Roma, il 16 maggio 1910
OGGETTO: Regolamento generale per gli Archivi di Stato. Proposta di
modificazione.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
già da tempo l'On. Consiglio per gli Archivi del Regno e la
Giunta di esso, preoccupandosi della difficoltà che presenta il
reclutamento degli Alunni dell'Amministrazione Archivistica, a causa soprattutto
della eccessiva lunghezza del prescritto tirocinio, formularono voti per
la riforma di tale parte dell'ordinamento del personale.
Soddisfacendo a tali autorevoli intendimenti, nello schema del nuovo
regolamento generale per gli Archivi di Stato, preparato da questa Direzione
Generale, fu proposta la modificazione delle norme vigenti, nel senso di
ridurre da due anni a sei mesi il periodo di alunnato e, pur mantenendo
obbligatoria la frequenza degli alunni al corso di paleografia e dottrina
archivistica, non subordinare la promozione di essi, al primo grado retribuito,
al conseguimento del diploma finale, che, per l'ordinamento dei corsi non
può ottenersi se non dopo due anni di studio.
Tale modificazione fu approvata dal Consiglio e dalla Giunta per gli
Archivi nell'esame dello schema del detto regolamento generale e risponde
ad una vera necessità di servizio.
La eccessiva durata dell'alunnato allontana ora dagli Archivi di Stato
gli elementi migliori e di ciò ebbe prova manifesta in recenti concorsi
di ammissione.
Il tirocinio di 6 mesi, corrispondente a quello prescritto per la maggior
parte delle Amministrazioni dello Stato, è bastevole a far conoscere
se l'alunno offra i requisiti di idoneità e di diligenza che lo
facciano giudicare adatto al servizio di Archivio. Nè si è
mancato di prevedere il caso dell'insufficiente prova d' idoneità
e di diligenza da parte di qualche alunno, prescrivendosi, ove intervenga
una conforme deliberazione della Giunta del Consiglio per gli Archivi,
un prolungamento del tirocinio, con norme analoghe a quelle esistenti nel
regolamento per l'Amministrazione Centrale e Provinciale dell'Interno.
La proposta riforma, oltre a migliorare le condizioni iniziali di carriera
degl'impiegati dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, è in
armonia col sistema della legge sullo stato degl'impiegati civili, che
stabilisce la norma generale di un esame di ammissione e di uno di promozione,
mentre col regolamento in vigore gli impiegati archivistici sono obbligati,
dopo l'esame di ammissione in carriera, a due esami di promozione. Tuttavia,
come sopra si è detto, non si è voluto esonerare il personale
d'archivio dall'obbligo di frequentare, fino al conseguimento del diploma
d'idoneità, la scuola di paleografia e dottrina archivistica, affinché
esso non manchi di fornirsi delle cognizioni tecniche indispensabili alla
cultura archivistica; l'obbligo della semplice frequenza (senza quello
di fornirsi del diploma) è stato anche esteso, per ragioni prevalentemente
disciplinari, per coloro che all'atto dell'ammissione in carriera erano
già forniti del diploma dell'Istituto Superiore di Firenze e di
una scuola corrispondente.
All'approvazione del nuovo regolamento generale archivistico, contenente
siffatte norme regolatrici dell'alunnato, ha formato ostacolo il fatto
che, essendosi avviati studi per la riforma dell'organico del personale,
parve inutile dar corso ad un regolamento per essere poi costretti a modificarlo
nuovamente in relazione a detto organico e perciò si è soprasseduto
dal dar seguito ai relativi atti.
Sennonché, prevedendosi un ritardo nell'approvazione del nuovo
organico, è sembrato che un più lungo indugio a risolvere
la questione dell'alunnato possa riuscire di troppo pregiudizio all'interesse
dell'amministrazione, e perciò nell'adunanza dell'8 corrente, l'On.
Giunta del Consiglio per gli Archivi ha espresso il parere che dallo schema
del nuovo regolamento generale siano da stralciarsi le parti concernenti
la riforma del tirocinio, provvedendo subito alla loro attuazione.
In conformità di tale voto, mi onoro proporre all'EV. l'annesso
schema di Decreto reale, con preghiera di promuovere su di esso l'autorevole
parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale, salvo poi a sottoporlo
all'approvazione dell'Eccellentissimo Consiglio dei Ministri.
Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile
....
Visto, si sottopongono gli atti al Consiglio di Stato, in adunanza generale.
El Ministro
.....
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 1384)
Riferisca il Signor C° Fagioli
Roma, addì 8 giugno 1910
Il Presidente della Sezione
Malvano
Tabella degli affari per l'adunanza generale del 11 Luglio 1910
N° 29
Sono presenti i Sigli :
Presidente Malvano
Consigliere Brunisti
"
Fucinato
"
Alessio
"
Barnabei
"
Gioirai
"
De Navale
Referente Fagioli
"
Gatti
Segretario Allocatelli
L'adunanza ebbe principio alle ore 13 1/2
Id.
ebbe termine alle ore 16 3/4
Adunanza Generale del 11 luglio 1910
Veduta la relazione 16 maggio 1910 n. 8900-22, pervenuta al Consiglio
di Stato il 7 corrente mese, con cui si chiede il parere sopra una proposta
di modificazione al Regolamento generale per gli Archivi di Stato approvato
con R.D. 9 settembre 1902 n. 445;
Udito il Relatore;
Ritenuto che il vigente Regolamento prescrive per la nomina agli impieghi
retribuiti di 1a e 2a categoria nell'amministrazione
degli Archivi di Stato l'esperimento dell'alunnato per un periodo di almeno
due anni, durante il quale gli alunni devono frequentare la scuola di paleografia
e dottrina archivistica ed al termine del quale, dopo superato un esame
in tali scienze, sono nominati sotto archivisti o sotto assistenti;
Che il Ministero, con parere favorevole del Consiglio degli Archivi,
propone di ridurre da due anni a sei mesi il periodo dell'alunnato e, pur
mantenendo obbligatoria la frequenza degli alunni al corso di paleografia
e dottrina archivistica, non subordinare la loro nomina al primo grado
retribuito al conseguimento del diploma finale, che non può ottenersi
se non dopo due anni di studio. Tale modificazione faceva parte in origine
di un progetto di revisione generale del Regolamento; ma, poiché
di tale progetto è sospeso il corso ulteriore in attesa dell'espletamento
degli studii intrapresi per la riforma dell'organico del personale, il
Ministero, col voto favorevole della Giunta per gli Archivi, ha ritenuto
necessario di stralciarne le modificazioni all'alunnato, come le più
urgenti, proponendole frattanto come modifica parziale al Regolamento in
vigore;
Considerato che le proposte modificazioni nel loro concetto sono veramente
necessarie ed urgenti, perché la eccessiva durata dell'alunnato,
superiore di gran lunga a quella delle altre Amministrazioni dello Stato,
allontana dalla carriera degli Archivi gli elementi migliori;
Che però riguardo alla forma in cui sono state concretate occorre
osservare:
a) Che nell'art. 22 modificato sono state soppresse le parole <<di
cui al Capo V del presente titolo>> che nell'art. 22 vigente sono contenute
dopo le altre <<scuola di paleografia e dottrina archivistica>>.
Di questa soppressione non si comprende il motivo, dal momento che la riforma
dell'alunnato non tocca l'ordinamento della scuola.
b) In conseguenza dell'abbreviazione dell'alunnato, avverrà
che le scuole di paleografia e dottrina archivistica saranno frequentate
non solo da alunni,, ma anche da sotto-archivisti e sotto-assistenti. Perciò
anche gli articoli 57, 58, 59 e 61 del Regolamento vigente, che fanno menzione
dei soli alunni dovranno essere opportunamente modificati. A questo riguardo
è anche da prevedere le ipotesi che sotto-archivisti e sotto-assistenti
non riescano ad ottenere dopo il biennio il diploma di paleografia e dottrina
archivistica. Per questo caso gioverà che nel nuovo Regolamento
generale, di prossima compilazione, sia determinato quali conseguenze produrrà
per la carriera degli impiegati, la constatata deficienza di cognizioni
necessarie all'adempimento delle loro funzioni.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1910- mese giugno, b. 896)