Roma, addì 17 maggio 1919
OGGETTO: Modificazioni al vigente regolamento per gli Archivi di Stato
2 ottobre 1911, n. 1163
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Il vigente regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R.D.
2 ottobre 1911, n. 1163 e modificato, in parte, col D.L. 26 ottobre 1916,
n. 1687, fra le disposizioni concernenti le scuole di paleografia e dottrina
archivistica per cura degli impiegati addetti ai rispettivi archivi, stabilisce
all'art. 58 che l'insegnante è scelto tra i funzionari di
1a categoria aventi grado non inferiore a quello di prima archivista.
Tale disposizione, però, non sempre può trovare facile applicazione,
in quanto che spesso accade che presso gli archivi di Stato sedi delle
scuole di paleografia non sono disponibili funzionari del grado richiesto,
i quali possano per la competenza e necessaria capacità attendere
all'insegnamento da impartire. E ciò si verifica non solo per gli
Archivi minori, cui è addetto di solito un solo funzionario di grado
superiore, il quale o non presenta la necessaria attitudine all'insegnamento
o per le numerose incombenze non può essere distratto da altri incarichi,
ma anche per gli archivi delle grandi sedi, nei quali può accadere
che i funzionari di grado superiore siano piuttosto specializzati in sezioni
di carattere moderno e manchino, perciò, d'una sufficiente preparazione
all'insegnamento in parola.
Di questo stato di cose, appunto, si è resa interprete la Giunta
del Consiglio per gli Archivi, la quale nell'adunanza del 24 marzo u.s.,
di fronte alle difficoltà incontrate a causa delle circostanze esposte
nella designazione degl'insegnamenti di paleografia per le scuole di Torino,
Bologna e Siena, in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio, ha espresso
il voto, che in caso di bisogno, l'incarico dell'insegnamento di paleografia
possa essere conferito anche ad impiegati di 1a categoria aventi
grado inferiore a quello di primo archivista, purché abilitati alla
libera docenza in storia di diritto italiano, od in paleografia in una
delle università del regno o in uno degli istituti superiori indicati
nell'articolo 19, lettera b, del predetto regolamento.
Per tradurre, quindi, in atto il voto espresso dall'alto Consesso,
si è predisposto l'unito schema di decreto, che mira ad eliminare
l'inconveniente sopra accennato.
con esso, infatti, mentre si lascia come norma che l'incarico dell'insegnamento
debba essere conferito ai funzionari di 1a categoria di grado non inferiore
a quello di primo archivista, si dà la facoltà che in caso
di bisogno (come appunto succede allorché per qualsiasi motivo l'insegnamento
non possa essere impartito da funzionari competenti in materia del grado
ora richiesto) l'insegnante venga scelto, sempre con l'osservanza delle
formalità prescritte dal presente articolo, fra gli impiegati anche
di grado inferiore, che per essere abilitati alla libera docenza in storia
del diritto italiano o in paleografia, nelle università del Regno
o negli istituti superiori sopra indicati, si dimostrino forniti della
relativa capacità.
Occorrendo, però, sentire sulle proposte modificazioni il parere
del Consiglio di Stato in adunanza generale, si prega l'E.V. di consentire
l'invio degli atti all'Alto Consesso.
Il Direttore Capo Divisione II^
......
Visto: passino gli atti al Consiglio di Stato in adunanza generale.
Pel Ministro
.....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO (1a)
(Protocollo della Sezione n. 793)
Riferisca il Signor C° Cristofanetti
Roma, addì 27 maggio 1919
Il Presidente della Sezione
Peano
Tabella degli affari per l'adunanza del 3 giugno 1919 N° 24
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Peano
Consigliere Cristofanetti
"
Doria
"
Mosconi
"
Barcati
"
Rava
"
Luzzato
"
Raineri
Ref.
Gatti
"
Carapelle
Segretario Allocatelli
L'adunanza ebbe principio alle ore 14
Id.
ebbe termine alle ore 18
Adunanza Generale del 12 giugno 1919
Il Consiglio
Veduta la relazione del Ministero dell'Interno (Div. 2a Sez.
2a) in data 17 maggio 1919 con cui si chiede parere sulla modificazione
che si propone all'art. 58 del Regolamento per gli Archivi di Stato approvato
con il Decreto 2 ottobre 1911 n. 1163.
Esaminati gli atti e udito il Relatore
Si premette:
l'articolo 58 del Regolamento sugli Archivi di Stato dispone che negli
archivi designati dal Ministero, salvo quanto è prescritto per quello di Firenze dal precedente a. 23 - per il quale provvedono i casi relativi del R. Istituto di studi superiori -
sono aperte scuole di paleografia e dottrina archivistica. La nomina
dell'impiegato insegnante è fatta, su proposta del sopraintendente
o direttore, con decreto dei ministri dell'Interno e della pubblica istruzione,
udita la giunta del Consiglio per gli archivi
Lo stesso articolo 58 dispone testualmente: <<L'impiegato insegnante
è scelto tra i funzionari di 1a categoria aventi grado
non inferiore a quello di prima archivista>>.
Siffattta disposizione, secondo che il Ministero consente non sempre
trova facile applicazone, in quanto spesso accade che presso gli archivi
di Stato sedi delle scuole di paleografia non sono disponibili funzionari
del grado richiesto quali possano con competenza e con la necessaria capacità
attendere all'insegnamento da impartire o possano attendervi a causa delle
numerose altre occupazioni.
Dato questo stato di cose, la Giunta del Consiglio degli Archivi nell'adunanza
del 24 marzo u.s. in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio (art. 10
in relazione all'art. 3) ha propostoed il Ministero consente che al comma
terzo dell'art. 58 sia sostituito il seguente:
<<L'impiegato insegnante scelto tra i funzionari di 1a categoria
aventi grado non inferiore a quello di prima archivista ed in caso di bisogno,
anche tra funzionari della medesima categoria di grado inferiore, purchè
abilitati alla libera docenza in Storia del diritto italiano o in paleografia
in una delle università del Regno o in uno degli istituti superiori
indicati nell'art.19, lett.b, del presente regolamento>>.
Considerato che la proposta modificazione del comma 3° dell'art.
58 appare meritevole di approvazione, nè sembra necessario determinare
particolareggiantamente i casi in cui sia consentito scendere per la scelta
dell'insegnamento dal grado di sopr'intendenti direttori e primiarchivisti
a quello di archivista, bastando l'indicazione generica <<in caso
di bisogno>>, tenendo conto che la nomina a insegnante fatta a firma del
Ministro dell'Interno e della pubblica istruzione avviene previo
il parere del Consiglio degli Archivi a garanzia di una scelta illuminata
.
E' pure da approvarsi la richiesta del requisito della libera docenza
in diritto italiano o in paleografia. Al fine di chiarire che siffatto
requisito è richiesto in ogni caso sarà bene aggiungere un
apposito inciso: <<purchè gli uni e gli altri siano abilitati
ecc. ecc.>>.
P.q.m.
esprime il parere che con la fatta avvertenza la proposta di modificazione
del comma 3° dell'art. 58 del regolamento 2 ottobre 1911 n° 1163
possa approvarsi.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1919- mese giugno, b. 1125)