinamento R.D 27 maggio 1875 n° 2552 (che
stabilì le regole per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato)
si fermava all'anno 1815. Questo termine non fu mutato dal regolamento
generale 9 settembre 1902 n° 445; una prima estensione fu sancita soltanto
più tardi, col regolamento approvato con R.D. 2 Ottobre 1911, n°
1163, disponendosi all'articolo 79 che il termine di pubblicità
fosse potratto al 1830.
Ma subito dopo fu rilevata la ristrettezza dell'estensione stessa,
e dei voti degli studiosi, perchè il termine fosse potratto più
innanzi, si fece eco in seno al Consiglio Superiori per gli Archivi l'On.
Ferdinando Martini, nell'adunanza del 18 Giugno 1912. La questione fu ripresa
in esame nella tornata del 18 dicembre 1914, nella quale l'On Consiglio
si pronunciò favorevolmente sopra uno schema di provvedimento, di
poi concretatosi nel Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916 n° 1687,
col quale la pubblicità degli atti in parola fu estesa a tutto l'anno
1847.
Tale limite è quello ancor'oggi vigente.
Nel 1920 il 9° Congresso della Società Nazionale per la
Storia del Risorgimento diresse voto al Governo perchè il termine
di pubblicità fosse portato al 1861, cioè all'anno della
costituzione del Regno d'Italia.
Al presente, come si rileva dai voti di vari altri congressi e da molte
pubblicazioni, costituisce desiderio unanime dei cultori della Storia del
Risorgimento che una nuova estensione non sia ulteriormente ritardata,
per le imprescindibili esigenze della cultura e lo sviluppo degli studi
storici.
E' inoltre concorde l'avviso che si possa andare anche oltre il 1861,
tenuto conto che, pur ammessa la delicatezza dei documenti che si riferiscono
ad alcuni avvenimenti storici svoltesi nel periodo 1861-1870, (fatto di
Aspromonte; guerra del 1866 con gli episodi di Custoza Lissa; battaglia
di Mentana nel 1867; preparazione della campagna per l'occupazione di Roma)
gli avvenimenti stessi rientrano oggi nel novero dei fatti storici, in
ordine ai quali può liberamente esercitarsi l'indagine critica per
una perfetta loro valutazione.
Tanto meno è da temere che tali fatti possano ancora appassionare
l'opinione pubblica, oggi che con l'avvento del fascismo si è aperto
un nuovo ciclo della storia d'Italia, ed i progressi compiuti in sei anni
sono stati così giganteschi, da determinare nella coscienza dei
cittadini tutto un nuovo orientamento verso altre mete ed altre aspirazioni.
Per quanto riguarda gli atti confidenziali e segreti fin dall'origine,
accennati al principio della presente relazione, è da notare che
di essi era vietata in modo assoluto la comunicazione sotto l'impero del
Regolamento 27 maggio 1875 n° 2552. Il Regolamento del 2 Ottobre 1911
ne consentì la pubblicità fino all'anno 1815, e il decreto
Luogotenenziale 26 ottobre 1916 n° 1687 la estese all'anno 1847.
Evidentemente anche per questo secondo gruppo di atti non è
possibile stabilizzarsi sull'anno 1847, perchè il principio informatore
dei nostri Archivi di Stato è che tutti gli atti diventino pubblici
gradualmente, salvo giustificate eccezioni.
Tenuto conto di quanto sopra è esposto, V.E. conpiacevasi testè
di disporre che fossero secondate le apirazioni degli studiosi, protraendo
all'anno 1867 la pubblicità degli anni conservati negli Archivi
di Stato.
All'uopo è stato predisposto l'accluso schema di provvedimento,
in merito al quale ha espresso parere pienamente favorevole l'On. Consiglio
Superiori per gli Archivi nell'odierna sua riunione.
In virtù del provvedimento stesso permarrà la facoltà
discrezionale consentita al Ministero di vietare in casi eccezionali, sentita
la Giunta del Consiglio Superiori per gli Archivi, la comunicazione degli
atti anteriori al 1867, allorquando fosse ritenuta inopportuna.
Per l'integrazione giuridica del predisposto schema di decreto- ai
sensi dell'articolo 1 n° 3 della Legga 31 Gennaio 1926 n° 100,
concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche-
occorre ora promuovere il parere dell'On. Consiglio di Stato. Prego pertanto
l'E.V. di voler autorizzare la trasmissione degli atti a quell'alto Consesso.
Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile.
......
Visto: Si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto
parere in adunanza generale
Pel Ministro
......
MINISTERO DELL' INTERNO- Direzione Generale dell'Amministrazione
Civile
Roma 10 novembre 1928 a.VII
Caro Bonanni,
Giusta il cortese affidamento datomi, mando a te direttamente la relazione
e lo schema di decreto riguardanti la estensione del termine di pubblictà
degli atti conservati negli Archivi di Stato, da sottoporsi all'On. Consiglio
di Stato in adunanza generale.
Com'ebbi ad informarti il provvedimento è stato approntato in
seguito a formale disposizione di S.E. il Capo del Governo, e dovendo aver
sollecito corso mi permetto rinnovarti la preghiera che sia esaminato alla
prossima adunanza generale del 14 corrente.
Il Sig. Direttore Generale Gr. Uff. De Ruggiero mi ha dato incarico
di segnalarti che sarebbe opportuno di nominare come relatore il Consigliere
Senatore Salata oppure il Consigliere Senatore Rava, perchè si al'uno
che l'altro già conoscono l'affare, essendo intervenuti, quali componenti
del Consiglio Superiori per gli Archivi, all'adunanza di ieri del Consiglio
stesso in cui fu esaminato lo schema di decreto.
Con anticipati ringraziamenti e distinti e cordiali saluti.
Gr. Uff. Dr. Luigi BONANNI
Consigliere di Stato
ff. da Segretario Generale
SCHEMA DI DECRETO
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Veduto il Regolamento 2 ottobre 1911, n° 1163 per gli Archivi di
Stato;
Visto l'articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916
n° 1687 portante modifiche agli articoli 77 e 79 del Regolamento suindicato;
Visto l'articolo 1 n° 3 della Legge 31 Gennaio 1926 n° 100;
Visto il parere del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Articolo unico
Il limite di pubblicità degli atti indicati agli articoli 77
e 79 del Regolamento per gli archivi di stato approvato con R.D. 2 ottobre
1911, n° 1163, già prorogato a tutto l'anno 1847 con l'articolo
3 del Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916 n° 1687, è
esteso fino all'anno 1867.
Nonpertanto, ove la Direzione dell'Archivio giudichi inopportuna la
comunicazione di atti anteriori al 1868, ne riferirà al Ministro
dell'Interno, che deciderà sentita la Giunta del Consiglio Superiori
per gli Archivi.
E' in facoltà dello stesso Ministro di autorizzare la comunicazione
di atti anche di data posteriore, sentito l'avviso motivato della Direzione
degli Archivi e, nei casi più gravi, previo parere della Giunta
ed anche del Consiglio Superiore per gli Archivi.
Ordiniamo ecc.ecc.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n.1319)
Riferisca il Signor C° Rava
Roma, addì 10 Novembre 1928- VII
Il Presidente della Sezione
Cagnetta
Tabella degli affari per l'adunanza del 14 maggio 1929 VII N°
20
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Cagnetta
Consigliere Rava
"
Fagiolari
"
Di Donato
"
Luzzatto
"
Giannini
"
Di Fede
"
Crispo Moncada
"
Lupi
"
Malinverno
"
Carassai
Segretario Perciballi
L'adunanza ebbe principio alle ore 10
"
ebbe termine alle ore 12
[Adunanza Generale del 14 novembre 1928]
Il Consiglio
Vista la relazione del Ministero dell'Interno in data 9 novembre 1928
VII, N. 8912.3/45490 (Direzione Generale dell'Amministrazione Civile) relativa
alla pubblicità degli atti conservati negli Archivi di Stato;
Esaminati gli atti;
Premesso che il principio sancito dal regolamento (per gli Archivi
di Stato) fissato dal R.D. del 27 maggio 1875 ritiene che gli atti sono
pubblici, ma la pubblicità è soggetta a limitazioni, specie
per gli atti cosiddetti "confidenziali e segreti fin dall'origine",
relativi a determinate persone e speciali fatti, che non è conveniente
per la natura loro e per i giudizi, errati o no, siano dati alla
curiosità, talvolta morbosa del pubblico, senza che sia trascorso
un congruo periodo di tempo dalla loro data, a giusta tutela delle persiìone
indicate e dei discndenti loro;
Nel primo ordinamento la pubblicità fu fissata all'anno 1815
(Regolamento del 1875); poi fu portata per domanda di studiosi solo col
terzo regolamento del 2 ottobre 1911 N° 1163 (ora vigente) al
1830. Nel 1914 il Consiglio Superiore degli Archivi, che insistette per
una riforma, diede parere favorevole a una proposta del Governo che fu
concordata nel Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916 n°
1687, per la quale la pubblicità degli atti fu estesa a tutto il 1847.
Tale limite è oggi vigente.
Ma il Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento
domandò nel 1920 la [...] al 1861, e altri voti di studiosi spesso
si aggiunsero a quello, invocandoanche maggiore estensione poichè
i fatti di quegli anni (Aspromonte; guerra del 1866 Custoza Lissa; campagna
garibaldina e Mentana) sono ormai nel dominio della Storia per la loro piena ed esatta valutazione.
Per gli atti confidenziali e segreti il limite, come fu detto, è
ora al 1848 (riforma del 1916). Ma anche per questi deve valere il principio
della graduale pubblicità; salvi sempre il diritto, e [...] dire il dovere dei Direttori Capi degli Archivi di esaminare prima le carte e di notarne, ove lo concedano le letture, e di riferirne al M[inistero];
Ciò premesso, il Ministero dell'Interno propone oggi di prorogare
(sempre con le cautele necessarie e vigenti) di prorogare il limite fino
alla fine del 1867; e presenta uno schema di R.D. a tale scopo, in virtù
dell'articolo 1 della Legge 31 Gennaio 1926 n° 100;
Considerando che col Decreto proposto si mantengono tutte le cautele
vigenti e le responsabilità e la sorveglianza oculata dei direttori e solo
si proroga di 20 anni il limite fissato nel citato R.D. del 1916 portandolo
dal 1847 al 1867, nell'interesse degli studi storici severi e degli studiosi;
P.Q.M.
Udito il Relatore;
Il Consiglio
Esprime parere favorevole.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1928 ottobre-novembre, b.91).