Roma, il 31 luglio 1929
OGGETTO: Istituzione della commissione di disciplina per il personale
degli Archivi di Stato.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
Il vigente R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960 portante disposizioni
sullo stato giuridico degli impiegati <civili ha apportato larghe innovazioni
nella materia disciplinare, demandando ad una speciale commissione di disciplina
le attribuzioni che, secondo l'abrogato testo unico di leggi 22 novembre
1908 n° 693, spettavano al Consiglio di amministrazione.
Lo scopo che il legislatore si è proposto, con la separazione
dei compiti fra Consiglio di amministrazione e commissione di disciplina,
è stato quello di rendere più spedita ed efficace la trattazione
dei procedimenti disciplinari.
Difatti il carattere solenne del Consiglio, per il grado, qualità
e numero di coloro che son chiamati a presiederlo ed a farne parte (art.11
del R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960) ne rende meno agevole e rapida la
convocazione; mentre la Commissione di disciplina essendo composta, giusta
il disposto dell'articolo 68 di detto decreto, di non più di tre
impiegati di grado meno elevato di quelli cui appartengono i membri del
Consiglio, può sempre riunirsi con facilità, allorquando
occorra disporne la convocazione.
Altra innovazione apportata dal decreto surripetuto è quella
riguardante il capo del personale dei singoli ruoli. Questi seguita a far
parte del Consiglio di amministrazione, in qualità di membro, anche
con le nuove disposizioni; invece nella commissione di disciplina interviene
come semplice relatore e deve ritirarsi prima che essa prenda le proprie
risoluzioni (art. 73-74 id).
Per armonizzare a siffatte norme quelle attualmente vigenti per il
personale degli Archivi di Stato, è stato predisposto l'accluso
schema di provvedimento con cui viene istituita anche per l'anzidetto personale
la commissione di disciplina.
Sullo schema in parere ha espresso avviso favorevole il Consiglio Superiore
per gli Archivi del Regno nell'adunata del 3 giugno 1929, come dal verbale
che si unisce in copia.
Per l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 1 n°
3 della legge 31 gennaio 1926 n° 100, sulla facoltà del potere
esecutivo di emanare norme giuridiche, occorre ora promuovere il parere
del Consiglio di Stato, in adunanza generale. Prego pertanto l'E.V. di
compiacersi autorizzare, se nulla osti, la trasmissione degli atti a quell'alto
Consesso, salvo a promuovere poscia anche la prescritta deliberazione dell'On.
Consiglio dei Ministri.
Il Direttore Generale
......
Visto: Si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto
parere in adunanza generale.
Pel Ministro
......
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
VITTORIO EMANUELE III
ecc.ecc.
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre
1911, n° 1163
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960 portante disposizioni sullo
stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'articolo 1 n° 3 della Legge 31 Gennaio 1926 n° 100
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il parere del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno
e del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per
gli affari dell'Interno;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
art. 1°
Fermo restando l'esercizio delle funzione di Consiglio di Amministrazione
per il personale degli Archivi di Stato da parte del Consiglio per Archivi
del Regno e della relativa Giunta, ai termini dell'articolo 120 comma quinto
del R.D. dicembre 1923 n° 2960, è istituita per il personale
anzidetto, presso il Ministero dell'Interno, una Commissione di disciplina.
Essa è costituita:
a) dal Presidente del Consiglio per gli Archivi del Regno, che la presiede.
b) del direttore generale dell'amministrazione civile, e di chi ne
fa le veci.
c) di un Soprintendente di Archivio di Stato, da nominarsi attualmente
con decreto del Ministro.
In caso di assenza o leggittimo impedimento il Presidente del Consiglio
Superiore per gli Archivi è sostituito dal membro effettivo più
anziano per nomina del Consiglio medesimo, ed il Soprintendente d'archivio
da altro funzionario di pari grado, da nominarsi annualmente in qualità
di membro supplente.
Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al IX, disimpegna
le funzioni di segretario.
art. 2°
L'articolo 54 del R.D. 2 ottobre 1911 n° 1163 è sostituito
dal seguente:
"E' attribuita ai Soprintendenti o direttori d'archivio la facoltà
di infliggere le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio
nei casi e modi previsti dagli articoli 58-59-60 del R.D. 30 dicembre 1923
n° 2960.
Nei procedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti degli
Archivi di Stato saranno osservate le norme stabilite nel capo IX articoli
68 e seguenti del succitato R.D. 30 dicembre 1923 n° 2960.
Art. 3°
E' abrogata ogni disposizione contenuta nel regolamento per gli Archivi
di Stato, approvato con R.D. 2 ottobre 1911 n° 1163 che contrasti col
presente decreto.
Ordiniamo che il presente, munito del sigillo di Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di farlo osservare.
Dato a ...............................
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 719)
Riferisca il Signor C° Di Fede
Roma, addì 5 agosto 1929
Il Presidente della Sezione
Di Donato
Adunanza Generale del 27 agosto 1929
Il Consiglio
Vista la relazione del Ministero dell'Interno, Divisione Gen.le Amministrazione
Civile, n° 8900, Ufficio Archivio di Stato, in data 31 luglio 1929
VIII, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di R. Decreto relativo alla istituzione della Commissione di disciplina
per il personale degli Archivi di Stato;
Esaminati gli atti;
Udito il relatore;
Ritenuto:
che lo schema di ridettero in esame consta di n° 3 articoli. Col
primo viene disposta la istituzione di una Commissione di disciplina per
il personale degli Archivi di Stato composta del Presidente del Consiglio
degli Archivi del Regno, presidente; del Direttore Generale dell'Amministrazione
Civile o di chi ne fa le veci; di un Sovraintendente degli Archivi di Stato
da nominarsi annualmente dal Ministero. Il Presidente, in caso di assenza,
è sostituito dal membro effettivo, più anziano per nomina,
del Consiglio, ed il Sovraintendente da altro funzionario di pari grado
da nominarsi annualmente in qualità di dispone che l' supplente.
Il 2° articolo dispone che l'articolo 54 del R.Decreto 28 ottobre 1911,
n° 1165, è sostituito da altro articolo col quale è attribuito
ai Sopraintendenti e Direttori d'Archivio la facoltà d'infliggere
la censura e la riduzione dello stipendio nei casi e nei modi previsti
dagli articoli 58, 59, e 60 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n° 2960.
Si dispone anche che nei procedimenti disciplinari saranno osservate le
norme stabilite nel capo IX articoli 68 e seguenti del citato R. Decreto.
Il 3° ed ultimo articolo abroga ogni disposizione contenuta nel
Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n° 1163, che contrasti
col presente Decreto.
che sullo schema di R. Decreto in esame ha espresso avviso favorevole
il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno.
Considerato:
Che il vigente R. Decreto 30 dicembre 1923, portante disposizioni sullo
stato giuridico degli impiegati cicili ha apportato larghe innovazioni
nella materia disciplinare demandando ad una Commissione di disciplina
le attribuzioni che, secondo l'abrogato Testo unico 22 novembre 1908 n°
693 spettavano al Consiglio di Amministrazione, e ciò per rendere
più spedita ed efficace la trattazione dei procedimenti disciplinari.
Altra importante innovazione è apportata dal suddetto R. Decreto,
per cui il Capo del Personale dei singoli ruoli interviene nelle Commissioni
di disciplina come semplice relatore e deve ritirarsi prima che essa prenda
le proprie risoluzioni;
che sebbene l'articolo 120 del R. Decreto abbia, con espressa disposizione,
conservato alla Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi le funzioni
di Consiglio di Amministrazione e di Consiglio di disciplina per il personale,
tuttavia è opportuno di armonizzare il trattamento disciplinare
di tale personale con le norme generali emanate per gli altri personali
della Amministrazione dello Stato, tanto più che l'art. 68 del nuovo
R.D. dispone nel secondo capoverso, che la Commissione di disciplina è
istituita anche per i personali amministrati in base a norme speciali od
aventi un proprio Consiglio di Amministrazione, come è quello archivistico;
che appunto allo scopo sopra indicato è stato predisposto lo
schema di R. Decreto esame, nel quale si tiene conto delle peculiari caratteristiche
dell'ordinamento degli Archivi, e che non dà luogo ad osservazioni;
che il provvedimento di cui trattasi rientra nella facoltà attribuita
al Governo dalla legge 31 gennaio 1926, n° 100, di emanare norme giuridiche:
P.Q.M.
Il Consiglio esprime parere favorevole allo schema di R.Decreto che
istituisce la Commissione di disciplina per il personale degli Archivi
di Stato.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1929- luglio-agosto, b.98).