ORGANI GIUDIZIARI



AUDITORI VECCHI, NOVI E NOVISSIMI

Auditori vecchi delle sentenze. - Secondo i cronisti questa magistratura sarebbe stata istituita verso il 1264, ma, da documenti ufficiali, risulta invece che avrebbe avuto origine verso la metà del secolo XIV.

La componevano tre membri, che giudicavano in appello sulle sentenze civili dei magistrati di Venezia e dei Reggimenti. Essi venivano chiamati Avogadori civili, perché gli Avogadori di Comun, invece, giudicavano in appello le cause penali.

Gli appelli in ultima istanza, che erano ad essi, deferiti, riguardavano cause di piccola entità, mentre quelle di maggiore importanza venivano da essi giudicate in seconda istanza, ed in tal caso le loro sentenze erano dette di intercessione o di intromissione.

Auditori novi delle sentenze. - Nel 1410, essendo accresciuto molto il lavoro a causa delle nuove conquiste, vennero istituiti altri tre auditori delle sentenze, che vennero detti novi. Con questa nomina rimasero agli Auditori Vecchi le appellazioni di Venezia, del Dogado e dei possedimenti marittimi, mentre le altre vennero assegnate ai Nuovi. Nel 1444, per alleviare ancor più gli Auditori Vecchi, vennero aggiunte ai Nuovi anche le appellazioni dell'Istria e dei paesi oltre il Carnaro. Gli Auditori Novi ebbero anche il compito di visitare annualmente i paesi terrestri di loro giurisdizione per definire gli appelli soggetti alla loro competenza con autorità di avogadori e di sindici. Ma questa attribuzione durò solo fino alla metà del secolo XVI. Nel 1548, fu data loro facoltà di contenere nel limite delle leggi le magistrature, che non le avessero osservate; nel 1595, vennero loro assegnate le liti laiche di Ceneda e, nel 1631, le cause derivanti da nullità di professioni di frati e monache. Nel 1634, fu stabilito che nessuno potesse essere nominato auditore novo senza che avesse seduto per otto mesi nelle Quarantie.

Auditori novissimi delle sentenze. - Vennero istituiti, nel 1492, per assistere i Novi. Giudicavano per lo spazio di otto mesi le liti non eccedenti i cento ducati, spettanti agli Auditori Novi, e, poi, per uno stesso periodo di tempo, sottentravano nel loro ufficio.

Essi supplivano gli Auditori Novi, quando erano assenti per i sindicati e quando dovevano supplire i Vecchi.

Capitolare :

Appellazioni maiori (1636-1797), 147; Appellazioni minori (1533-1797), 162;


Appellazioni cause fiscali (1771-1797), 1; Registri salariati e Auditori vecchi (1763-1797), 1; Citazioni e comandamenti (1531-1796), 141; Intimazioni (1614-1616), 1; Comandamenti (1673-1797), 2; Sospensioni (1573-1697), 25; Intromissioni e terminazioni (1625-1797), 100; Registri maiori (1622-1796), 8; Registri minori (1602-1670), 4; Depositi (1644-1768), 15; Accordi (1572-1798), 38; Estraordinari (1562-1796), 133; Scritture (1660-1797), 122; Lettere (1578-1797), 109; Module (1524-1797), 208; Citazioni ai Consigli (1609-1718), 20; Suppliche (1602-1626), 2; Multorum (1706-1797), 3; Scriver in officio per Venezia e fuori (1584-1797), 13; Fedi (1735-1740), 1; Rescritti (1678-1794), 3; Remissioni con pagamento di carati (1717-1773), 1; Perizie (1680-1741), 1; Copie partite per Zecca, ecc. (1778-1797), 1; Fedi Camerlenghi di Comun (1606-1671), 1.

Complessivamente pezzi 1263.


COLLEGIO DEI XX SAVI DEL CORPO DEI XL

Gli appelli dalle controversie di piccolo valore - in un primo momento quelle da cento a trecento ducati, in seguito da quattrocento a ottocento ducati - furono assegnati, nel 1527, ad un organo di trenta membri, scelti dalla Quarantia Criminale tra i suoi membri uscenti di carica, allo scopo di alleviare le Quarantie Civil Vecchia e Nuova, cariche di lavoro. Il numero dei membri del nuovo Collegio fu ridotto nel 1559 a 25 e nel 1572 a 20: e furon chiamati del corpo dei XL, per distinguerli da quegli altri, che, ugualmente in numero di 20, venivano eletti in seno al Senato.

La riforma, del 1780, portò di nuovo il numero dei membri a 25 ed estese la competenza fino ai 1500 ducati. Inoltre, già sulla base di una disposizione del 1671, si era concesso ai Capi delle Quarantie Civil, Vecchia e Nuova, di delegare a quest'organo le controversie di valore fino a duemila ducati.

1272-1797: pezzi 400.


COLLEGIO DEI XII POI XV

II Collegio dei XII venne istituito, nel 1548, e fu formato dai giudici della Quarantia Criminale uscenti di carica. Ebbe competenza di appello nelle cause di valore minimo, da cento a quattrocento ducati. Nelle controversie di valore inferiore ai duecento ducati le sue decisioni erano inappellabili. Gli furono rimessi pure gli appelli nelle controversie a minori, cioè di valore inferiore ai cento ducati, decise prima dal Collegetto, composto dagli Auditori delle sentenze e dagli Officiali al Cattaver.

Perché questo Collegio fosse legalmente adunato bastava che intervenissero nove membri; e le sentenze venivano prese anche con la maggioranza minima di un solo voto, a differenza che nei Consigli di XL.

Nel 1780, il numero dei componenti fu portato a 15 e la competenza a ducati ottocento.

secc. XVI-XVIII: pezzi 709.


CORTI DI PALAZZO

Prima ancora dei Sapientes accanto al Doge si trovano, a partire dal secolo X, i judices, membri essi pure dell'aristocrazia cittadina dei primates, che, baldanzosa e piena di vita, muove alla conquista del potere statale. Una derivazione dai tribuni bizantini è da escludersi; è unanime convincimento, ormai, che è erroneo ammettere l'esistenza, in un certo momento della vita costituzionale veneziana, come da alcuni è stato creduto, di tribuni e di tribuni judices, gli immediati antenati dei judices. Se di derivazione si vuol parlare, lo si può solo perché anche i tribuni facevano parte di quell'aristocrazia di primates alla quale si è accennato, e in seno alla quale anche i tribuni si dissolsero e confusero.

I judices partecipano, insieme agli altri potentes, al placito ducale, e non solo quando questo funziona come supremo tribunale, ma anche allorché si raduna per scopi di indole amministrativa o politica. Le funzioni non giudiziarie dei judices durano però fin solo alla creazione dei Sapientes, rappresentanti oltre che membri dell'aristocrazia, che ormai è rialtina, i quali li sostituiscono, perché troppo legati al Doge e quasi strumento di questi. Sicché a questo elemento del placito viene, alla fine, ad essere affidata esclusivamente la funzione giudiziaria. La Curia, infatti, che si differenzia dagli altri organi dello Stato, provenienti essi pure dal placito, è composta proprio dai judices; e la presidenza del doge diviene soltanto nominale, fino a che il suo intervento nei giudizi è abolito. Interviene con poteri di decisione solo quando fra i giudici non riesca a formarsi una maggioranza, e, dal 1346, anche in questo campo, lo sostituisce il Maggior Consiglio, qualora ognuno dei tre giudici avesse avuto un'opinione propria.

E' da questa Curia ducis che si originano, con minore o maggiore immediatezza, le sei Corti di Palazzo, che occupano un posto a parte negli ordinamenti veneziani: esse formano un vero ordo judiciarius, perché hanno esclusivamente funzioni giudiziarie. La dottrina del secolo XIII già le chiama ordinarie, e le contraddistingue dalle altre, per la presenza in ognuna di esse di advocatores o advocati, organi pubblici, anch'essi eletti come i judices in Maggior Consiglio.

Le compongono tre membri, ma basta alla validità del procedimento, la presenza di due soli di essi. I giudici assenti o impediti e quelli, per giusto motivo, sospettati dalle parti sono sostituiti dai judices per omnes curias, sorti, a quanto pare, nel secolo XIII, e nel XVI sostituiti dai giudici e sindici estraordinari, di cui sarà fatta altrove parola.

(Cfr.: Bertaldo: Splendor consuetudinum venetìarum (ed. Schupfer), nella «Biblioteca iuridica» diretta dal Gaudenzi.


Roberti M.: Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300. Vol. I, Tipografia del Seminario, Padova (sussidiato dalla R. Deputazione di Storia patria) Vol. II, Venezia, 1909 (a spese della Deputazione di Storia patria), Vol. III, 1911 (ibid.).

Roberti M.: Dei giudici veneziani fino al secolo XII, in «N.A.V.», 1904.

Besta E.: Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, Venezia, Visentini, 1900.

Besta E.: La cattura dei Veneziani in Oriente, «Antologia veneta», 1900.

Besta E.: Appunti per la storia del diritto venato innanzi il 1232, Milano, 1899 (estr. dal «Filangieri» ).

Besta E.: Bertoldo e lo Splendor, in «N.A.V.», XIII, p. 1.

Besta E.: L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300, in «Scritti in onore di Giovanni Monticolo», s.d., Padova, p. 251-273.

Pitzorno B.: Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229, in «Miscellanea di storia veneta », S. III, T. II, p. 293-347 (1910).

Pitzorno B.: Le magistrature giudiziarie veneziane, in «Arch.st.it. », 1913, I.

Genuardi L.: La «Summula statutorum floridorum Veneciarum» di Andrea Dandolo, in «N.A.V.», XXI, 1911, p. 436-467.

Pitzorno B.: Gli statuti civili di Venezia attribuiti ad Enrico Dandolo, Perugia, 1913.

Pitzorno B.: Il «Liber romanae legis» della «Ratio de lege romana», in «Riv.it. per le Scienze giuridiche», XLIII.

Pitzorno B.:II «Liber Romanae legis» degli «Iudicia a probis judicibus promulgata», in «Riv. it. per le Scienze giuridiche», XLIV.

Besta E.: Su talune glosse agli statuti civili di Venezia composte nei secoli XIII e XIV, in «Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 1896-1897, S. VII, vol. VIII).

Giudici Del Proprio

La continuatrice diretta della curia ducis è la curia del proprio, che prese questo nome, quando fu creata quella del forestier.

Le sue competenze, pertanto, dovettero essere all'inizio amplissime, sia nel campo civile che in quello penale. Ma la storia di questa magistratura è una storia di involuzione. Man mano che nuovi organi sorgevano essa veniva a perdere qualche cosa della sua importanza. La materia penale le fu completamente sottratta e quella civile sempre più ridotta e limitata. Alla fine della sua lunga esistenza la sua competenza è circoscritta alle questioni dotali, una volta sciolto il matrimonio, alle successioni ab intestato, alle divisioni fra fratelli e ai chiamori (clamores) su beni immobili di Venezia e Dogado.

Vadimoni (1429-1797), 430; Mobili (1510-1796), 451; Pagamenti Acque di Pagamenti di dote (1772-1797), 1; Foris (1482-1749), 122; Minutarum (1478-1749), 67; Depositi (1536-1796), 108; Divisioni (1437-1797), 57; Successioni (1510-1797), 114; Interdetti (1613-1797), 92; Parentelle (1497-1797), 136; Lettere (1519-1797), 25; Estraordinari (1481-1797), 302; Deputazioni di causa (1729-1797), 47; Risposte, suppliche e delegazioni (1718-1779), 8; Lezze (1364-1797), 228; Sentenze a interdetti (1459-1797), 191; Testimoni (1340-1791), 128; Terminazioni levo di deposito (1727-1797), 34; Registri terminazioni (1779-1787), 5; Liberazione depositi copia di partita di zecca (1758-1796), 1; Pagamenti acque per levo di depositi (1729-1737), 1; Compromessi (1473-1797), 47; Citazioni (1578-1797), 54; Intimazioni (1792-1796), 2; Comandamenti ex officio o ad istanza (1761-1797), 7; Scriver in Corte (1562-1797), 20; Nomina ordinari


(1646-1796), 17; Inventari e stime (1605-1797), 110; Domande, scritture e risposte (1523-1797), 145; Multorum (1536-1763), 3; Esami (1766-1796), 1; Accordi (1715-1797), 23; Confini (1558-1610), 3; Relazioni, perizie e stime (1696-1779), 2; Module e Delegazioni (1568-1796), 40; Estragiudiziali (1735-1796), 22; Scritture e risposte in confidenti (1739-1797), 21; Presentazioni (1480-1486), 1; Fedi, lettere, responsive di stride (1740-1797), 28; De Giudicatu (1468-1603), 10.

Complessivamente pezzi 3425 dal 1340 al 1797.

Pergamene (1235-1773), 382.

Cfr.: A. S. V.: Indice 14-II.

Giudici Al Forestier

La Curia del Forestier fu creata negli ultimi anni del sec. XII e fu detta dapprima del Comun. Secondo le più antiche cronache (non sovvenendo per il primo periodo della sua vita documenti) essa sarebbe sorta per conoscere delle controversie tra lo Stato ed i privati. Ma con l'ingrandirsi del commercio veneziano fu sua competenza tipica la conoscenza delle controversie sorte tra stranieri o tra veneziani e stranieri, quando questi fossero convenuti, nelle quali giudicava o secondo i trattati, se ve n'erano, o secondo le leggi nazionali. Assai connesse a queste erano le controversie in materia di locazione di case in Venezia, nelle quali, il più delle volte, erano interessati stranieri, per essere a questi vietato l'acquisto di beni immobili.

Nel secolo XIV, la sua importanza s'accrebbe, essendole state riservate le controversie di diritto marittimo: cause tra capitani, ufficiali e marinai, sui noli, ecc. In seguito ebbe competenza sulle questioni di avaria.

(Cfr.: Cessi R.: La «Curia forinsecorum» e la sua prima costituzione, in «N.A.V.», XXVIII (1914), p. 202-207).

Cogniti (1545-1797), 163; Estraordinari (1535-1797), 197; Sentenze (1506-1797), 168; Depositi (1587-1797), 46; Chiave (1593-1790), 20; Prove di fortuna (1794-1797), 1; Terminazioni di avarie (1659-1760), 19; Sequestri e bolli (1687-1779), 7; Citazioni (1598-1791), 52; Deputazioni (1740-1791), 16; Scrivere in offizio (1551-1797), 18; Nomina avvocati ordinari (1643-1796), 5; Domande (1669-1797), 74; Risposte (1610-1679), 9; Multorum (1470-1797), 12; Domande in causa (1605-1680), 14; Domande, scritture, risposte (1470-1797), 124; Lettere (1511-1797), 76; Requisitoriali (1646-1797), 25; Mandati (1536-1672), 11; Costituiti ed altri atti (1768-1796), 2; Estragiudiziali (1748-1797), 2; Esami (1516-1620), 2; Atti Dogado assicurazioni e pagamenti di dote (1790-1795), 1; Comandamenti (1591-1656), 3; Mandati reali e personali (1701-1797), 1; Misure (1570-1574), 1; Module (1603-1797), 3; Perizie (1764-1707), 1.

Complessivamente pezzi 1071 dal 1470 al 1797.


Giudici Di Petizion

I Giudici di Petizion furono creati, nel 1244, dal Doge Giacomo Tiepolo, e furono loro attribuite competenze, che erano prima del Minor Consiglio, dei Giudici del Proprio e dei Giudici del Forestier.

Giudicavano di tutte le controversie per debiti tra veneziani o in cui un veneziano fosse convenuto, da 50 lire e poi da 50 ducati in su; le questioni di società e di colleganze; nel campo della giurisdizione volontaria nominavano i tutori e commissari legittimi e dativi e ne autorizzavano gli atti dispositivi, interpretavano i punti dubbi dei testamenti.

Per un certo periodo di tempo (fino ai primi del trecento) furono competenti in materia di rappresaglie e di fallimenti.

Estraordinario notai (1316-1797), 120; Terminazioni (1434-1797), 327; Registro o sia trasunto di terminazioni di tutela (1734-1735). 1; Registro di terminazioni (1769-1793), 17; Sentenze a giustizia (1366-1797), 435; Accettazioni di eredità (1672-1797), 36; Sentenze a interdetti (1312-1797), 107; Depositi (1594-1796), 44; Lettere (1441-1797), 45; Estraordinario Cogitori (1602-1797), 118; Filze e Inventari (1307-1797), 157; Domande (1436-1797), 262; Scritture e risposte (1523-1797), 210; Accordi, medule ed estragiudiziali (1706-1797), 59; Nomina ordinari (1360-1789), 33; Scriver in Corte (1424-1797), 46; Lettere a Sua Serenità (1642-1654), 2; Citazioni (1377-1797), 214; Mandato di disposizion di capitali (1611-1796), 11; Capitali pubblicati, processi, ecc. (1381-1797), 52; Costituti, nomine testimoni (1769-1782), 1; Protesti (1565-1624), 2; Multorum (1606-1778), 9; Sospensioni (1780-1797), 13; Sovvenzioni (1691-1744), 1; Ordini in forma (1785-1797), 4; Perizie, lettere e procure (1777-1797), 16; Deputazioni (1713-1797), 152; Delegazioni e vendite (1744-1796), 19; Risposte a delegati (1717-1790), 7; Rendimenti di conto (1436-1797), 88; Comandamenti Petizion (1451-1797), 24.

Complessivamente pezzi 2632 dal 1307 al 1797.

Giudici Dell'esaminador

I giudici dell'Esaminador furono istituiti nel 1204.

Esaminavano i testimoni, autorizzavano i passaggi di proprietà, sottoscrivendo i contratti relativi, e registrandoli nei loro atti, con che si otteneva la sicurezza e la garanzia più opportuna del diritto di proprietà, autenticavano le copie dei documenti e, dal 1280, tutti gli atti notarili, rilevavano i testamenti per breviario e curavano la vendita dei pegni.

Inoltre furono loro affidate le controversie sui diritti di prelazione nelle vendite di immobili.

(Cfr.: Pitzorno B.:La carta mater e la carta filia, in «N.A.V.», XVII, p. 385-432 e XVIII, pag. 94-130).

Lettere (1531-1796), 90; Lettere della Camera (1764-1797), 1; Sentenze (1509-1796), 118; Cogniti Camera (1713-1796), 7; Mandati e Lettere (1719-1796), 3;


Misurande (1720-1796), 1; Presentazioni ed asporti (1700-1720), 1; Testificazioni (1383-1577), 41; Vendizioni, alienazioni (1414-1638), 46; Interdetti (1559-1797), 346; Estraordinari (1458-1796), 134; Preces (1423-1670), 81; Depositi verbali (1606-1797), 20; Mandati di Zecca (1692-1797), 3; Multorum Camera (1735-1780), 5; Pieggiarie (1819-1636), 1; Lettere Responsive (1583-1797), 3; Citazioni (1406-1765), 61; Sospensioni (1577-1665), 17; Scriver in Corte e nomina ordinari (1602-1792), 9; Deputazioni di cause (1741-1793), 8; Scritture, module e risposte (1472-1797), 63; Multorum (1561-1772), 8; Inventari (1601-1795), 20; Delegazioni (1759-1767), 1; Scritture delegazioni (1753-1767), 2; Disubidienze (1740-1795), 5; Sequestri revocati (1734-1797), 6; Costituti (1770-1796), 16; Costituti di risposte Camera (1747-1797), 16; Comandamenti Camera (1759-1797), 15; Terminazioni (1359-1749), 25; Investizioni (1374-1613), 31; Alfabeto notificazioni (1617-1648), 1; Presentazioni in Camera (1615-1797), 5; Confini (1528-1647), 3; Comandamenti Camera (1729-1795), 3; Esami dei testamenti rilevati per breviario (1483-1796), 154; Capitoli da pubblicarsi (1719-1794), 3; Responsive (1722-1780), 1; Pergamene (1252-1650), 120.

Complessivamente pezzi 1377 dal 1359 al 1797.

Cfr.: A. S. V.: Indice 39-II.

Giudici Del Procurator

I giudici del Procurator furono istituiti intorno alla metà del secolo XIII.

Ebbero competenza nelle liti, in cui attori o convenuti fossero i Procuratori di S. Marco circa le materie di giurisdizione volontaria (tutele, testamenti) a questi affidate e nelle altre a queste connesse di qualunque natura fossero e a qualunque magistrato appartenessero.

A questo magistrato la moglie chiedeva che le fosse assicurata la dote in caso di bisogno, che le si permettesse di ricavare dalla dote alimenti per sè e per la famiglia, di disporne fino a 1000 ducati per maritare o monacare una figlia o, infine, di ottenere la restituzione della dote, quando per un motivo qualsiasi la dote fosse stata amministrata dai Procuratori di S. Marco.

Nel 1269 i giudici del Procurator furono dichiarati competenti a conoscere le questioni sorte fra veneziani per beni immobili situati nella Marca Trevisana e nel Ferrarese. Un'estensione di questa attribuzione può ritenersi la facoltà, che ebbero in seguito, di conoscere le questioni sorte fra veneti circa possessi situati fuori della Città e del dogado.

Depositi (1530-1797), 328; Terminazioni (1728-1795), 122; Sentenze a legge (1380-1797), 244; Foris sentenze (1472-1797), 304; Interdetto e terminazioni di assicurazione di doti (1383-1797), 291; Esami con probazion doti (1737-1744), 2; Terminazioni di levo di depositi (registri) (1728-1797), 115; Terminazioni di levo di depositi (filze) (1728-1797), 125; Stride (1498-1797), 155; Registro per servar stride (1742-1748), 1; Estraordinario Cogitori (1496-1797), 223; Mobili (1423-1796), 153; Suffraggi (1500-1797), 465; Estraordinario notai (1501-1797), 303; Delegazioni (1732-1797), 9;


Compromessi (1784), 1; Atti Procuratie (1581-1627), 7; Sovvenzioni (1592-1597), 1; Inventari, stime, perizie, ecc. (1599-1735), 2; Citazioni (1559-1797), 117; Scriver in offizio (1528-1797), 51; Citazioni per lettore (1759-1797), 14; Responsive (1727-1744), 1; Nomina ordinari (1747-1797), 18 ; Deposizion di causa (1663-1797), 47; Dimande per fermar (1700-1797), 74; Accordi (1734-1797), 24; Divisioni e stime (1603-1744), 1; Dimande, scritture e risposte (1601-1797), 153; Estragiudiziali (1574-1797), 51; Module (1665-1792), 17; Sospension (1583-1633), 4; Lettere de foris responsive (1497-1598), 28; Comandamenti (1570-1593), 8; Multorum (1496-1605), 3.

Complessivamente pezzi 3457 dal 1380 al 1797.

Giudici Del Mobile

I giudici del Mobile furono eletti per la prima volta, nel 1255, per alleviare il lavoro delle Corti del Proprio e di Petizion.

La loro competenza fu limitata a controversie di valore inferiore a 50 lire, portate poi, nelle mutazioni del valore della moneta, a 50 ducati. Rientravano pure nella sua competenza tutte le controversie su beni mobili, quando l'attore non avesse documenti o testimoni e le controversie per fitti di case, quando fossero trascorsi cinque anni dall'abbandono della casa da parte dell'inquilino.

Nel secolo XIV fu loro data facoltà di autorizzare con sentenze a legge l'esecuzione di testamenti, contratti di nozze, chirografi sottoscritti da due testimoni, e fu loro attribuita la competenza, fino allora dei giudici di Petizion, sulle colleganze e società di cose mobili, sempre nei limiti di 50 ducati.

Sentenze a legge (1552-1797), 972; Estraordinario mobile (1609-1797), 40; Lettere (1570-1797), 123; Domande (1607-1796), 138; Risposte (1610-1796), 64; Terminazioni, accordi ed altro (1745-1778), 1; Atti e terminazioni dei giudici (1767-1796), 1; Delegazioni (1741-1793), 26; Citazioni (1582-1797), 124; Ricognizioni (1616-1773), 19; Scriver in offizio (1590-1797), 18; Dimande e risposte Giudice delegato (1745-1780), 5; Deputazioni (1719-1797), 7; Nomina ordinari (1759-1796), 3; Comandamenti avogareschi (1728-1789), 2; Sospensioni (1779-1796), 1; Multorum (1583-1793), 29.

Complessivamente pezzi 1573 dal 1552 al 1797.


GIUDICI DEL PIOVEGO

I Giudici del Piovego (corruzione di super publicis) esistevano già nella prima metà del secolo XIII. Ebbero varie ed estese competenze: anzitutto sorvegliavano le vie pubbliche ed i canali minori della città, i terreni, le acque e le paludi del Dogado a garanzia dei diritti dello Stato. Rilasciavano perciò agli interessati il permesso di elevare nuovi edifici. Conoscevano di tutti i contratti che contenessero patti illeciti o danneggiassero una delle parti. In materia di usura, sia di cristiani che di ebrei, avevano anche competenza criminale, e dalle loro decisioni, in questa materia, non si poteva appellare, senza aver dato garanzia della esecuzione della sentenza. Inoltre giudicavano, esclusivamente, tutte le controversie, da lire dieci in giù, con eccezione di pochi casi rimessi al Giudice del Forestier.

Non poteva essere nominato giudice del Piovego se non chi avesse tutti i requisiti per accedere al Consiglio dei Quaranta (1704).

(Cfr.: Domenico Urbani: Memoria intorno al Codice del Piovego, in Atti dell'Ateneo Veneto, sez. II, vol. X, p. 375).

Capitolare ed altre leggi (1249-1788), 1; Codice del Piovego (1282-1377), 1; Copie di documenti (secc. XIII-XVIII), 1; Terminazioni (1563-1796), 6; Scritture (1626-1678), 1; Lettere (1514-1795), 5; Lettere responsive (1581-1796), 3; Estraordinario (1543-1751), 11; Citazioni (1589-1795), 6; Comandamenti (1587-1785), 6; Atti in cause delegate (1773-1796) e Citazioni e sospensioni (1695-1698), 1; Querele (1601-1796), 21; Scriver in officio (1575-1778), 2; Giuramenti (1630-1682, 1737), 5; Sospensioni, intromissioni, scritture, nomine degli avvocati ordinari, catalogo degli intervenienti (1605-1796), 1; Esami di testimoni, procure, sentenze volontarie, civili, absenti (1531-1796), 1; Taccuini dei fanti (1773-1793), 2; Processi con indici, 74; Sentenze (1595-1758), 8; Deputazioni di causa (1714-1796), 2; Depositi (1584-1773), 2; Mandati e lievi di pene (1583-1711, 1755), 1; Module di spese (1597-1615), 1; Licenze per fabbriche (1364-1760), 4; Atti vari (contravventori al divieto di porto d'arme (1785), Denuncie segrete (1626-1692), Suppliche (1779-1795), Contratti (1748-1786), Costituti (1604-1785), Accordi (1775-1790), Copie di strumenti notarili (1615-1678 e 1792), ecc.), 2.

Pergamene (1477-1610), 1.

Disegni, 1.

Complessivamente pezzi 170 dal sec. XIII al 1796.

Cfr.: A. S. V.: Indice 115-II.


I CINQUE ALLA PACE

I cinque Savi ed Anziani alla Pace furono creati, nel secolo XIII, sotto il ducato di Giacomo Tiepolo.

La loro competenza fu limitata alle risse tra popolani, che non portassero gravi conseguenze: percosse, pugni, lievi ferite. Un certo ampliamento di funzioni ebbero, nel 1533, quando si stabilì che fossero competenti anche nei casi di ferite gravi, purché non vi fosse, a giudizio degli esperti, pericolo di morte. Competenza, questa, che era prima dei Signori di notte al Civil.

Questa magistratura sedeva anche durante la vacanza ducale.

Capitolari (secc. XIII-XVIII), 2; Raspe (1544-1601), 7; Atti vari, 1.

Complessivamente pezzi 10.


SIGNORI DI NOTTE AL CRIMINAL

Non si può indicare con precisione la data di nascita di questa magistratura, che però esisteva già nella prima metà del secolo XIII. Secondo anzi la cronaca di Sanudo, nel 1250, la magistratura sarebbe divenuta collegiale, essendo stato portato a due il numero dei membri, che, nel 1262, divennero sei: uno per sestiere.

La competenza loro tipica fu quella di sovraintendere di notte all'ordine pubblico; ma altre importanti furono ad essi attribuite quasi in conseguenza di quella. Potevano arrestare, di notte, chi portasse armi, procedere contro i reati carnali dei servi (1287), contro i bigami (1288), gli assassini (1299) e contro i ladri, comunque e dovunque fosse stato commesso il furto (1306). Negli anni successivi ebbero competenza a conoscere dei reati di percosse, di omicidio e di associazione a delinquere. Infine nel 1520, 1540, 1567, ebbero facoltà di sorvegliare le danze notturne, di procedere contro i vagabondi e di conoscere degli stupri.

Alcune competenze di questo organo furono poi attribuite ai Signori di notte al Civil.

Dalle sentenze di questa magistratura si appellava al Collegio attraverso gli Avogadori di Comun (1407). Dal 1450, però, i reati di omicidio e di furto erano intromessi dai Giudici del Proprio. Un'altra modifica si ebbe, nel 1499, quando si stabilì che giudice di appello competente fosse non più il Collegio, ma il Consiglio dei XL al Criminal, in seno al quale, in questi casi, entravano gli stessi Signori di notte, i Giudici del Proprio e gli Avogadori di Comun.

(Cfr.: Nani Mocenigo: Capitolare dei Signori di Notte. Venezia, 1877. - Capitulare dominorum de nocte. Venezia, Visentin, 1897).

Capitolari (sec. XIII-1797); Elenco dei Signori di notte (1348-1453); Notatorio (1648-1704); Processi (1240-1796); Bandi (1270-1346); Banditi (1370-1523); Pubblicazione di sentenze di bandi (1694-1713); Raspe (1523-1572, 1691-1795), con indice (1711-1798); Notizie di crimini (1472-1507); Sentenze, elezioni di ministri di giustizia, multe per crimini (1472-1784); Stampe in causa (1323-1793); Registri di cassa e registri di fedi (1754-1770); Registri di salari (1722-1797); Atti vari.

Complessivamente pezzi 48 dal sec. XIII al 1798.

Cfr.: A. S. V.: Indice 126-II.


SIGNORI DI NOTTE AL CIVIL

Il Collegio dei Signori di Notte al Civil fu creato, nel 1544, e composto di sei membri.

Furono ad esso attribuite alcune competenze, che erano state dei Signori di Notte al Criminal: cioè cause per locazioni di fondi urbani e per pegni. Gli furono anche demandati gli esami dei testimoni, richiesti dall'estero, e le esecuzioni di sentenze straniere, la vendita dei pegni, la formazione degli atti nei giorni festivi, ecc. Assorbirono pure le competenze dei Capi di Sestiere, vale a dire ebbero facoltà di bandire da Venezia gli uomini di cattiva vita, di arrestare i banditi che si ritrovassero in città, gli omicidi, i ladri, i feritori, le meretrici, ecc. Nel campo della giurisdizione penale, conobbero dei reati di ingiurie e di tutti gli altri per i quali non fosse comminata pena corporale o l'esilio. Sostituivano le magistrature, che non agivano durante le ferie e durante le vacanze del dogado.

Capitolare (1270-1785), 1; Terminazioni di lievo di deposito (1636-1797), 38; lettere (1539-1797), 10; Lettere forestiere (1744-1759), 1; Lettere responsive (1791-1797), 1; Estraordinario (1560-1797), 39; Estraordinario del Collegio (1652-1797), 5; Diversorum multorum (1612-1797), 8; Comandamenti stante cognito (1735-1797), 4; Interdetti e lettere (1628-1703), 3; Bolli, terminazioni, cogniti, costituti e sequestri (1503-1797), 55; Bolli naturali del Collegio e terminazioni di bolli (1719-1797), 5; Domande e risposte (1771-1797), 107; Domande di taglio e risposte (1721-1797), 13; Processi (1633-1797), 7; Sentenze (1641-1685), 1; Sentenze a legge (1674-1797), 38; Presentazioni in camera (1578-1688), 8; Sovvenzioni (1579-1634), 1; Vendite (1601-1788), 2; Pagamenti e assicurazioni di doti (1545-1797), 41; Suppliche per indolenze (1770-1789), 12; Inventari, stime e scritture (1633-1797), 25; Inventari d'asporti (1583-1638), 2.

Atti vari: Querele criminali (1603-1607), Citazioni (1780-1790), Appelli vacante ducatu (1676-1709), Costituti (sec. XVIII), Cambiali (1788-1789), Riferte di mandati (1773-1788), Esecuzioni di mandati (1718-1780), Requisitoriali di dentro e di fuori (sec. XVIII), Raspe di banditi (1674-1722), Terminazioni ferie Natale e Pasqua (1781-1783), Segni di sentenze forestiere ed ecclesiastiche (1708-1734), Traghetti (1634-1650), 17.

Pergamene (1549-1740), 1.

Complessivamente pezzi 348 dal 1270 al 1797.

Cfr.: A. S. V.: Indice 230-II.


CONSOLI DEI MERCANTI

Non si può con precisione indicare l'origine di questa magistratura: certo essa esisteva già nella prima metà del sec. XIII.

Il numero dei suoi membri di tre, fino al 1423, fu poi aumentato a quattro in quest'anno per essere di nuovo ridotto a tre nel 1700.

L'importanza di questo magistrato andò man mano crescendo, fino ai principi del sec. XVI, per poi decadere.

Sorto infatti col compito di regolare la classe mercantile, di decidere le contese relative alla mercatura, di tutelare il commercio nazionale (per questo compito ottenne fin dall'inizio facoltà di inquisizione e di punizione contro chi attentasse alla sua prosperità), di rendere sicura la navigazione (aveva infatti l'obbligo di stimare le navi e misurarne il carico prima della partenza), nel corso dei secoli ottenne sempre nuove funzioni, come la facoltà di concedere moratorie ai debitori insolventi (1344), la sorveglianza sull'arte della seta (1350), il diritto di ordinare la carcerazione dei debitori fuggitivi ad istanza dei creditori (1361), la materia giudiziale dei banchi privati (1429), la competenza sui contratti di assicurazione (1468), la sorveglianza sull'arte dei filatori di seta (1494), la materia dei saponi (1600).

Ma, istituitisi i cinque Savii alla Mercanzia ed essendo stati via via assorbiti da questi gli oggetti principali della loro antica competenza, questa rimase, si può dire, quasi esclusivamente circoscritta alla materia dei giudizi sulle liti mercantili.

Capitolare (sec. XIII-1700), 1; Decreti (1475-1792), Leggi circa cambiali (1577-1758), protesti cambiari (1789), Terminazioni per vendite (1720), Scritture (secc. XV-XVI), 1; Terminazioni (1704-1797), 11; Terminazioni per lievo di depositi (1732-1797), 8; Scritture al Senato (1726 e 1770), suppliche al Senato (1728-1733 e 1791), suppliche al magistrato (1762-1797), cogniti (1714-1791), 1; Lettere missive (1706-1797), 6; Lettere responsive (1716-1797), 6; Estraordinario (1695-1797), 19; Comandamenti (1735-1797), 5; Intromissioni (1718-1797), 4; Sentenze (1697-1797), 19; Ordini per annotazione di sentenze volontarie (1714-1780), 3; Processi (1523-1797), 6; Depositi, riferte, costituti, sequestri, rinunzie di sicurtà, acquisti e vendite (1661-1797), 7; Accordi (1712-1797), 7; Atti diversi, extragiudiziali, stampe in causa (1612-1797), 5; Scritture per domande e risposte (1705-1797), 53; Polizze d'incanto, Vendite (1709-1796), 3; Istrumenti (1683-1796), 1; Prove di fortuna (1723-1797), 11; Atti sui mezzani di sicurtà (1771-1797), 3; Perizie (1717-1794), Delegazioni del magistrato per perizie o inventari (1704-1795), Sovvenzioni (1706-1789), Fedi (1716-1796), Atti riguardanti la sicurtà (1404-1787), 2; Atti relativi alle arti della Seta (1310-1796), dei Saponeri (1505-1796), dei Sensali (1435-1796), 4.

Complessivamente pezzi 186 dal sec. XIII al 1797.

Cfr.: A. S. V.: indice 87-II.


SOPRACONSOLI DEI MERCANTI

II Magistrato dei Sopraconsoli, composto prima di tre membri e poi di quattro, esisteva già nel sec. XIII: godette diritto d'ingresso in Senato fino al 1319.

Sorse con l'intento di agevolare chi senza colpa si fosse trovato in stato di decozione: era quindi suo compito concedere affide e salvacondotti e facilitare gli accordi coi creditori, sempre però che il caso meritasse l'applicazione di questi particolari benefici di legge, dai quali erano assolutamente esclusi i falliti per la seconda volta.

Ad evitare le frodi era prescritto all'insolvente di far presentare segretamente, entro cinque giorni dalla fuga, presso l'ufficio dei Sopraconsoli i libri, le carte ed i beni.

A questa magistratura fu affidata pure la materia delle rappresaglie, della vendita dei pegni con gli ebrei e l'esecuzione di alcune leggi relative a questi ed ai loro banchi di pegni.

Capitolare (secc. XIII-1615), Terminazioni ed atti (1779-1794), 1; Terminazioni (1700-1797), 22; Terminazioni per assicurazione doti (1696-1797), 6; Terminazioni per la formazione degli inventari (1743-1760), 1; Scritture (1717-1796), 1; Estraordinario (1704-1797), 4; Multorum (1698-1797), 5; Suppliche (1702-1796), 6; Lettere missive (1690-1797), 4; Lettere responsive (1700-1797), 8; Sentenze volontarie (1714-1792), 1; Sentenze a legge (1702-1794), 2; Processi (1622-1796), 6; Sentenze spedizioni absenti (1700-1797), 2; Intromissioni (1704-1797), 3; Sequestri con bollatura (1710-1797), 2; Lettere d'intromissioni e sequestri (1723-1780), 2; Riferte (1717-1795), Riferte per sequestri (1758-1767), Costituti (1762-1797), Sovvenzioni (1703-1795), Sicurtà (1670 e 1772-1788), Costituti di giuramento (1701-1795), Costituti parti (1701-1796), Ordini (1764-1797), Interdetti (1725-1796), 5; Proclami e bandi (1700-1779), 4; Domande in causa e risposte (1700-1797), 22; Affidazioni falliti (1720-1797), 2; Accordi (1700-1796), 41; Salvacondotti (1700-1772), 6; Accordi e salvacondotti (1700-1791), 2; Depositi (1702-1792), 1; Atti diversi concernenti depositi (1782-1797), 1; Polizze d'incanto (1700-1784), Perizie e stime (1711-1701), Istrumenti (1763-1794), 1; Processi di vendita (1743-1793), 5; Vendite a favore dei creditori (1771-1778), 1; Inventari per doti (1780-1782), Vadimonii e pagamenti di doti (1701-1795), Ratifiche di atti dotali a legge (1730-1797), Contratti di nozze (1695-1768), 5; Copie di partite dei depositi in zecca (1701-1793), 1; Fedi (1700-1790), Atti diversi (1684-1796), 1; Inventari (1658-1780), 1; Carte private (1659-1796), 2.

Complessivamente pezzi 177 dal sec. XIII al 1797.

Cfr.: A. S. V.: indice 86-II.


UFFICIALI AL CATTAVER

Gli Ufficiali al Cattaver vennero istituiti, nel 1280, come magistratura straordinaria, col compito di preservare ed accrescere i beni pubblici e di vigilare sopra i dazi e sulle aste, che se ne facevano. Divenuti, nel 1281, organo ordinario, fecero parte di tutti i consigli in cui si trattavano materie economiche e quindi anche del Senato. Per le loro funzioni erano anche chiamati Avogadori de intus, veglianti al bene del fisco.

Nel 1355, poi, il Maggior Consiglio deliberò che a tutte le proprie adunanze dovesse intervenire almeno un Cattaver. Dal 1421, supplivano alcuni magistrati nei Collegi solenni per le prove dei patrizi, dal 1464, nel Collegio delle biave, e, dopo il 1500, fecero parte del collegetto alle biave fino al 1548.

Dopo varie vicende le loro competenze furono fissate come segue. Presiedevano, insieme ai Savi agli Ordini, ai piloti, destinati a guidare i navigli dall'Istria a Venezia. Avevano giurisdizione sulle usure degli Ebrei e una certa suprema vigilanza sul loro abitare in Venezia, dal 1516 in poi, essendo stata questa materia prima di competenza del Consiglio dei Dieci. In terzo luogo dovevano provvedere all'acquisto delle eredità vacanti per conto dello Stato. Infine, procuravano che le cose, ritrovate in mare o in terra (tesori), passassero in potere del fisco.

(Cfr.: Bosmin P.: Le origini del magistrato del «Cattaver», in «Misc. Luzio», 1933, I),

Capitolari (1240-1794), 3; Elezioni a cariche del Magistrato (1718-1797), 1; Decreti (1604-1796), 2; Scritture (1564-1797), 5; Terminazioni (1711-1797), 15; Lettere varie (1671-1798), 1; Lettere del Magistrato (1582-1797), 2; Lettere responsive (1673-1797), 6; Lettere di delegazioni (1724-1797), 4; Scritture, domande e risposte di delegazioni (1724-1796), 39; Delegazioni (1723-1797), 22; Scritture, domande e risposte in causa (1672-1796), 8; Denunzie (1577-1637), 8; Citazioni (1737-1740), 1; Processi (contro magistrati, contro Ebrei di Venezia, di Ceneda e di Rovigo, di eredità, per denunzie di case, campi, capitali ecc., processi varii), 94; Testificazioni (1562-1602), 2; Sentenze (1573-1796), 7; Appellazioni (1525-1796), 3; Lievi di pene (1772-1791), 1; Sequestri e polizze di incanto (1764), 1; Moduli di spese (1712-1753), 1; Inventari di mobili (1742-1797), 4; Inventari, perizie, stime, accordi (1725-1797), 10; Eredità giacenti (1717-1802), 5; Atti relativi agli Ebrei (1564-1797), 38; Ammiragli e Pedotti d'Istria (1730-1789), 11; Tesori (escavo) (1715-1797), 13; Fisco (1631-1784), 4; Dazi (1771-1794), 3; Depositi (1620-1797), 4; Estraordinario (1549-1797), 13; Partite, acquisti di fondi, vendite, affittanze, grazie in aspettativa ed altri atti, 13; Pergamene (1400-1790), 1.

Complessivamente pezzi 345 dal 1240 al 1802.

Cfr.: A. S. V.: indice 173-II.


SOPRAGASTALDO

L'esecuzione delle sentenze civili di tutte le magistrature veneziane era cura del Doge, che la faceva compiere a suo nome dai Gastaldi, ministri che egli stesso sceglieva fra i Cancellieri inferiori.

Ma, nel 1471, si volle che fossero due nobili incaricati di questa funzione, insieme ad un Gastaldo, che sedeva con essi a parità di diritti. Appena due anni dopo, però, nel 1473, il posto di questo fu preso da un altro nobile, e all'officio nuovo, così detto del Sopragastaldo, vennero aggregati due Gastaldi, che insieme ai fanti, curavano la materiale esecuzione delle sentenze ed avevano, inoltre, l'importantissimo incarico di conservare tutte le scritture della Cancelleria Inferiore.

Terminazioni (1586-1797), 46; Terminazioni per lievo di depositi (1630-1797), 40; Estraordinario (1647-1797), 25; Scritture e terminazioni sopra depositi, costituti e lettere di deposito, giri di partite ecc. (1479-1797), 15; Costituti per depositi di mobili (1655-1797), 9; Mandati per lievo o giro di depositi (1622-1796), 8; Intromissioni (registri) (1549-1797), 69; Intromissioni (filze) (1516-1796), 232; Riferte per intromissioni di fuori (1653-1784), 2; Costituti (1600-1797), 48; Polizze d'incanto e vendite (1488-1797), 89; Vendite (1670-1717), 2; Inventari, stime, perizie e divisioni (1540-1797), 8; Istrumenti di possesso di fuori (1473-1797), 76; Istrumenti di possesso di dentro (1546-1596), 13; Possessi in seguito ad intromissioni (1549-1797), 66; Relazioni ed ordini di possesso (1543-1796), 1; Scritture in causa (1692-1797), 50; Accordi od aggiustamenti (1708-1797), 8; Lettere (1568-1797), 62; Lettere responsive (1691-1793), 9; Riferte (1552-1797), 4; Proclami per concorsi ad impieghi (1780-1797), 1; Comandamenti e sospensioni (1582-1789), 1; Ordini del Comandador del Consiglio dei Quaranta al Criminal (1644-1673), 1; Sospensioni (1672-1796), 6; Moduli di spese (1496-1701), 2; Tariffe, certificati, mandati, ricevute (sec. XVIII), 1; Conti delle utilità dei Cancellieri Ducali (1594-1600), 1; Mensuali delle utilità (1607-1797), 3; Taccuino del Comandador (1509-1795), 58; Elenco dei Comandadori (1787-1788), 1; Libro parole della Serenissima Signoria (1658-1758), 4; Registro alfabetico tenuto dai Comandadori (1771-1796), 1; Riferte dei Comandadori relative ad intromissioni e possessi (1670-1767), 3; Precetti (1649-1651), Scriver in officio (1713-1734), Citazioni (1741-1754), Presentazioni in officio (1778-1797), Comandamenti (1674-1756), Deputazioni (1700-1703), Atti dei giudici delegati (1733-1797), 11; Serie cronologica di atti vari (1425-1797), 15; Atti notarili (1541-1702), 1; Atti e documenti diversi (secc. XVI-XVIII), 1; Documenti prodotti in causa (1496-1797), 1; Appendice di atti vari (secc. XV-XVIII), 7.

Complessivamente pezzi 1001 dal 1425 al 1797.

Cfr.: A. S. V.: indice 125-II.


SOPRA ATTI DEL SOPRAGASTALDO

Le sentenze dei Sopragastaldo non erano definitive; fino al 1485 furono esaminate in secondo grado da tre Procuratori di S. Marco, scelti uno per ciascuna delle Procuratie; dopo quest'anno da un apposito organo composto di tre membri, il Superiore, detto pure Sopra gli atti del Sopragastaldo. Si trova spesso, specie nel Segretario alle Voci, anche l'altra designazione più esplicita e che meglio chiarisce le origini dell'organo: Al luogo dei Procuratori sopra gli atti del Sopragastaldo.

Complessivamente pezzi 529 dei secoli XVII e XVIII.


OFFICIALI ALLE CAZUDE

L'Ufficio delle Cazude è certamente anteriore al 1474, anno in cui vennero eletti tre nobili col titolo di Savi, con la mansione di riscuotere i crediti dello Stato, quando fosse trascorso un certo periodo di tempo, senza che gli officiali competenti avessero potuto incassare. Deriva appunto da questa funzione di riscossione di crediti «decaduti» il nome di officio delle Cazude. La loro competenza, però, era limitata ai debiti per decime ed altre tasse pubbliche e ai debiti delle Camere di Terraferma.

Indice dell'Archivio del 1760; Pergamene (1497-1516); Elezioni (1515-1630); Terminazioni (1709-1723); Terminazioni degli Inquisitori sopra pubblici debitori e dei Savi alle Cazude per tasse e taglioni sopra debitori (1718-1719); Suppliche, terminazioni, decreti e scritture in materia di tasse e taglioni (1727-1797); Istrumenti (1510-1518); Cauzioni (1772-1773); Costituti e riferte (1742-1794); Ripudie (1711-1786).

Complessivamente pezzi 13 dal 1497 al 1797.

Cfr.: A. S. V.: indice 283-II.


COLLEGIO DEI X POI XX SAVI DEL CORPO DEL SENATO

I privilegi e le esenzioni da imposte delle città suddite e di privati non veneziani venivano discussi, in caso di controversia, davanti al Senato, che in via normale delegava i suoi poteri al Collegio. La creazione di un nuovo organo, composto di dieci membri estratti a sorte nel Senato, di sei in sei mesi, ebbe proprio lo scopo di alleviare i lavori del Collegio, attribuendo a quello questo gruppo di controversie.

Nel 1569, si stabiliva che, in casi di una certa gravità, dovesse il Collegio esser composto di almeno 15 membri; e a questo scopo si dessero, nello stesso modo, dieci Aggiunti. Il provvedimento divenne definitivo, nel 1619, quando si volle che il Doge, di quattro in quattro mesi, estraesse tra i membri del Senato e della Zonta, in carica o usciti di carica, venti membri destinati a costituire il riformato collegio. Le adunanze erano legali, solo in presenza di dodici membri.

Oltre quella competenza originaria e fondamentale furono, in seguito, attribuiti a questo organo gli appelli dalle sentenze dei Provveditori sopra Beni Inculti (1562), sopra Beni Comunali, dei Provveditori alla Sanità, per intromissione degli Avogadori (1563), e di quelli Sopra Feudi (1588).

In seno al Collegio si eleggevano, di due in due mesi, tre Presidenti. Questi eseguivano le ducali che avessero esentato da gravezze coloni, fittuari e lavoratori. Gli ordini, però, di sospensione dai pagamenti delle imposte, che pur potevano concedere (suffragi), dovevano essere registrati negli atti suffragatori. Chi si fosse sentito gravato dalla decisione dei Presidenti si rivolgeva a questi stessi, salvo ad appellarsi, in un secondo momento, a tutto il Collegio.

Complessivamente pezzi 400 dal 1405 al 1797.


DEPUTATI ALLA LIBERAZIONE DEI BANDITI

Questa magistratura, composta di sette membri eletti dal Senato, fu istituita, nel 1616, col compito di esaminare la situazione dei banditi, che si presentavano per essere liberati dal bando, offrendo in cambio di servire personalmente come soldati o di mandare altri a servire a proprie spese.

Ebbe in principio carattere straordinario, dovendo durare solo quattro mesi, ma in realtà continuò fino al 1733.

Nella sua facoltà di esame e di grazia non entravano i banditi dal Consiglio dei X.

Terminazioni (1679-1734), 4; Lettere (1662-1666), Scritture (1694-1699), Estraordinario (1684-1695), Squarzo (1688-1689), Banditi liberati (1688-1689), Alfabeti di banditi liberati (1689 e 1733), 1.

Complessivamente pezzi 5.