Roma, il 20/8/901
OGGETTO: Modificazioni allo ordinamento del personale degli Archivi
di Stato.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Con istanza del 22 Giugno 1886 il Signor BARBATO Pompeo, alunno di
2a
categoria nell'archivio di stato di Roma, chiedeva al Ministero
di essere trasferito alla prima categoria, essendo egli munito della licenza
liceale che non aveva ottenuto ancora allorché assunto nella amministrazione
degli Archivi di Stato, per il quale motivo appunto era stato allora assegnato
alla 2a categoria.
Il Consiglio degli Archivi , al cui parere venne sottoposto tale domanda,
dichiarando di non voler con un'assoluta decisione pregiudicare le speranze
del ricorrente, in riguardo alla discussione, che allora si riteneva prossima,
della legge del riordinamento degli Archivii, deliberava di sospendere
in proposito ogni determinazione.
Nel 1897 il BARBATO, basandosi sul trattamento usato all'alunno Signor
FRANCHINI Fedele, che trovandosi nelle medesime sue condizioni, venne con
Decreto Ministeriale del 9 Ottobre 1892 trasferito alla prima categoria
senza il bisogno di sentire il Consiglio per gli Archivi, fece nuove premure
al Ministero, a mezzo del Sovrintendente dell'Archivio di Roma perché
uguale provvedimento fosse adottato a suo favore ad evasione della precedente
domanda; ma il Consiglio per gli Archivi in adunanza dell'11 Luglio detto
anno emetteva voto sfavorevole in proposito, per mancanza di disposizioni
nel vigente ordinamento (approvato con Regio Decreto 21 settembre 1896
Numero 478) che consentissero il chiesto passaggio.
Partecipato ciò all'interessato, questi non acquietandosi il
parere del Consiglio suddetto, presentava nuova istanza in data del 24
novembre 1898 per ottenere almeno l'ammissione agli esami di archivista,
osservando che l'articolo 17 dell'ordinamento 21 settembre 1896, che richiede
all'uopo la laurea in giurisprudenza, non poteva riguardare che le nuove
ammissioni, nè poteva perciò escludersi ch'ei anteriormente
alla pubblicazione del Regolamento possedeva già i titoli per l'ammissione
alla prima categoria, alla quale aveva chiesto inutilmente il passaggio,
che pure ad altri era stato conceduto. Ed invocava per analogia il disposto
dell'articolo 35 del Regolamento, che riconosceva promovibili ad assistenti
senza esame i registratori di 3a classe, e quello dell'articolo
37 che conservava il diritto di passaggio alla 1a categoria
a quegli impiegati della 2a classe che si trovassero nelle condizioni
di cui all'articolo 78 del Regio Decreto 27 maggio 1875, quantunque sprovvisti
del titolo richiesto dall'articolo 17 dell'ordinamento: disposizioni tutte
inspirate al principio di far salvi i diritti acquisiti anteriormente all'ordinamento
medesimo. E concludeva che avendo egli in tempo presentato le proprie ragioni,
nè potendoglisi imputare alcuna negligenza nel far valere
nuovo il titolo acquistato per ottenere il passaggio alla prima categoria
allorché era all'uopo sufficiente la licenza liceale da lui conseguita,
non doveva toglierglisi il modo di profittare di quei vantaggi che gli
sarebbero spettati se il Ministero avesse in tempo provveduto alla sua
domanda.
Il Consiglio per gli Archivi riconoscendo la giustizia ed equità
dei motivi addotti dal BARBATO, nella impossibilità di ammetterlo
direttamente agli esami di Archivista, che ebbero luogo nel 1899, per la
insufficienza dello stipendio da lui percepito, in adunanza del 17 dicembre
1898 esprimeva il parere che fosse concesso al petente il passaggio alla
prima categoria, salvo a modificare il regolamento nel caso che la Corte
dei Conti non avesse potuto ammettere a registrazione il relativo Decreto.
In questo senso fu provveduto dal Ministero, promovendo analogo Decreto
Reale in data 20 luglio 1899; decreto che fu però respinto dalla
Corte dei Conti per inosservanza alle disposizioni dell'Ordinamento del
personale degli Archivi. In conseguenza il Consiglio suddetto confermando
il precedente parere, in adunanza del 9 maggio 1900, a proposito anche
di altro analogo ricorso del sotto assistente Signor COTTIN Agostino, convinto
della equità del chiesto provvedimento proponeva che fosse aggiunto
all'articolo 17 del Regio Decreto 21 settembre 1896, già modificato
con Decreto Reale 4 Giugno 1899 Numero 277 il seguente capoverso: "Potranno
parimenti esservi ammessi (agli esami di archivisti) gli assistenti e sottoassistenti
di 1a classe che al 21 settembre 1896 erano già forniti
di licenza liceale e abbiano dato prova di capacità".
Con ciò, come osservava il relatore Barone MANNO, ammettendosi
all'esame di Archivista tutti i funzionari di seconda categoria che ne
avrebbero avuto diritto in base alle disposizioni del Regolamento 27 maggio
1875, venivasi a togliere al provvedimento qualunque apparenza di favore
speciale, senza ledere i diritti dei terzi, nè turbare l'armonia
del ruolo.
Pertanto, in esecuzione del voto dell'autorevole Consesso, questo Ufficio
si pregia di trasmettere gli atti all' E.V. affinché si compiaccia
sentire sulla modificazione proposta il parere dell'Onorevole Consiglio
di Stato, a norma dell'articolo 12 numero 1 della legge 31 marzo 1889 Numero
5992.
Il Direttore
Capo della 2a Divisione
......
Visto: si trasmettano gli atti al Consiglio di Stato pel parere
Pel Ministro
.....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 1415; Protocollo generale
n.4697)
Riferisca il Signor C° Torraca
Roma, addì 4 settembre 1901
Il Presidente della Sezione
.....
Tabella degli affari per l'adunanza del 12 Settembre 1901 N°
44
Sono presenti i Sig.i :
Presidente De Cupis
Consigliere Galluppi
"
Torraca
" agg. Pincherle
"
" Alessi
Referente Giriodi
"
" Vanni
Segretario Racioppi
"
Mariotti
L'adunanza ebbe principio alle ore 8 am
Id.
ebbe termine alle ore 12
Adunanza del dì 12 settembre 1901
[Riferito al Consiglio nell'adunanza Generale del dì 17 ottobre
1901]
Vista la relazione del Ministero dell'Interno 20 Agosto , div. 2a
sez.2a
n.
8900,
Esaminati i documenti, udito il relatore,
Premesso che il Ministero dell'Interno propone di aggiungere all'art.
17 del R. Decreto 21 settembre 1896, già modificato con R. Decreto
4 giugno 1899 n. 255, dell'ordinamento degl'Impiegati dell' Amm.e
degli
Archivi di Stato il seguente capoverso: "Potranno parimenti esservi ammessi
(agli esami di archivisti) gli assistenti e sottoassistenti di 1a
classe
che al 21 settembre 1896 erano già forniti di licenza liceale e
abbiano dato prova di capacità".
Considerato che la proposta è ampiamente motivata nella relazione
ministeriale che è particolarmente confortata di favorevole avviso
del Consiglio per gli Archivi, secondo il quale, mentre (...) giusti reclami
" ammettendosi agli esami di Archivista tutti i funzionari di 2a categoria
che ne avrebbero avuto diritto in base alle disposizioni del Regolamento
27 maggio 1875, viene a togliersi al provvedimento qualunque apparenza
di favore speciale, senza ledere i diritti dei terzi, nè turbare
l'armonia del ruolo".
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1901- mese settembre, b. 670)