REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL'INTERNO
Divisione 2a-Sezione 2a
N° 8900-16

Roma, 18 Aprile 1897
OGGETTO: Promozione al grado di Archivista. Ricorso Binda

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Il R° Decreto 7 agosto 1881 N° 388 all'articolo 30 dell'altro R° Decreto 27 maggio 1875, N° 2552, relativo all'ordinamento degli Archivi di Stato, sostituiva la seguente disposizione:
<< I sotto archivisti per la promozione ad archivista, e i copisti per la promozione a registratori devono superare l'esame sulle materie indicate nella tabella B annessa al R° Decreto 27 maggio 1875 N° 2552.
<< Potranno però essere promossi, con dispensa dall'esame, quei sotto archivisti e copisti, i quali risultando forniti di singolari titoli di merito, verranno all'uopo designati, con voto ragionato, dal cosiglio per gli archivi.>>.
Il significato della disposizione é chiaro. Le promozioni da sotto archivista ad archivista dovevano in virtù della medesima aver luogo sempre secondo l'ordine d'inscrizione sul ruolo, mediante esami per regola generale e non dispensa dagli esami per eccezione.
In base a tale disposizione, il Ministero dell'Interno su conforme deliberazione del Consiglio per gli archivi, emetteva in data del 20 Dicembre 1895 un decreto, col quale dichiarava promovibili senza esame dodici sotto archivisti, e stabilica che "tanto essi quanto gli altri sotto archivisti di 1classe che supereranno l'esame dovranno essere via via promossi al grado di archivista di 3a classe, secondo l'ordine nel quale, per ragioni di anzianità, attualmente si trovano".
Infatti nei primi del 1896 venivano promossi i primi due sotto archivisti indicati nel decreto, avanti ai quali non vi erano altri colleghi.
Intanto con R° Decreto del 21 Settembre 1896 veniva approvato un nuovo ordinamento del personale degli archivi di Stato.
Ivi all'articolo 15 si dice: <<Le promozioni dei sotto archivisti di 1a classe ad archivisti di 3a classe e dei sotto assistenti di 1a classe ad assistenti di 3a classe saranno fatte in proporzione di tre quarti per esame e di un quarto per merito esclusivamente archivistico a scelta>>.
E all'aricolo 22: << omissis. Per le altre promozioni di merito, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, le designazioni saranno fatte da una Commissione nominata ogni anno dal Ministro dell'Interno, e composta di un membro dal Consiglio per gli Archivi, Presidente, e di due altri membri, scelti fra i funzionari del Ministero, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione>>.
Da tali disposizioni risulta che i criteri e il modo onde devono avvenire le promozioni dei sotto archivisti ad archivisti, a norma del presente ordinamento, sono ben diversi da quelli prima stabiliti.
Le promozioni avvengono sempre per merito, la cui valutazione si può desumere dagli esami ovvero dal giudizio di una speciale Commissione. L'ordine delle promozioni è indipendente dall'ordine della inscrizione nel ruolo, poiché pei sotto archivisti che subiscono gli esami la classificazione è data dall'esito degli esami, per cui l'articolo 30 del citato R° Decreto 21 Settembre stabilisce che in base ai detti esami vien formata una graduatoria per la classificazione dei concorrenti; nè alcun vincolo si pone per le promozioni a scelta.
Ma l'articolo 34 dello stesso R° Decreto provvide alla sorta dei 10 sotto archivisti che dal decreto ministeriale 20 dicembre 1893 erano stati dichiarati promovibili con dispensa dall'esame e che ancora dovevano essere promossi, e statuì: << I sotto archivisti di 1a classe dichiarati promovibili al grado di archivista di 3a classe con dispensa dall'esame in virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1895, concorreranno alla nomina di archivista in ragione di un terzo, e, nella formazione delle terne, avranno la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili per esame; al quale potranno su loro domanda, essere ammessi anche quelli che ne furono dispensati per merito.>>
Dalla quale disposizione si desume che ai sotto archivisti indicati nel decreto ministeriale 20 Dicembre 1895 si è voluto usare uno speciale trattamento, non solo conservando ai medesimi il diritto di essere promossi senza esame, ma anche accordando loro un terzo dei posti vacanti di archivisti, invece del quarto stabilito dall'articolo 15, e concedendo la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili per esame.
Indetti ora gli esami di promozione al grado di Archivista, il sotto archivista Guido Binda, compreso nel mentovato decreto ministeriale del 1895, si è rivolto al Ministero esponendo che l'articolo 34 non dà le norme per la classificazione degli impiegati nello stesso Decreto contemplato, che pertanto per questa classificazione sono da adottarsi le disposizioni dell'articolo 22, che all'annuale Commissione ministeriale deferiscono le designazioni  per la promozione di merito: e pertanto il ricorrente domanda che prima di provvedere ai posti vacanti sia riveduta la classificazione dei dichiarati promovibili.
La domanda del Binda, in sostanza, contiene il seguente quesito: I sotto archivisti dichiarati promovibili senza esame nel 1895, che hanno diritto a un terzo delle promozioni di merito in base all'articolo 34, devono esser promossi secondo l'ordine della loro anzianità, come prescriveva il decreto ministeriale del 1895, ovvero secondo un ordine di merito da stabilirsi volta per volta dalla Commissione instituita per la promozione di merito?.
A parere del riferente la risposta dovrebbe essere favorevole alla seconda ipotesi.
L'articolo 34 sopra riferito ha stabilito un diritto essenziale pei sotto archivisti contemplato nel mentovato decreto ministeriale del 1895, ed ha esplicitamente espresso, come di dovere, le deroghe al diritto comune.
E' quindi da giudicare che per quanto non è detto nel citato articolo, sono applicabili le disposizioni generali. Esso ha consacrato il diritto alla promozione con dispensa dagli esami ai ripetuti impiegati, ha loro attribuito un  terzo delle promozioni, e il primo posto nelle relative terne. Ma non ha detto che le promozioni avrebbero avuto luogo nell'ordine stabilito dal decreto ministeriale del 1895, e perciò in quanto all'ordine delle designazioni devono aver vigore le nuove norme e perciò spetta alla Commissione di cui allo articolo 22, ogni volta che si tratta di provvedere a posti vacanti, di stabilire fra i sotto archivisti designati nel 1895 quelli che sono da promuovere, sino a che non sia più il caso di applicare l'articolo 34.
La legalità di questa interpretazione è più suffragata da importanti ragioni di convenienza. Non è bene che questi 10 impiegati, adagiati nella sicurezza di essere promossi senza esami, si credano quasi dispensati dal continuare a prestare un servizio attivo e diligente, persuasi che quale che sia l'opera data, la loro sorte resterà sempre immutata. E' invece necessario che comprendano il dovere di gareggiare nello zelo per il servizio per mantenere inalterata la loro posizione in rapporto alla promozione. E' per questo che quelli fra loro che acquistarono meriti preponderanti, ne abbiano debito compenso con le designazioni alla promozione.
Con questi cenni, aderendo anche alla proposta che fa il Direttore dell'Archivio di Stato di Genova, prego il M.E. di volere sentire il Consiglio di Stato in proposito

Il Direttore Capo della Divisione 2a
......
Visto, si senta il Consiglio di Stato.
Pel Ministro
Bertarelli
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale dell'Amministrazione Civile-Divisione 2a-Sezione 2a
N° 8900-16
Roma, addì 11 Maggio 1897

OGGETTO: Promozione al grado di Archivista. Ricorso Binda
A S.E. il Presidente del Consiglio di Stato.

Con riferimento alla relazione del 18 Aprile ultimo scorso, numero 8900-16, div.2-sez.2-, concernente il ricorso del sotto archivista di Stato signor Binda, prego l'E.V.di far presente all'onorevole Consiglio quanto segue, affinchè si compiaccia di tenerne conto nel risolvere il quesito con la detta relazione proposto.
Ove la disposizione dell'art. 34 dell'ordinamento 21 settembre 1896 dovesse interpretarsi in senso contrario a quello sostenuto dal Ministero e cioè che i sotto archivisti indicati nel decreto ministeriale del 20 dicembre 1895 devono essere promossi senza esame secondo l'ordine della loro anzianità, converrebbe ai meno anziani di presentarsi ai prossimi esami per ottenere una più sollecita promozione, facoltà che il citato articolo 34 accorda ai dispensati dagli esami. Ora è da notare che fra i 10 sotto archivisti ancora da promuovere ve ne sono quattro (Cosentino, Briginti, Vaccarone e Binda), i quali sono incaricati dell'insegnamento di paleografia e archivistica e che per tale ufficio potrebbero essere chiamati a far parte parte come esaminatori della Commissione di cui all'articolo 28 del citato ordinamento. Il concetto che l'esaminando potrebbe essere esaminatore evidentemente è contraddittorio e ripugnante in un razionale ordinamento di personale, e perciò l'interpretazione sostenuta da questo Ministero si, presenta sotto questo riguardo, come la più plausibile, ove non voglia venirsi all'altra conclusione che la disposizione contenuta nell'articolo 34 debba riconoscersi poco logica e poco conveniente e che occorrerebbe di revocarla. A tale conclusione indurrebbe pure il considerare che per le disposizioni del Regio Decreto 7 Agosto 1881 la designazione per la dispensa dagli esami doveva aver luogo volta per volta al verificarsi immediato delle vacanze nei posti di archivista, come fu fatto sempre prima del dicembre 1895 e non già quando non era il caso di imminenti promozioni e per un numero di sotto-archivisti ad libitum, senza tener conto del numero dei posti vacanti, con che si veniva indebitamente e intempestivamente a vincolare l'avvenire degli impiegati. Alla revoca non pare che potrebbe opporsi alcuna considerazione tendente a riconoscere un diritto acquisito nei sotto-archivisti del decreto ministeriale del 1895, ove la revoca stessa venisse attuata prima dei prossimi esami.
Col massimo ossequio

P. il Ministro
Bertarelli
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE 1a
(Protocollo della sezione n. 787; protocollo generale n. 2397)

Riferisca il Signor C° De Cupis
Roma, addì 23 Aprile 1897
Il Presidente della Sezione
Saredo

Tabella degli affari per l'adunanza del 13 Maggio 1897  N° 27
Sono presenti i Sig.i:
Presidente       Saredo
Consigliere      Bonfadini
      "                Bergoen
      "                Massazza
      "                De Cupis
      "                Di Broglio
Referendario    Pincherle
      "                Cagnetta
Segretario        Scarpis
L'adunanza ebbe principio alle ore 12
        Id.      ebbe termine alle ore 16.15

Adunanza Gen.le del dì 13 Maggio 1897

Vista la relazione del Minist. dell'Interno Divis. 2a Sez. 2a in data 18 aprile N° 8900-16 con la quale si chiede se a termini dell'art. 34 del nuovo Regolamento dell'ordinamento sugli Archivi di Stato, approvato col R. Decreto 21 settembre 1896 i sotto Archivisti di 1a classe, che giusta le norme prima vigenti furono con ministeriale decreto 20 dicembre 1895 dichiarati meritevoli della promozione senza esame debbano essere promossi secondo il loro turno di anzianità, e non piuttosto secondo una classificazione di merito da farsi dal Consiglio per gli Archivi;
Vista la relazione supplettiva dello stesso Ministero dello Interno in data 11 maggio 1897, div. II, Sez. II N° 8900-16, con la quale si dà notizia della condizione particolare del personale promovibile a termine del citato ministeriale decreto 20 dicembre 1895;
Visto questo decreto;
Visto l'art. 34 del citato regolamento 21 settembre 1896;
Considerato che stando ai temini di quest'ultima disposizione non potrebbe esser dubbio che i sotto Archivisti di 1a classe promovibili giusto il ministeriale decreto del 20 dicembre 1895 dovrebbero essere chiamati a concorrere ai posti vacanti secondo l'ordine di loro anzianità.
Senza dire altro, basterebbe a persuaderne l'ultima clausola dello stesso art. 34, con la quale si dà loro facoltà di presentarsi agli esami; col che si volle evidentemente sovvenire a coloro che per loro merito particolare avrebbero patito maggiori danni dal lungo indugio che l'ordine di anzianità avrebbe posto alla loro promozione.
Considerato peraltro che per  le condizioni proprie di questo personale, quali vengono esposte nella relazione supplettiva del Ministero del 11 Maggio 1897, questa facoltà introdotta a vantaggio di coloro che  per meriti di dottrina e di servizi potevano nutrire miglior  fiducia  la si converte nel loro maggior danno, dacchè  sia manifesto non essere sopportabile a coloro che per loro capacità fan parte delle Commissioni esaminatrici scender di seggio per farsi essi stessi giudicabili; e poichè beneficium non debet verti in perniciem, conviene provvedere che sia tolta la contraddizione che l'art. 34 del nuovo Regolamento pone fra la loro condizione legale e la condizione morale.
P.Q.M
la Sezione, congettando sulle ragioni espresse dalla Direzione dell'Archivio di Genova che riguarderebbero unicamente il caso del sotto Archivista Binda, è di parere che l'art. 34 del nuovo Regolamento per gli Archivi di Stato possa essere modificato nei termini seguenti:
"I sotto Archivisti di 1a classe, dichiarati promovibili al grado di Archivista di 3a classe con dispensa dall'esame, in virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1895, concorreranno nell'ordine che verrà tra loro stabilito dal Consiglio per gli archivi, alla nomina di Archivisti in ragione di un terzo, e sulla formazione delle terne avranno la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili per esame".

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1897- mese maggio, b. 590)
 

R. DECRETO 20 maggio 1897, n° 174, col quale si modifica l'art. 34 dell'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli Archivi di Stato del R. Decreto 21 settembre 1896, n° 478.

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 21 settembre 1896, col quale fu approvato l'ordinamento degli impiegati della amministrazione degli Archivi di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
L'art. 34 dell'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli archivi di Stato, approvato col citato Nostro decreto 21 settembre 1896, è modificato nei seguenti termini:
Art. 34 << I sotto Archivisti di 1a classe, dichiarati promovibili al grado di Archivista di 3a classe con dispensa dall'esame, in virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1895, concorreranno nell'ordine che verrà tra loro stabilito dal Consiglio per gli Archivi, alla nomina di Archivisti in ragione di un terzo, e sulla formazione delle terne avranno la precedenza su coloro che saranno dichiarati promovibili per esame>>.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO I

Registrato alla Corte dei Conti addì 5 giugno 1897
Reg. 211 Atti del Governo a f. 6. G. Cappiello
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasiglli G. Costa
RUDINI'

(ACS, Leggi e Decreti del Regno d'Italia, Vol. 158, anno 1897-I, 1-204)