Roma, il 4 agosto 1907
OGGETTO: Amministrazione degli Archivi di Stato. Proposta di modificazione
dell'art.31 del regolamento generale 9 settembre 1902 n. 445.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Attuatosi, in virtù della legge 30 giugno pp. N° 401, un
nuovo organico per l'amministrazione degli Archivi di Stato, le classi
dei Sotto archivisti, le quali col precedente ordinamento erano 3, coi
rispettivi stipendi di L. 1500, 2000, 2500, sono state ridotte a due sole,
e cioè la II classe, con lo stipendio di L. 2000 e la I classe con
lo stipendio di L. 2500.
In conseguenza di ciò, avviene, dunque, che gli alunni, appena
compiuto il prescritto biennio di tirocinio, sono senz'altro promossi Sotto
archivisti di II classe.
Premesso ciò, è da tener presente che, giusta la norma
degli articolo 29 e 31 del regolamento generale per gli Archivi di Stato
approvato con R. Decreto 9 settembre 1902 n. 405, agli esami di promozione
al grado di Archivista possono essere ammessi, oltre i Sotto Archivisti
di I classe, anche quelli di II, quando il Ministero, sentita la Giunta
del Consiglio per gli Archivi, lo ritenga opportuno.
L'articolo 31 del regolamento succitato dispone infatti:
"Agli esami di promozione ad archivista potranno essere ammessi anche
gli assistenti, i quali abbiano conseguito uno dei titoli che, giusta l'articolo
18 del presente regolamento, si richieggono per gli impiegati di I categoria,
ed abbaino dato prova di capacità.
Possono pure essere ammessi a tale esame tutti i sotto- archivisti
di II classe e i sotto assistenti di I classe forniti di titolo sopra accennato,
e che abbiano dato prova di capacità, quanto il Ministero, sentita
la Giunta del Consiglio per gli archivi, lo ritenga opportuno.
Potranno parimenti esservi ammessi gli assistenti e i sotto-assistenti
di I classe che prima dell'attuazione del R. Decreto 21 settembre 1896,
n. 478, erano già forniti di licenza liceale e abbiano dato prova
di capacità".
La facoltà suddetta, non subordinata a condizione alcuna circa
la durata del servizio, non presentava inconvenienti coll'antico ordinamento,
giacchè prima di pervenire alla II classe dei Sotto Archivisti gli
impiegati dovevano percorrere la III classe del grado stesso. Ma ora che
quest'ultimo più non esiste, se un limite non fosse imposto si avrebbe
nella carriera degli Archivi di Stato ciò che non è ammesso
in niun altra amministrazione, e cioè, la possibilità che,
terminato appena il biennio di alunnato, gli impiegati possano concorrere
alla promozione al grado superiore.
La Giunta del Consiglio per gli Archivi e il Ministero potrebbero non
valersi della facoltà loro concessa, sia per non mettere in competizione
impiegati anziani ed impiegati appena entrati in amministrazione, sia per
non dischiudere la carriera superiore a coloro che non avesserro potuto
ancora, per brevità del servizio, acquistare le necessarie doti
di esperienza e le attitudini agli uffici direttivi.
Ma tale condizione non deve impedire dal pensare ad una riforma del
regolamento, sia per non alimentare ingiustificate aspirazioni, sia per
ovviare ad inconvenienti che potrebbero presentarsi qualora, per la deficienza
dei Sotto Archivisti di I classe, fosse necessario estendere l'ammissione
agli esami a quelli di II classe, che, con le norme attuali, dovrebbero
esservi chiamati tutti, senza alcuna distinzione.
Preoccupata di tale possibili inconvenienti, la Giunta del Consiglio
per gli Archivi, nella adunanza del 13 luglio pp. (giusta delegazione avuta
dal Consiglio nell'adunanza del 28 maggio u.s.) propone restringersi con
opportuni limiti la suaccennata facoltà, prescrivendo che agli esami
possano essere chiamati i Sotto archivisti che al momento dell'apertura
del concorso abbiano compiuto 6 anni di servizio (compresi in esso, naturamente,
i due anni di alunnato).
In conseguenza, restando i immutati i paragrafi 1° e 3° dell'aricolo
surriportato, il 2° paragrafo di esso dovrebbe essere sostituito col
seguente:
"Possono essere ammessi a tale esame i Sotto Archivisti di II classe
che abbiano 6 anni di servizio compiuti alla data del concorso e i Sotto
Assistenti di I classe forniti del titolo sopra accennato, e che abbiano
dato prova di capacità, quando il Ministero, sentita la Giunta del
Consiglio per gli archivi, lo ritenga opportuno".
La limitazione di tempo è imposta, come si vede, ai soli Sotto
Archivisti di II classe; sarebbe superfluo estenderla anche ai Sotto assistenti
di I classe, giacchè, pel combinato disposto degli articoli 55 del
regolamento generale 9 settembre 1902 n. 445 e 35 del regolamento 2 febbraio
1902 n. 26, la durata minima del servizio necessario perchè quegli
impiegati possano raggiungere la I classe eè appunto di 6 anni.
La modificazione proposta, senza ledere alcun diritto, giova agli interessi
del servizio archivistico, epperò il riferente, stimandola pienamente
giustificata dalle considerazioni innanzi esposte, si onora proporre all'E.V.
l'annesso schema di decreto reale, con preghiera di promuovere su di esso
il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, salvo poi
a sottoporlo all'approvazione del Consiglio dei ministri.
Il Direttore Capo della Divisione II
......
Visto, si sottopongano gli atti al Consiglio di Stato in adunanza generale.
Pel Ministro
.....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 1399; Protocollo generale
n. 6184)
Riferisca il Signor C° ...
Roma, addì 14 ottobre 1907
Il Presidente della Sezione
.....
Tabella degli affari per l'adunanza del 18 ottobre 1907 N°
40
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Bruniatti
Consigliere Sandrelli
"
Cassis
"
Bonino
"
Fusinato
"
Barnabei
Referente Carbonelli
Segretario Daneo
L'adunanza ebbe principio alle ore 13
Id.
ebbe termine alle ore 17
[ Trattandosi di un affare sottoposto all'adunanza generale, la Sezione
Prima, nell'adunanza del 18 ottobre 1907, ha deliberato una proposta di
parere riferita nell'adunanza generale del 24 ottobre 1907].
[Adunanza Generale del 24 ottobre 1907]
Veduta la relazione del Ministero dell'Interno (Div. II, Sez. II.
N.8900-22) del 4 agosto con la quale si chiede il parere sulla modificazione
del § 2 dell'art. 31 del regolamento generale 9 sett. 1902, N. 445,
per gli archivi di stato,
Veduto il R. D. che approva il suddetto regolamento ed il parere dato
dalla Giunta del Consiglio per gli archivi in adunanza 13 luglio 1907,
Udito il Relatore,
Ritenuto che in seguito al nuovo organico attuato con la legge 30 giugno
1907, N. 401, le classi dei sottoarchivisti da 3 furono ridotte a 2, e
perciò gli alunni, appena compiuto il prescritto biennio di tirocinio
sono promossi a sottoarchivisti di seconda classe con lo stipendio di lire
2000,
Che giusta le norme degli articoli 29 e 31 del citato regolamento possono
essere ammessi agli esami di promozione al grado di archivista i sottoarchivista
di prima ed anche quelli di seconda, quando il Ministero, sentita la Giunta
del Consiglio per gli Archivi, lo creda opportuno.
Che se tale facoltà non subordinata a condizione alcuna circa
la durata del servizio non presentava inconvenienti con l'antico ordinamento,
perchè i sottoarchivisti di seconda classe dovevano già aver
percorso la terza, ora che questa classe più non esiste, si avrebbe
la possibilità che funzionari i quali hanno appena finito il loro
alunnato, possano senz'altro concorrere alla promozione al grado superiore,
il che non avviene il alcuna altra amministrazione dello Stato.
Che se è vero che la Giunta del Consiglio per gli archivi ed
il Ministero potrebbero non valersi della facoltà loro concessa,
ciò non deve impedire di provvedere ad una riforma del regolamento,
che tolga di mezzo ingiustificate aspirazioni, ed allontani la possibilità
di arbitrii.
Che perciò con la proposta modificazione, si prescriverebbe
appunto che possano essere chiamati agli esami i sottoarchivisti di seconda
classe che abbiano almeno sei anni di servizio, compresi i due dell'alunnato,
pur mantenendo le condizioni che sia sentita la Giunta del consiglio per
gli archivi, e che il Ministero lo ritenga opportuno.
Considerato che la proposta modificazione non lede alcun diritto, giova
agl'interessi del servizio archivistico, ed introduce in questa amministrazione
una norma conforme a quelle esistenti già nelle altre amministrazioni
dello Stato;
Che però sarebbe opportuno che nel primo concorso che si terrà
dopo la promulgazione del Regolamento non sia applicata la proposta disposizione,
per non ledere se non diritti acquisiti, certo un'aspettativa che colla
nuova legge d'organico sorrise a tutti coloro che sono entrati nella seconda
categoria;
E' di parere che la modificazione di cui si tratta con l'aggiunta suddetta
possa essere approvata.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1907- mese ottobre, b.805)