UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i R. Decreti 20 giugno 1871, n. 324 (serie 2a), 17 maggio 1883,
n. 1347 (serie 3a), 10 novembre 1884, n. 2759 (serie 3a), 29 marzo 1885
n. 3017 (serie 3a);
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio di Stato ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Gli esami prescritti dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione e
per la promozione in ogni categoria d'impieghi dipendenti dal ministero
dell'interno, si danno in Roma presso il ministero medesimo.
Art. 2.
Sarà poi in facoltà del ministero dell'interno ordinare
che i lavori in iscritto si eseguiscano sotto la sorveglianza di speciali
commissioni, in quei capoluoghi di provincia che verranno, di volta in
volta, stabiliti dal ministero stesso.
Art. 3.
Le commissioni indicate nel precedente articolo verranno nominate per
ogni capoluogo di provincia dal ministero dell'interno e si comporranno
di un impiegato superiore della prefettura, di un magistrato dell'ordine
giudiziario e di un funzionario dell'amministrazione centrale.
Art. 4.
All'esame orale saranno ammessi soltanto quei candidati che hanno superato
la prova scritta.
Art. 5.
E' derogata ad ogni disposizione contraria al presente decreto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio1886.
UMBERTO I
Registrato alla Corte dei Conti addì 10 febbraio 1886
Reg. 147 Atti del Governo a f. 70. AYRES
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D.Tajani
DEPRETIS
(ACS, Leggi e Decreti del Regno d'Italia, anno 1886, Vol.
81- 3618-3782)
REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL'INTERNO
Divisione1a-Sezione3a
N° 8900.18/3328
Roma il Marzo 1886
OGGETTO: Inapplicabilità del R° Decreto 28 Gennaio 1886
N° 3654 al personale dell'Amm.ne degli Archivi
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza
Con R° Decreto 28 Gennaio n.s. N° 3654 si stabilisce che gli
esami prescritti per l'ammissione e la promozione in ogni categoria di
impieghi dipendenti dal Ministero dell'Interno vengono dati in Roma presso
il Ministero medesimo. Si stabilisce inoltre che sarà tuttavia in
facoltà di esso Ministero ordinare che i lavori scritti si eseguiscano
in capoluoghi di provincia da designare di volta in volta, e sotto la sorveglianza
di speciali Commissioni composte di un impiegato superiore di Prefettura,
di un magistrato dell'ordine giudiziario e di un funzionario dell'Amm.ne
Centrale.
Certamente non si ebbe in animo d'includere nelle Amministrazioni cui
si devono applicare quelle prescrizioni anche l'amministrazione degli Archivi,
per la quale stante la sua speciale natura ed organizzazione, sono state
appunto sancite particolari disposizioni nei R° Decreti 26 Marzo 1874
N° 1861, e 27 Maggio 1875 N° 2552.
E di questa non inclusione si ha argomento nel fatto che, in capo dell'anzidetto
R° Decreto 28 Gennaio 1886, sono stati citati i Decreti che si riferiscono
ad altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno, ma non
quelli che riflettono l'Amm.ne Archivistica.
Se non che l'espressione generale ed assoluta in ogni categoria d'impieghi
dipendenti dal Ministero dell'Interno che si legge nel primo articolo del
detto R° Decreto 28 Gennaio 1866, e la disposizione anch'essa generale
e assoluta dell'articolo ultimo: é derogata ogni disposizione contraria
al presente decreto possono generare in proposito delle dubbiezze, come
se ne è avuto esempio pur ora in una interpellanza fatta dal Sovrintendente
degli Archivi Veneti.
Crede pertanto il sottoscritto che occorra rimuovere qualsiasi equivoco,
e che mediante un nuovo R° Decreto sia da dichiarare espressamente
che le disposizioni del R° Decreto 25 scorso Gennaio non sono applicabili
al personale dell'Amm.ne Archivistica.
E poiché, rispetto alle disposizioni contenute in quello stesso
Decreto del 25 scorso Gennaio, è stato previamente sentito il Consiglio
di Stato, così il sottoscritto quando l'E.V. trovi degne di considerazione
le cose esposte, propone che sovra di esse venga del pari richiesto il
parere di quel supremo Consesso.
Il Direttore Capo della 1a Divisione
...
Visto. Si comunica al Consiglio di Stato,
con preghiera di manifestare in proposito il suo avviso.
Pel Ministro
......
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della sezione n. 410; protocollo generale
n. 1414)
Riferisca il Signor. C°. Saredo
Roma, addì 12 Marzo 1886
Il Presisente della Sezione
Piroli
Tabella degli affari per l'adunanza del 20 Marzo 1886 N.
15
Sono presenti i Sig.i:
Presidente Piroli
Consigliere Marinelli
"
Friggeri
"
Saredo
"
Galletti
"
Bianchi
"
Gilardini
Referend.° Carta Mameli
"
Rodriguez
Segretario Bergoen
L'adunanza ebbe principio alle ore 12 m. ebbe termine alle ore 4.40 p.
Adunanza 20 marzo 1886 n. 410
Vista la relazione del Ministero dell'Interno del marzo 1886 (Divis.I,
sez. 3a n.8900/3328-18) con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato
circa l'applicabilità del R. D. 28 Gennaio 1886 n. 3694 al personale
degli Archivi di Stato;
Visti i documenti; sentito il relatore;
Premesso in fatto
che il M.ro dell'Interno ritenne che dalle disposizioni del R.D. gennaio
1886 n. 3694, relativo agli esami per l'ammissione e la promozione degli
impiegati dipendenti dal Min.ro medesimo, più non così
diffusi in esso in relazione agli impiegati dell’Ammin.ne degli Archivi
di Stato, e riguardante che, a mio avviso, tale estensione non sarebbe
conforme ai regolamenti in vigore, chiede in questo dubbio il parere del
Consiglio di Stato;
Ciò premesso la Sezione ha considerato:
Che le norme stabilite dai regolamenti in vigore per l'esame di ammissione
e di promozione degli impiegati agli Archivi di Stato hanno un carattere
particolare, che costituisce un vero jus singulare al quale non può
essere derogato che con nuove e precise disposizioni speciali.
Che con il parere 15 gennaio u.s. con il citato R.Decreto non si applicano
evidentemente che agli impiegati aventi funzioni amministrative e a quelli
di P.S. dipendenti dal Ministero dell’Interno, non a quelli per i
quali si richiedono condizioni tecniche e condizioni speciali di attitudine
al lavoro, come appunto avviene per gli impiegati agli archivi di Stato;
Che di questa esclusione ai detti impiegati dalle disposizioni del
R. D. si ha la conferma nel fatto che in capo al decreto stesso sono citati
i RR.DD. che si riferiscono alle altre amministrazioni dipendenti dal M.ro
dell’Interno, ma non quelli che riflettono l’Amministrazione degli
Archivi di Stato.
Per questi motivi la Sezione avvisa che il R.D. 28 gennaio 1886 non
è applicabile ai detti impiegati.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1886-mese marzo, b.376)