OGGETTO: Modificazioni al regolamento per la carriera degl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale.
RELAZIONE A S.E. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Le non poche vacanze che si sono diggià verificate nel personale
degli archivisti tanto dell'amministrazione centrale quanto della provinciale
rendono necessario che siano quanto prima indetti gli esami d'idoneità
per
la promozione a detto grado.
In base alle disposizioni regolamentari vigenti hanno diritto di prendere
parte all'esame gli ufficiali d'ordine di 1a classe, e possono
altresì esservi ammessi, in caso di scarsità di aspiranti,
tutti o parte, quelli di 2a classe i quali contino almeno dieci
anni di effettivo servizio nell'amministrazione.
Ma, a seguito di recenti modificazioni portati negli organici del personale
d'ordine, l'applicazione di tali norme, considerata nei suoi effetti, non
potrebbe a meno di condurre a conseguenze, le quali, oltre che non conformi
a criteri di equità nei riguardi dei funzionari, riuscirebbero altresì
di pregiudizio all'interesse dell'amministrazione.
E' noto all'E.V. che, giusta l'articolo 5 della legge 29 dicembre
1901 N° 538, il quale ebbe lo scopo di sistemare il personale straordinario
di questo Ministero, con R. D° del 12 gennaio successivo N°
3 furono aumentati di 42 i posti di ufficiali d'ordine dell'amministrazione
centrale, e questi posti vennero conferiti a scrivani dell'amministrazione
stessa.
Ora, in base agli articoli 28 e 29 del regolamento di carriera 2 febbraio
1902 N° 26, l'esame dovrebbe essere indetto o col chiamare a prendervi
parte soltanto gli ufficiali d'ordine di 1a classe, oppure con
l'ammettersi anche, in tutto o in parte, quelli di 2a classe.
Nella prima ipotesi si verificherebbe, tenuto conto dell'età
e degli anni di servizio dei funzionari, come risultano dall'annesso ruolo,
delle loro condizioni fisiche e di informazioni avute che, mentre sarebbero
in grado di sostenere la prova una quindicina circa di ufficiali d'ordine
del Ministero, dalla provincia non si avrebbe forse alcun aspirante, ciò
che può dedursi anche dalla circostanza che degli ufficiali d'ordine
dell'amministrazione provinciale presentemente compresi nel ruolo della
1a classe, uno soltanto, Pastore Stefano, sostenne, e con esito sfortunato,
l'esame di promozione ad archivista seguito nel 1900, e difficilmente,
colpito da malattia, ritenterà ora la prova.
Ne deriverebbe pertanto da un lato una non equa disparità di
trattamento tra l'amministrazione provinciale e la centrale, poiché
i funzionari di quest'ultima andrebbero da soli ad occupare i posti disponibili
di archivista, mentre d'altro lato l'esame darebbe per l'amministrazione
un risultato non adeguato al bisogno, non potendo esso, con un numero così
limitato di aspiranti, fornire forse nemmeno il numero di archivisti occorrente
a colmare i vuoti esistenti, che ascendono già a nove, e quelli
che nel frattempo certamente si verificheranno.
All'incontro, qualora l'ammissione all'esame venisse estesa a tutti
gli ufficiali d'ordine di 2a classe, che contino dieci anni
di servizio, ne verrebbe un altro non men grave inconveniente. Invero nessuno
di quelli della provincia appartenente a tale classe sarebbe escluso, contando
essi tutti un periodo di servizio superiore al decennio, e buona parte
di essi si presenterebbe alla prova; ed invece havesi motivo a ritenere
che detta classe nel Ministero non potrebbe dare alcun aspirante. Ad essa
infatti sono ora inscritti unicamente funzionari, che provengono dal personale
degli scrivani, di cui più sopra si è fatto cenno; ed è
per lo meno assai dubbio che l'opera straordinaria da essi, sia
pur per lunghi anni, compiuta come scrivani nel Ministero, possa essere
valutata, a termini della disposizione regolamentare sopracitata, quale
servizio effettivo prestato all'amministrazione nella qualità
di impiegati.
Sarebbe così ad essi preclusa quella via alla promozione che
verrebbe invece aperta ai colleghi della provincia, danno questo che apparisce
ancor più grave ove si pensi che, con tutta probabilità,
dovrà trascorrere non pochi anni prima che siano promossi tutti
quelli che supereranno un esame d'idoneità a larga base, e sia quindi
bandito un nuovo esperimento.
A risolvere una situazione così complicata e difficile in modo
corrispondente ai riguardi dovuti a questa classe di funzionari e alle
esigenze stesse dell'amministrazione unico rimedio possibile sembra quello
di modificare la disposizione del cennato articolo 29 nella parte riguardante
il personale di 3a categoria, nel senso di ammettere all'esame
d'idoneità tutti indistintamente gli ufficiali d'ordine di 1a
e
di 2a classe, senza alcun limite circa la durata e la natura
dei servizi prestati.
E in pari tempo pare opportuno completare questa modificazione con
un'aggiunta al successivo art. 32, per la quale, pur mantenendo per gli
ufficiali d'ordine tanto dell'amministrazione centrale quanto della provinciale
l'obbligo di presentarsi insieme ad un unico esame e il criterio dell'anzianità
nella graduatoria, sia stabilito che gl'idonei rimangano con la promozione
di grado nel ruolo di cui fanno parte come ufficiali d'ordine, così
che essi conseguano la nomina ad archivista unicamente in quell'amministrazione,
centrale o provinciale, cui già appartengono nel momento in cui
la rispettiva anzianità li rende promovibili.
Potrebbe forse obbiettarsi a questa innovazione che si viene con ciò
ad alterare il sistema che vige per le altre due categorie; ma l'obbiezione
non sembra che abbia sufficiente fondamento. Nelle categorie di concetto
e di ragioneria, le quali hanno funzioni più elevate, è certamente
giustificata un'interruzione nella continuità della carriera presso
l'amministrazione centrale all'atto del passaggio dal grado inferiore al
grado superiore come appunto è stabilito dagli articoli 38, 39 e
40 del regolamento di cui trattasi, i quali mirano ad ottenere per i posti
più alti una nuova e più rigorosa selezione nel personale
del Ministero, richiedendosi a parte di questo di aver occupato i primi
posti nella graduatoria di merito dell'esame di promozione.
Ma questo non avviene e non può avvenire per il personale d'ordine,
dato il criterio unico dell'anzianità, con l'esclusione del merito,
nello stabilire la graduatoria d'esame. Ciò ha riconosciuto lo stesso
regolamento vigente, il quale non prescrive alcuna norma per la nomina
degli archivisti nel Ministero.
Quindi l'interruzione della carriera presso l'amministrazione centrale
nel passaggio di grado non pare abbia ragione di essere per la 3a
categoria;
ed anzi apparisce preferibile il mantenere negli archivi, non solo del
Ministero ma anche della provincia, una continuità di esperienza
e di pratica, quale è soprattutto richiesta in un servizio d'ordine,
e quale si raggiunge appunto col riservare i posti di archivista sia nel
Ministero che nella provincia agl'impiegati che già vi prestano
servizio.
Ciò del resto non viene in alcun modo a perturbare il parallelo
svolgimento delle due carriere d'ordine del Ministero e della provincia.
Nell'amministrazione centrale i posti di archivista e direttore degli uffici
d'ordine ascendono a venti di fronte a 36 posti di ufficiale d'ordine di
1a e 2a classe; nella provinciale a 78 posti di archivista
corrispondono 128 posti di ufficiali d'ordine di 1a e 2a
classe.
Se la proporzione tra il grado superiore e l'inferiore presenta una piccola
differenza a favore della provincia nelle due carriere, devesi però
tenere conto anche dei posti di ufficiale d'ordine di 3a
classe,
i quali nell'amministrazione centrale sono 27 e nella provinciale ammontano
a 260. Per cui può dirsi che nessun pregiudizio o vantaggio speciale
sarà per derivare da questo sistema all'una piuttosto che all'altra
delle due carriere.
Non è senza riluttanza che io mi sono indotto a formulare queste
proposte di modificazioni ad un regolamento, che fu di recente riformato;
ma d'altra parte è pur d'uopo riconoscere che una immutabile rigidità
negli ordinamenti del personale mal può adattarsi alle variabili
contingenze che si presentano nell'amministrazione, quando queste, come
nel caso presente, siano strettamente collegate all'interesse dell'amministrazione
ed insieme a quello dei funzionari.
Prego pertanto l'E.V. di compiacersi a sottoporre, con cortese sollecitudine,
all'apprezzato parere di codesto On.le Consiglio, in adunanza
generale, le modificazioni al regolamento per la carriera degli impiegati
dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno, che risultano
dall'annesso prospetto.
Il Ministro
......
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 250; Protocollo generale
n.738)
Riferisca il Signor C° Giriodi
Roma, addì 11 febbraio 1903
Il Presidente della Sezione
.....
Tabella degli affari per l'adunanza del 27 febbraio 1903 N° 11
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Giorgi
Consigliere Guala
"
De Cupis
"
Racioppi
"
Torraca
"
Canevelli
Referente Merlini
"
" Giriodi
Segretario Allocatelli
L'adunanza ebbe principio alle ore 13
Id.
ebbe termine alle ore 17.15
[Adunanza del dì 27 febbraio 1903]
[Riferito al Consiglio nell'Adunanza Generale del dì 5 marzo
1903].
Vista la relazione senza data del Min. dell'interno (Div. 1a, Sez. 1a,
N. 525-18) con la quale si chiede il parere di questo Consiglio sulla proposta
di modificazioni agli articoli 29 e 32 del Regolamento per la carriera
degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno,
approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, N. 26.
Esaminati gli atti.
Udito il relatore.
Premesso che secondo il disposto degli articoli sopra indicati la promozione
dal grado di ufficiale d'ordine a quello di archivista nel personale, tanto
centrale che provinciale, del Ministero dell'interno viene conferita mediante
un esame di idoneità comune pei funzionari centrali e provinciali,
al quale possono prender posto di regola soltanto gli ufficiali d'ordine
di prima classe, con facoltà però al Ministero di ammettervi
anche, in tutto od in parte, quelli di seconda classe, che abbiano almeno
dieci anni di effettivo servizi; e ciò nel caso di scarsità
degli aspiranti della prima classe. La graduatoria dei candidati riusciti
idonei è regolata dalla anteriore anzianità di servizio.
Appressandosi ora l'epoca in cui dovrà essere bandito l'esame
per provvedere ad alcuni posti di archivista, il Ministero ha dichiarato
di modificare le norme sopra accennate nel senso che, siano da ammettere
alla prova tutti indistintamente gli ufficiali d'ordine di 1a e
2a classe, tanto dell'Amministrazione centrale che di quella
provinciale, e che le promozioni fra coloro, i quali avranno superato la
prova, si facciano, secondo il rispettivo turno di anzianità, in
modo però che gli impiegati del ruolo provinciale non possano con
la promozione ad archivista far passaggio nel ruolo centrale né
viceversa. E su tali proposte si chiede l'avviso del Consiglio di Stato.
Su di che il Consiglio ha considerato:
Che anzitutto non può nascondersi la sfavorevole impressione
di una proposta tendente a mutare anche una volta un ordinamento del personale,
già molte volte cambiato; e ciò prima ancora che il regolamento
approvato da poco più di un anno abbia avuto la sua pratica attuazione
sulla parte, che ora si intenderebbe di ritoccare.
Che del resto le ragioni addotte per dimostrare la necessità
o quanto meno la convenienza della nuova riforma non appaiono a questo
Consiglio persuasive.
Ed invero, pur essendo da presumere che, stante il numero molto limitato
di ufficiali d'ordine di 1a classe disposti a sostenere la prova
dell'esame per la promozione al grado d'archivista, non sia possibile provvedere
ai posti vacanti senza chiamare all'esperimento anche gli ufficiali d'ordine
della seconda classe, non vi è plausibile ragione di rinunciare
a quel requisito di maturità, che è richiesto dal regolamento
attuale, in quanto prescrive che i candidati alla promozione appartenenti
alla 2a classe degli ufficiali d'ordine debbano aver compiuto
almeno un decennio di servizio nell'amministrazione, cui appartengono.
In sostanza l'innovazione ora proposta, tendente ad ammettere all'esame
anche gli ufficiali d'ordine di 2a classe del Ministero, provenienti
dagli scrivani straordinari ammessi a ruolo per effetto del R. decreto
12 gennaio 1902, in base all'art. 5 della legge 29 dicembre 1901, N. 538,
condurrebbe al risultato di assicurare a questi impiegati, assunti in servizio
senza alcuna prova o requisito, una parte dei posti di archivista a danno
degli ufficiali d'ordine di 2a classe della Amministrazione
provinciale, i quali, entrati in carriera con tutti i requisiti regolamentari
ed in seguito a gara di pubblico concorso, prestano da oltre dieci anni
lodevole servizio, ed hanno acquisito un diritto di legittima aspettativa
ad aspirare al conseguimento della promozione senza trovarsi in concorrenza
con altri impiegati posteriormente assunti in servizio in via di provvedimenti
eccezionali.
Che ugualmente inaccettabile apparisce la seconda proposta, relativa
alla separazione delle promozioni da conferirsi nel Ministero da quelle
da farsi in provincia; poiché questa modificazione tende manifestamente
a perpetuare ed aggravare quell'antagonismo fra gli impiegati centrali
e provinciali, che, come questo Consiglio ebbe già più volte
a rilevare, ed anche ultimamente col suo parere di adunanza generale del
23 gennaio 1902, N. 286, è causa di grave malcontento e di danni
non lievi nell'andamento del servizio.
Che inoltre la proposta separazionE assoluta dei ruoli, anche agli
effetti della promozione al grado di archivista, renderebbe in taluni casi
impossibile il conferimento dei posti di archivista, ogni qual volta cioè
la promozione spettasse in ordine di anzianità ad un impiegato provinciale,
mentre il posto è vacante nel Ministero, e così pure nella
ipotesi inversa.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1903- mese febbraio, b. 696)