REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2a-Sezione 2a
N° 8900-22

Roma, il 4 agosto 1907
OGGETTO: Amministrazione degli Archivi di Stato. Proposta di modificazione dell'art.31 del regolamento generale 9 settembre 1902 n. 445.

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Attuatosi, in virtù della legge 30 giugno pp. N° 401, un nuovo organico per l'amministrazione degli Archivi di Stato, le classi dei Sotto archivisti, le quali col precedente ordinamento erano 3, coi rispettivi stipendi di L. 1500, 2000, 2500, sono state ridotte a due sole, e cioè la II classe, con lo stipendio di L. 2000 e la I classe con lo stipendio di L. 2500.
In conseguenza di ciò, avviene, dunque, che gli alunni, appena compiuto il prescritto biennio di tirocinio, sono senz'altro promossi Sotto archivisti di II classe.
Premesso ciò, è da tener presente che, giusta la norma degli articolo 29 e 31 del regolamento generale per gli Archivi di Stato approvato con R. Decreto 9 settembre 1902 n. 405, agli esami di promozione al grado di Archivista possono essere ammessi, oltre i Sotto Archivisti di I classe, anche quelli di II, quando il Ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, lo ritenga opportuno.
L'articolo 31 del regolamento succitato dispone infatti:
"Agli esami di promozione ad archivista potranno essere ammessi anche gli assistenti, i quali abbiano conseguito uno dei titoli che, giusta l'articolo 18 del presente regolamento, si richieggono per gli impiegati di I categoria, ed abbaino dato prova di capacità.
Possono pure essere ammessi a tale esame tutti i sotto- archivisti di II classe e i sotto assistenti di I classe forniti di titolo sopra accennato, e che abbiano dato prova di capacità, quanto il Ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi, lo ritenga opportuno.
Potranno parimenti esservi ammessi gli assistenti e i sotto-assistenti di I classe che prima dell'attuazione del R. Decreto 21 settembre 1896, n. 478, erano già forniti di licenza liceale e abbiano dato prova di capacità".
La facoltà suddetta, non subordinata a condizione alcuna circa la durata del servizio, non presentava inconvenienti coll'antico ordinamento, giacchè prima di pervenire alla II classe dei Sotto Archivisti gli impiegati dovevano percorrere la III classe del grado stesso. Ma ora che quest'ultimo più non esiste, se un limite non fosse imposto si avrebbe nella carriera degli Archivi di Stato ciò che non è ammesso in niun altra amministrazione, e cioè, la possibilità che, terminato appena il biennio di alunnato, gli impiegati possano concorrere alla promozione al grado superiore.
La Giunta del Consiglio per gli Archivi e il Ministero potrebbero non valersi della facoltà loro concessa, sia per non mettere in competizione impiegati anziani ed impiegati appena entrati in amministrazione, sia per non dischiudere la carriera superiore a coloro che non avesserro potuto ancora, per brevità del servizio, acquistare le necessarie doti di esperienza e le attitudini agli uffici direttivi.
Ma tale condizione non deve impedire dal pensare ad una riforma del regolamento, sia per non alimentare ingiustificate aspirazioni, sia per ovviare ad inconvenienti che potrebbero presentarsi qualora, per la deficienza dei Sotto Archivisti di I classe, fosse necessario estendere l'ammissione agli esami a quelli di II classe, che, con le norme attuali, dovrebbero esservi chiamati tutti, senza alcuna distinzione.
Preoccupata di tale possibili inconvenienti, la Giunta del Consiglio per gli Archivi, nella adunanza del 13 luglio pp. (giusta delegazione avuta dal Consiglio nell'adunanza del 28 maggio u.s.) propone restringersi con opportuni limiti la suaccennata facoltà, prescrivendo che agli esami possano essere chiamati i Sotto archivisti che al momento dell'apertura del concorso abbiano compiuto 6 anni di servizio (compresi in esso, naturamente, i due anni di alunnato).
In conseguenza, restando i immutati i paragrafi 1° e 3° dell'aricolo surriportato, il 2° paragrafo di esso dovrebbe essere sostituito col seguente:
"Possono essere ammessi a tale esame i Sotto Archivisti di II classe che abbiano 6 anni di servizio compiuti alla data del concorso e i Sotto Assistenti di I classe forniti del titolo sopra accennato, e che abbiano dato prova di capacità, quando il Ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi, lo ritenga opportuno".
La limitazione di tempo è imposta, come si vede, ai soli Sotto Archivisti di II classe; sarebbe superfluo estenderla anche ai Sotto assistenti di I classe, giacchè, pel combinato disposto degli articoli 55 del regolamento generale 9 settembre 1902 n. 445 e 35 del regolamento 2 febbraio 1902 n. 26, la durata minima del servizio necessario perchè quegli impiegati possano raggiungere la I classe eè appunto di 6 anni.
La modificazione proposta, senza ledere alcun diritto, giova agli interessi del servizio archivistico, epperò il riferente, stimandola pienamente giustificata dalle considerazioni innanzi esposte, si onora proporre all'E.V. l'annesso schema di decreto reale, con preghiera di promuovere su di esso il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, salvo poi a sottoporlo all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Direttore Capo della  Divisione II
......
Visto, si sottopongano gli atti al Consiglio di Stato in adunanza generale.
Pel Ministro
.....
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE  DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 1399; Protocollo generale n. 6184)

Riferisca il Signor C° ...
Roma, addì 14 ottobre 1907
Il Presidente della Sezione
.....

Tabella degli affari per l'adunanza del 18 ottobre 1907  N° 40
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Bruniatti
Consigliere  Sandrelli
      "            Cassis
      "            Bonino
      "            Fusinato
      "            Barnabei
Referente     Carbonelli
Segretario    Daneo

L'adunanza ebbe principio alle ore 13
       Id.       ebbe termine alle ore 17
[ Trattandosi di un affare sottoposto all'adunanza generale, la Sezione Prima, nell'adunanza del 18 ottobre 1907, ha deliberato una proposta di parere riferita nell'adunanza generale del 24 ottobre 1907].

[Adunanza Generale del  24 ottobre 1907]

Veduta la relazione del Ministero dell'Interno (Div. II, Sez. II.  N.8900-22) del 4 agosto con la quale si chiede il parere sulla modificazione del § 2 dell'art. 31 del regolamento generale 9 sett. 1902, N. 445, per gli archivi di stato,
Veduto il R. D. che approva il suddetto regolamento ed il parere dato dalla Giunta del Consiglio per gli archivi in adunanza 13 luglio 1907,
Udito il Relatore,
Ritenuto che in seguito al nuovo organico attuato con la legge 30 giugno 1907, N. 401, le classi dei sottoarchivisti da 3 furono ridotte a 2, e perciò gli alunni, appena compiuto il prescritto biennio di tirocinio sono promossi a sottoarchivisti di seconda classe con lo stipendio di lire 2000,
Che giusta le norme degli articoli 29 e 31 del citato regolamento possono essere ammessi agli esami di promozione al grado di archivista i sottoarchivista di prima ed anche quelli di seconda, quando il Ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, lo creda opportuno.
Che se tale facoltà non subordinata a condizione alcuna circa la durata del servizio non presentava inconvenienti con l'antico ordinamento, perchè i sottoarchivisti di seconda classe dovevano già aver percorso la terza, ora che questa classe più non esiste, si avrebbe la possibilità che funzionari i quali hanno appena finito il loro alunnato, possano senz'altro concorrere alla promozione al grado superiore, il che non avviene il alcuna altra amministrazione dello Stato.
Che se è vero che la Giunta del Consiglio per gli archivi ed il Ministero potrebbero non valersi della facoltà loro concessa, ciò non deve impedire di provvedere ad una riforma del regolamento, che tolga di mezzo ingiustificate aspirazioni, ed allontani la possibilità di arbitrii.
Che perciò con la proposta modificazione, si prescriverebbe appunto che possano essere chiamati agli esami i sottoarchivisti di seconda classe che abbiano almeno sei anni di servizio, compresi i due dell'alunnato, pur mantenendo le condizioni che sia sentita la Giunta del consiglio per gli archivi, e che il Ministero lo ritenga opportuno.
Considerato che la proposta modificazione non lede alcun diritto, giova agl'interessi del servizio archivistico, ed introduce in questa amministrazione una norma conforme a quelle esistenti già nelle altre amministrazioni dello Stato;
Che però sarebbe opportuno che nel primo concorso che si terrà dopo la promulgazione del Regolamento non sia applicata la proposta disposizione, per non ledere se non diritti acquisiti, certo un'aspettativa che colla nuova legge d'organico sorrise a tutti coloro che sono entrati nella seconda categoria;
E' di parere che la modificazione di cui si tratta con l'aggiunta suddetta possa essere approvata.
 

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1907- mese ottobre, b.805)