MINISTERO DELL' INTERNO- Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Ufficio Archivi di Stato
N. 8900

Roma, il 31 luglio 1929
OGGETTO: Istituzione della commissione di disciplina per il personale degli Archivi di Stato.

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
Il vigente R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960 portante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati <civili ha apportato larghe innovazioni nella materia disciplinare, demandando ad una speciale commissione di disciplina le attribuzioni che, secondo l'abrogato testo unico di leggi 22 novembre 1908 n° 693, spettavano al Consiglio di amministrazione.
Lo scopo che il legislatore si è proposto, con la separazione dei compiti fra Consiglio di amministrazione e commissione di disciplina, è stato quello di rendere più spedita ed efficace la trattazione dei procedimenti disciplinari.
Difatti il carattere solenne del Consiglio, per il grado, qualità e numero di coloro che son chiamati a presiederlo ed a farne parte (art.11 del R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960) ne rende meno agevole e rapida la convocazione; mentre la Commissione di disciplina essendo composta, giusta il disposto dell'articolo 68 di detto decreto, di non più di tre impiegati di grado meno elevato di quelli cui appartengono i membri del Consiglio, può sempre riunirsi con facilità, allorquando occorra disporne la convocazione.
Altra innovazione apportata dal decreto surripetuto è quella riguardante il capo del personale dei singoli ruoli. Questi seguita a far parte del Consiglio di amministrazione, in qualità di membro, anche con le nuove disposizioni; invece nella commissione di disciplina interviene come semplice relatore e deve ritirarsi prima che essa prenda le proprie risoluzioni (art. 73-74 id).
Per armonizzare a siffatte norme quelle attualmente vigenti per il personale degli Archivi di Stato, è stato predisposto l'accluso schema di provvedimento con cui viene istituita anche per l'anzidetto personale la commissione di disciplina.
Sullo schema in parere ha espresso avviso favorevole il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno nell'adunata del 3 giugno 1929, come dal verbale che si unisce in copia.
Per l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 1 n° 3 della legge 31 gennaio 1926 n° 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, occorre ora promuovere il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale. Prego pertanto l'E.V. di compiacersi autorizzare, se nulla osti, la trasmissione degli atti a quell'alto Consesso, salvo a promuovere poscia anche la prescritta deliberazione dell'On. Consiglio dei Ministri.

Il Direttore Generale
......
Visto: Si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere in adunanza generale.
Pel Ministro
......
 
 

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

VITTORIO EMANUELE III
ecc.ecc.

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n° 1163
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960 portante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'articolo 1 n° 3 della Legge 31 Gennaio 1926 n° 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il parere del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno e del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
art. 1°
Fermo restando l'esercizio delle funzione di Consiglio di Amministrazione per il personale degli Archivi di Stato da parte del Consiglio per Archivi del Regno e della relativa Giunta, ai termini dell'articolo 120 comma quinto del R.D. dicembre 1923 n° 2960, è istituita per il personale anzidetto, presso il Ministero dell'Interno, una Commissione di disciplina.
Essa è costituita:
a) dal Presidente del Consiglio per gli Archivi del Regno, che la presiede.
b) del direttore generale dell'amministrazione civile, e di chi ne fa le veci.
c) di un Soprintendente di Archivio di Stato, da nominarsi attualmente con decreto del Ministro.
In caso di assenza o leggittimo impedimento il Presidente del Consiglio Superiore per gli Archivi è sostituito dal membro effettivo più anziano per nomina del Consiglio medesimo, ed il Soprintendente d'archivio da altro funzionario di pari grado, da nominarsi annualmente in qualità di membro supplente.
Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al IX, disimpegna le funzioni di segretario.
art. 2°
L'articolo 54 del R.D. 2 ottobre 1911 n° 1163 è sostituito dal seguente:
"E' attribuita ai Soprintendenti o direttori d'archivio la facoltà di infliggere le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio nei casi e modi previsti dagli articoli 58-59-60 del R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960.
Nei procedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti degli Archivi di Stato saranno osservate le norme stabilite nel capo IX articoli 68 e seguenti del succitato R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960.
Art. 3°
E' abrogata ogni disposizione contenuta nel regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R.D. 2 ottobre 1911 n° 1163 che contrasti col presente decreto.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di farlo osservare.
Dato a ...............................
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 719)

Riferisca il Signor C° Di Fede
Roma, addì 5 agosto 1929
Il Presidente della Sezione
Di Donato

Adunanza Generale del 27 agosto 1929
Il Consiglio
Vista la relazione del Ministero dell'Interno, Divisione Gen.le Amministrazione Civile, n° 8900, Ufficio Archivio di Stato, in data 31 luglio 1929 VIII, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di R. Decreto relativo alla istituzione della Commissione di disciplina per il personale degli Archivi di Stato;
Esaminati gli atti;
Udito il relatore;
Ritenuto:
che lo schema di ridettero in esame consta di n° 3 articoli. Col primo viene disposta la istituzione di una Commissione di disciplina per il personale degli Archivi di Stato composta del Presidente del Consiglio degli Archivi del Regno, presidente; del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile o di chi ne fa le veci; di un Sovraintendente degli Archivi di Stato da nominarsi annualmente dal Ministero. Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal membro effettivo, più anziano per nomina, del Consiglio, ed il Sovraintendente da altro funzionario di pari grado da nominarsi annualmente in qualità di dispone che l' supplente. Il 2° articolo dispone che l'articolo 54 del R.Decreto 28 ottobre 1911, n° 1165, è sostituito da altro articolo col quale è attribuito ai Sopraintendenti e Direttori d'Archivio la facoltà d'infliggere la censura e la riduzione dello stipendio nei casi e nei modi previsti  dagli articoli 58, 59, e 60 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n° 2960. Si dispone anche che nei procedimenti disciplinari saranno osservate le norme stabilite nel capo IX articoli 68 e seguenti del citato R. Decreto. Il 3° ed ultimo articolo abroga ogni disposizione contenuta  nel Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n° 1163, che contrasti col presente Decreto.
che sullo schema di R. Decreto in esame ha espresso avviso favorevole il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno.
Considerato:
Che il vigente R. Decreto 30 dicembre 1923, portante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati cicili ha apportato larghe innovazioni nella materia disciplinare demandando ad una Commissione di disciplina le attribuzioni che, secondo l'abrogato Testo unico 22 novembre 1908 n° 693 spettavano al Consiglio di Amministrazione, e ciò per rendere più spedita ed efficace la trattazione dei procedimenti disciplinari. Altra importante innovazione è apportata dal suddetto R. Decreto, per cui il Capo del Personale dei singoli ruoli interviene nelle Commissioni di disciplina come semplice relatore e deve ritirarsi prima che essa prenda le proprie risoluzioni;
che sebbene l'articolo 120 del R. Decreto abbia, con espressa disposizione, conservato alla Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi le funzioni di Consiglio di Amministrazione e di Consiglio di disciplina per il personale, tuttavia è opportuno di armonizzare il trattamento disciplinare di tale personale con le norme generali emanate per gli altri personali della Amministrazione dello Stato, tanto più che l'art. 68 del nuovo R.D. dispone nel secondo capoverso, che la Commissione di disciplina è istituita anche per i personali amministrati in base a norme speciali od aventi un proprio Consiglio di Amministrazione, come è quello archivistico;
che appunto allo scopo sopra indicato è stato predisposto lo schema di R. Decreto esame, nel quale si tiene conto delle peculiari caratteristiche dell'ordinamento degli Archivi, e che non dà luogo ad osservazioni;
che il provvedimento di cui trattasi rientra nella facoltà attribuita al Governo dalla legge 31 gennaio 1926, n° 100, di emanare norme giuridiche:
P.Q.M.
Il Consiglio esprime parere favorevole allo schema di R.Decreto che istituisce la Commissione di disciplina per il personale degli Archivi di Stato.

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1929- luglio-agosto, b.98).