REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2-Sezione 2
N. 8900

Roma, addì 17 maggio 1919
OGGETTO: Modificazioni al vigente regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Il vigente regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e modificato, in parte, col D.L. 26 ottobre 1916, n. 1687, fra le disposizioni concernenti le scuole di paleografia e dottrina archivistica per cura degli impiegati addetti ai rispettivi archivi, stabilisce all'art. 58 che l'insegnante  è scelto tra i funzionari di 1a categoria aventi grado non inferiore a quello di prima archivista. Tale disposizione, però, non sempre può trovare facile applicazione, in quanto che spesso accade che presso gli archivi di Stato sedi delle scuole di paleografia non sono disponibili funzionari del grado richiesto, i quali possano per la competenza e necessaria capacità attendere all'insegnamento da impartire. E ciò si verifica non solo per gli Archivi minori, cui è addetto di solito un solo funzionario di grado superiore, il quale o non presenta la necessaria attitudine all'insegnamento o per le numerose incombenze non può essere distratto da altri incarichi, ma anche per gli archivi delle grandi sedi, nei quali può accadere che i funzionari di grado superiore siano piuttosto specializzati in sezioni di carattere moderno e manchino, perciò, d'una sufficiente preparazione all'insegnamento in parola.
Di questo stato di cose, appunto, si è resa interprete la Giunta del Consiglio per gli Archivi, la quale nell'adunanza del 24 marzo u.s., di fronte alle difficoltà incontrate a causa delle circostanze esposte nella designazione degl'insegnamenti di paleografia per le scuole di Torino, Bologna e Siena, in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio, ha espresso il voto, che in caso di bisogno, l'incarico dell'insegnamento di paleografia possa essere conferito anche ad impiegati di 1a categoria aventi grado inferiore a quello di primo archivista, purché abilitati alla libera docenza in storia di diritto italiano, od in paleografia in una delle università del regno o in uno degli istituti superiori indicati nell'articolo 19, lettera b, del predetto regolamento.
Per tradurre, quindi, in atto il voto espresso dall'alto Consesso, si è predisposto l'unito schema di decreto, che mira ad eliminare l'inconveniente sopra accennato.
con esso, infatti, mentre si lascia come norma che l'incarico dell'insegnamento debba essere conferito ai funzionari di 1a categoria di grado non inferiore a quello di primo archivista, si dà la facoltà che in caso di bisogno (come appunto succede allorché per qualsiasi motivo l'insegnamento non possa essere impartito da funzionari competenti in materia del grado ora richiesto) l'insegnante venga scelto, sempre con l'osservanza delle formalità prescritte dal presente articolo, fra gli impiegati anche di grado inferiore, che per essere abilitati alla libera docenza in storia del diritto italiano o in paleografia, nelle università del Regno o negli istituti superiori sopra indicati, si dimostrino forniti della relativa capacità.
Occorrendo, però, sentire sulle proposte modificazioni il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, si prega l'E.V. di consentire l'invio degli atti all'Alto Consesso.

Il Direttore Capo  Divisione II^
......
Visto: passino gli atti al Consiglio di Stato in adunanza generale.
Pel Ministro
.....
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO (1a)
(Protocollo della Sezione n. 793)

Riferisca il Signor C° Cristofanetti
Roma, addì 27 maggio 1919
Il Presidente della Sezione
Peano

Tabella degli affari per l'adunanza del 3 giugno 1919 N° 24
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Peano
Consigliere  Cristofanetti
      "            Doria
      "            Mosconi
      "            Barcati
      "            Rava
      "            Luzzato
      "            Raineri
Ref.             Gatti
  "                Carapelle
Segretario    Allocatelli

L'adunanza ebbe principio alle ore 14
       Id.       ebbe termine alle ore 18

Adunanza Generale del 12 giugno 1919

Il Consiglio
Veduta la relazione del Ministero dell'Interno (Div. 2a Sez. 2a) in data 17 maggio 1919 con cui si chiede parere sulla modificazione che si propone all'art. 58 del Regolamento per gli Archivi di Stato approvato con il Decreto 2 ottobre 1911 n. 1163.
Esaminati gli atti e udito il Relatore
Si premette:
l'articolo 58 del Regolamento sugli Archivi di Stato dispone che negli archivi designati dal Ministero, salvo quanto è prescritto per quello di Firenze dal precedente a. 23 - per il quale provvedono i casi relativi del R. Istituto di studi superiori - sono aperte scuole di paleografia e dottrina archivistica. La nomina dell'impiegato insegnante è fatta, su proposta del sopraintendente o direttore, con decreto dei ministri dell'Interno e della pubblica istruzione, udita la giunta del Consiglio per gli archivi
Lo stesso articolo 58 dispone testualmente: <<L'impiegato insegnante è scelto tra i funzionari di 1a categoria aventi grado non inferiore a quello di prima archivista>>.
Siffattta disposizione, secondo che il Ministero consente non sempre trova facile applicazone, in quanto spesso accade che presso gli archivi di Stato sedi delle scuole di paleografia non sono disponibili funzionari del grado richiesto quali possano con competenza e con la necessaria capacità attendere all'insegnamento da impartire o possano attendervi a causa delle numerose altre occupazioni.
Dato questo stato di cose, la Giunta del Consiglio degli Archivi nell'adunanza del 24 marzo u.s. in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio (art. 10 in relazione all'art. 3) ha propostoed il Ministero consente che al comma terzo dell'art. 58 sia sostituito il seguente:
<<L'impiegato insegnante scelto tra i funzionari di 1a categoria aventi grado non inferiore a quello di prima archivista ed in caso di bisogno, anche tra funzionari della medesima categoria di grado inferiore, purchè abilitati alla libera docenza in Storia del diritto italiano o in paleografia in una delle università del Regno o in uno degli istituti superiori indicati nell'art.19, lett.b, del presente regolamento>>.
Considerato che la proposta modificazione del comma 3° dell'art. 58 appare meritevole di approvazione, nè sembra necessario determinare particolareggiantamente i casi in cui sia consentito scendere per la scelta dell'insegnamento dal grado di sopr'intendenti  direttori e primiarchivisti a quello di archivista, bastando l'indicazione generica <<in caso di bisogno>>, tenendo conto che la nomina a insegnante fatta a firma del Ministro dell'Interno e della pubblica istruzione  avviene previo il parere del Consiglio degli Archivi a garanzia di una scelta illuminata .
E' pure da approvarsi la richiesta del requisito della libera docenza in diritto italiano o in paleografia. Al fine di chiarire che siffatto  requisito è richiesto in ogni caso sarà bene aggiungere un apposito inciso: <<purchè gli uni e gli altri siano abilitati ecc. ecc.>>.
P.q.m.
esprime il parere che con la fatta avvertenza la proposta di modificazione del comma 3° dell'art. 58 del regolamento 2 ottobre 1911 n° 1163 possa approvarsi.

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1919- mese giugno, b. 1125)