Roma, 18 Aprile 1897
OGGETTO: Promozione al grado di Archivista. Ricorso Binda
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Il R° Decreto 7 agosto 1881 N° 388 all'articolo 30 dell'altro
R° Decreto 27 maggio 1875, N° 2552, relativo all'ordinamento degli
Archivi di Stato, sostituiva la seguente disposizione:
<< I sotto archivisti per la promozione ad archivista, e i copisti
per la promozione a registratori devono superare l'esame sulle materie
indicate nella tabella B annessa al R° Decreto 27 maggio 1875 N°
2552.
<< Potranno però essere promossi, con dispensa dall'esame,
quei sotto archivisti e copisti, i quali risultando forniti di singolari
titoli di merito, verranno all'uopo designati, con voto ragionato, dal
cosiglio per gli archivi.>>.
Il significato della disposizione é chiaro. Le promozioni da
sotto archivista ad archivista dovevano in virtù della medesima
aver luogo sempre secondo l'ordine d'inscrizione sul ruolo, mediante esami
per regola generale e non dispensa dagli esami per eccezione.
In base a tale disposizione, il Ministero dell'Interno su conforme
deliberazione del Consiglio per gli archivi, emetteva in data del 20 Dicembre
1895 un decreto, col quale dichiarava promovibili senza esame dodici sotto
archivisti, e stabilica che "tanto essi quanto gli altri sotto archivisti
di 1a classe che supereranno l'esame dovranno essere via
via promossi al grado di archivista di 3a classe, secondo l'ordine
nel quale, per ragioni di anzianità, attualmente si trovano".
Infatti nei primi del 1896 venivano promossi i primi due sotto archivisti
indicati nel decreto, avanti ai quali non vi erano altri colleghi.
Intanto con R° Decreto del 21 Settembre 1896 veniva approvato un
nuovo ordinamento del personale degli archivi di Stato.
Ivi all'articolo 15 si dice: <<Le promozioni dei sotto archivisti
di 1a classe ad archivisti di 3a classe e dei sotto
assistenti di 1a classe ad assistenti di 3a classe
saranno fatte in proporzione di tre quarti per esame e di un quarto per
merito esclusivamente archivistico a scelta>>.
E all'aricolo 22: << omissis. Per le altre promozioni di merito,
di cui ai precedenti articoli 14 e 15, le designazioni saranno fatte da
una Commissione nominata ogni anno dal Ministro dell'Interno, e composta
di un membro dal Consiglio per gli Archivi, Presidente, e di due altri
membri, scelti fra i funzionari del Ministero, di grado non inferiore a
quello di direttore capo di divisione>>.
Da tali disposizioni risulta che i criteri e il modo onde devono avvenire
le promozioni dei sotto archivisti ad archivisti, a norma del presente
ordinamento, sono ben diversi da quelli prima stabiliti.
Le promozioni avvengono sempre per merito, la cui valutazione si può
desumere dagli esami ovvero dal giudizio di una speciale Commissione. L'ordine
delle promozioni è indipendente dall'ordine della inscrizione nel
ruolo, poiché pei sotto archivisti che subiscono gli esami la classificazione
è data dall'esito degli esami, per cui l'articolo 30 del citato
R° Decreto 21 Settembre stabilisce che in base ai detti esami vien
formata una graduatoria per la classificazione dei concorrenti; nè
alcun vincolo si pone per le promozioni a scelta.
Ma l'articolo 34 dello stesso R° Decreto provvide alla sorta dei
10 sotto archivisti che dal decreto ministeriale 20 dicembre 1893 erano
stati dichiarati promovibili con dispensa dall'esame e che ancora dovevano
essere promossi, e statuì: << I sotto archivisti di 1a classe
dichiarati promovibili al grado di archivista di 3a classe con dispensa
dall'esame in virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1895, concorreranno
alla nomina di archivista in ragione di un terzo, e, nella formazione delle
terne, avranno la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili
per esame; al quale potranno su loro domanda, essere ammessi anche quelli
che ne furono dispensati per merito.>>
Dalla quale disposizione si desume che ai sotto archivisti indicati
nel decreto ministeriale 20 Dicembre 1895 si è voluto usare uno
speciale trattamento, non solo conservando ai medesimi il diritto di essere
promossi senza esame, ma anche accordando loro un terzo dei posti vacanti
di archivisti, invece del quarto stabilito dall'articolo 15, e concedendo
la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili per esame.
Indetti ora gli esami di promozione al grado di Archivista, il sotto
archivista Guido Binda, compreso nel mentovato decreto ministeriale del
1895, si è rivolto al Ministero esponendo che l'articolo 34 non
dà le norme per la classificazione degli impiegati nello stesso
Decreto contemplato, che pertanto per questa classificazione sono da adottarsi
le disposizioni dell'articolo 22, che all'annuale Commissione ministeriale
deferiscono le designazioni per la promozione di merito: e pertanto
il ricorrente domanda che prima di provvedere ai posti vacanti sia riveduta
la classificazione dei dichiarati promovibili.
La domanda del Binda, in sostanza, contiene il seguente quesito: I
sotto archivisti dichiarati promovibili senza esame nel 1895, che hanno
diritto a un terzo delle promozioni di merito in base all'articolo 34,
devono esser promossi secondo l'ordine della loro anzianità, come
prescriveva il decreto ministeriale del 1895, ovvero secondo un ordine
di merito da stabilirsi volta per volta dalla Commissione instituita per
la promozione di merito?.
A parere del riferente la risposta dovrebbe essere favorevole alla
seconda ipotesi.
L'articolo 34 sopra riferito ha stabilito un diritto essenziale
pei sotto archivisti contemplato nel mentovato decreto ministeriale del
1895, ed ha esplicitamente espresso, come di dovere, le deroghe al diritto
comune.
E' quindi da giudicare che per quanto non è detto nel citato
articolo, sono applicabili le disposizioni generali. Esso ha consacrato
il diritto alla promozione con dispensa dagli esami ai ripetuti impiegati,
ha loro attribuito un terzo delle promozioni, e il primo posto nelle
relative terne. Ma non ha detto che le promozioni avrebbero avuto luogo
nell'ordine stabilito dal decreto ministeriale del 1895, e perciò
in quanto all'ordine delle designazioni devono aver vigore le nuove norme
e perciò spetta alla Commissione di cui allo articolo 22, ogni volta
che si tratta di provvedere a posti vacanti, di stabilire fra i sotto archivisti
designati nel 1895 quelli che sono da promuovere, sino a che non sia più
il caso di applicare l'articolo 34.
La legalità di questa interpretazione è più suffragata
da importanti ragioni di convenienza. Non è bene che questi 10 impiegati,
adagiati nella sicurezza di essere promossi senza esami, si credano quasi
dispensati dal continuare a prestare un servizio attivo e diligente, persuasi
che quale che sia l'opera data, la loro sorte resterà sempre immutata.
E' invece necessario che comprendano il dovere di gareggiare nello zelo
per il servizio per mantenere inalterata la loro posizione in rapporto
alla promozione. E' per questo che quelli fra loro che acquistarono meriti
preponderanti, ne abbiano debito compenso con le designazioni alla promozione.
Con questi cenni, aderendo anche alla proposta che fa il Direttore
dell'Archivio di Stato di Genova, prego il M.E. di volere sentire il Consiglio
di Stato in proposito
Il Direttore Capo della Divisione 2a
......
Visto, si senta il Consiglio di Stato.
Pel Ministro
Bertarelli
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale dell'Amministrazione Civile-Divisione 2a-Sezione
2a
N° 8900-16
Roma, addì 11 Maggio 1897
OGGETTO: Promozione al grado di Archivista. Ricorso Binda
A S.E. il Presidente del Consiglio di Stato.
Con riferimento alla relazione del 18 Aprile ultimo scorso, numero 8900-16,
div.2-sez.2-, concernente il ricorso del sotto archivista di Stato signor
Binda, prego l'E.V.di far presente all'onorevole Consiglio quanto segue,
affinchè si compiaccia di tenerne conto nel risolvere il quesito
con la detta relazione proposto.
Ove la disposizione dell'art. 34 dell'ordinamento 21 settembre 1896
dovesse interpretarsi in senso contrario a quello sostenuto dal Ministero
e cioè che i sotto archivisti indicati nel decreto ministeriale
del 20 dicembre 1895 devono essere promossi senza esame secondo l'ordine
della loro anzianità, converrebbe ai meno anziani di presentarsi
ai prossimi esami per ottenere una più sollecita promozione, facoltà
che il citato articolo 34 accorda ai dispensati dagli esami. Ora è
da notare che fra i 10 sotto archivisti ancora da promuovere ve ne sono
quattro (Cosentino, Briginti, Vaccarone e Binda), i quali sono incaricati
dell'insegnamento di paleografia e archivistica e che per tale ufficio
potrebbero essere chiamati a far parte parte come esaminatori della Commissione
di cui all'articolo 28 del citato ordinamento. Il concetto che l'esaminando
potrebbe essere esaminatore evidentemente è contraddittorio e ripugnante
in un razionale ordinamento di personale, e perciò l'interpretazione
sostenuta da questo Ministero si, presenta sotto questo riguardo, come
la più plausibile, ove non voglia venirsi all'altra conclusione
che la disposizione contenuta nell'articolo 34 debba riconoscersi poco
logica e poco conveniente e che occorrerebbe di revocarla. A tale conclusione
indurrebbe pure il considerare che per le disposizioni del Regio Decreto
7 Agosto 1881 la designazione per la dispensa dagli esami doveva aver luogo
volta per volta al verificarsi immediato delle vacanze nei posti di archivista,
come fu fatto sempre prima del dicembre 1895 e non già quando non
era il caso di imminenti promozioni e per un numero di sotto-archivisti
ad libitum, senza tener conto del numero dei posti vacanti, con che si
veniva indebitamente e intempestivamente a vincolare l'avvenire degli impiegati.
Alla revoca non pare che potrebbe opporsi alcuna considerazione tendente
a riconoscere un diritto acquisito nei sotto-archivisti del decreto ministeriale
del 1895, ove la revoca stessa venisse attuata prima dei prossimi esami.
Col massimo ossequio
P. il Ministro
Bertarelli
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a
(Protocollo della sezione n. 787; protocollo generale
n. 2397)
Riferisca il Signor C° De Cupis
Roma, addì 23 Aprile 1897
Il Presidente della Sezione
Saredo
Tabella degli affari per l'adunanza del 13 Maggio 1897 N°
27
Sono presenti i Sig.i:
Presidente Saredo
Consigliere Bonfadini
"
Bergoen
"
Massazza
"
De Cupis
"
Di Broglio
Referendario Pincherle
"
Cagnetta
Segretario Scarpis
L'adunanza ebbe principio alle ore 12
Id.
ebbe termine alle ore 16.15
Adunanza Gen.le del dì 13 Maggio 1897
Vista la relazione del Minist. dell'Interno Divis. 2a Sez.
2a in data 18 aprile N° 8900-16 con la quale si chiede se
a termini dell'art. 34 del nuovo Regolamento dell'ordinamento sugli Archivi
di Stato, approvato col R. Decreto 21 settembre 1896 i sotto Archivisti
di 1a classe, che giusta le norme prima vigenti furono con ministeriale
decreto 20 dicembre 1895 dichiarati meritevoli della promozione senza esame
debbano essere promossi secondo il loro turno di anzianità, e non
piuttosto secondo una classificazione di merito da farsi dal Consiglio
per gli Archivi;
Vista la relazione supplettiva dello stesso Ministero dello Interno
in data 11 maggio 1897, div. II, Sez. II N° 8900-16, con la quale si
dà notizia della condizione particolare del personale promovibile
a termine del citato ministeriale decreto 20 dicembre 1895;
Visto questo decreto;
Visto l'art. 34 del citato regolamento 21 settembre 1896;
Considerato che stando ai temini di quest'ultima disposizione non potrebbe
esser dubbio che i sotto Archivisti di 1a classe promovibili
giusto il ministeriale decreto del 20 dicembre 1895 dovrebbero essere chiamati
a concorrere ai posti vacanti secondo l'ordine di loro anzianità.
Senza dire altro, basterebbe a persuaderne l'ultima clausola dello
stesso art. 34, con la quale si dà loro facoltà di presentarsi
agli esami; col che si volle evidentemente sovvenire a coloro che per loro
merito particolare avrebbero patito maggiori danni dal lungo indugio che
l'ordine di anzianità avrebbe posto alla loro promozione.
Considerato peraltro che per le condizioni proprie di questo
personale, quali vengono esposte nella relazione supplettiva del Ministero
del 11 Maggio 1897, questa facoltà introdotta a vantaggio di coloro
che per meriti di dottrina e di servizi potevano nutrire miglior
fiducia la si converte nel loro maggior danno, dacchè
sia manifesto non essere sopportabile a coloro che per loro capacità
fan parte delle Commissioni esaminatrici scender di seggio per farsi essi
stessi giudicabili; e poichè beneficium non debet verti in perniciem,
conviene provvedere che sia tolta la contraddizione che l'art. 34 del nuovo
Regolamento pone fra la loro condizione legale e la condizione morale.
P.Q.M
la Sezione, congettando sulle ragioni espresse dalla Direzione dell'Archivio
di Genova che riguarderebbero unicamente il caso del sotto Archivista Binda,
è di parere che l'art. 34 del nuovo Regolamento per gli Archivi
di Stato possa essere modificato nei termini seguenti:
"I sotto Archivisti di 1a classe, dichiarati promovibili
al grado di Archivista di 3a classe con dispensa dall'esame,
in virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1895, concorreranno
nell'ordine che verrà tra loro stabilito dal Consiglio per gli archivi,
alla nomina di Archivisti in ragione di un terzo, e sulla formazione delle
terne avranno la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili
per esame".
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1897- mese maggio, b. 590)
R. DECRETO 20 maggio 1897, n° 174, col quale si modifica l'art. 34 dell'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli Archivi di Stato del R. Decreto 21 settembre 1896, n° 478.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto 21 settembre 1896, col quale fu approvato l'ordinamento
degli impiegati della amministrazione degli Archivi di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
L'art. 34 dell'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli
archivi di Stato, approvato col citato Nostro decreto 21 settembre 1896,
è modificato nei seguenti termini:
Art. 34 << I sotto Archivisti di 1a classe, dichiarati
promovibili al grado di Archivista di 3a classe con dispensa
dall'esame, in virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1895,
concorreranno nell'ordine che verrà tra loro stabilito dal Consiglio
per gli Archivi, alla nomina di Archivisti in ragione di un terzo, e sulla
formazione delle terne avranno la precedenza su coloro che saranno dichiarati
promovibili per esame>>.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.
UMBERTO I
Registrato alla Corte dei Conti addì 5 giugno 1897
Reg. 211 Atti del Governo a f. 6. G. Cappiello
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasiglli G. Costa
RUDINI'
(ACS, Leggi e Decreti del Regno d'Italia, Vol. 158, anno 1897-I,
1-204)