REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2a-Sezione 3a
N.8900-22

Roma, il 16 maggio 1910
OGGETTO: Regolamento generale per gli Archivi di Stato. Proposta di modificazione.

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
già da tempo l'On. Consiglio per gli Archivi del Regno e la Giunta di esso, preoccupandosi della difficoltà che presenta il reclutamento degli Alunni dell'Amministrazione Archivistica, a causa soprattutto della eccessiva lunghezza del prescritto tirocinio, formularono voti per la riforma di tale parte dell'ordinamento del personale.
Soddisfacendo a tali autorevoli intendimenti, nello schema del nuovo regolamento generale per gli Archivi di Stato, preparato da questa Direzione Generale, fu proposta la modificazione delle norme vigenti, nel senso di ridurre da due anni a sei mesi il periodo di alunnato e, pur mantenendo obbligatoria la frequenza degli alunni al corso di paleografia e dottrina archivistica, non subordinare la promozione di essi, al primo grado retribuito, al conseguimento del diploma finale, che, per l'ordinamento dei corsi non può ottenersi se non dopo due anni di studio.
Tale modificazione fu approvata dal Consiglio e dalla Giunta per gli Archivi nell'esame dello schema del detto regolamento generale e risponde ad una vera necessità di servizio.
La eccessiva durata dell'alunnato allontana ora dagli Archivi di Stato gli elementi migliori e di ciò ebbe prova manifesta in recenti concorsi di ammissione.
Il tirocinio di 6 mesi, corrispondente a quello prescritto per la maggior parte delle Amministrazioni dello Stato, è bastevole a far conoscere se l'alunno offra i requisiti di idoneità e di diligenza che lo facciano giudicare adatto al servizio di Archivio. Nè si è mancato di prevedere il caso dell'insufficiente prova d' idoneità e di diligenza da parte di qualche alunno, prescrivendosi, ove intervenga una conforme deliberazione della Giunta del Consiglio per gli Archivi, un prolungamento del tirocinio, con norme analoghe a quelle esistenti nel regolamento per l'Amministrazione Centrale e Provinciale dell'Interno.
La proposta riforma, oltre a migliorare le condizioni iniziali di carriera degl'impiegati dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, è in armonia col sistema della legge sullo stato degl'impiegati civili, che stabilisce la norma generale di un esame di ammissione e di uno di promozione, mentre col regolamento in vigore gli impiegati archivistici sono obbligati, dopo l'esame di ammissione in carriera, a due esami di promozione. Tuttavia, come sopra si è detto, non si è voluto esonerare il personale d'archivio dall'obbligo di frequentare, fino al conseguimento del diploma d'idoneità, la scuola di paleografia e dottrina archivistica, affinché esso non manchi di fornirsi delle cognizioni tecniche indispensabili alla cultura archivistica; l'obbligo della semplice frequenza (senza quello di fornirsi del diploma) è stato anche esteso, per ragioni prevalentemente disciplinari, per coloro che all'atto dell'ammissione in carriera erano già forniti del diploma dell'Istituto Superiore di Firenze e di una scuola corrispondente.
All'approvazione del nuovo regolamento generale archivistico, contenente siffatte norme regolatrici dell'alunnato, ha formato ostacolo il fatto che, essendosi avviati studi per la riforma dell'organico del personale, parve inutile dar corso ad un regolamento per essere poi costretti a modificarlo nuovamente in relazione a detto organico e perciò si è soprasseduto dal dar seguito ai relativi atti.
Sennonché, prevedendosi un ritardo nell'approvazione del nuovo organico, è sembrato che un più lungo indugio a risolvere la questione dell'alunnato possa riuscire di troppo pregiudizio all'interesse dell'amministrazione, e perciò nell'adunanza dell'8 corrente, l'On. Giunta del Consiglio per gli Archivi ha espresso il parere che dallo schema del nuovo regolamento generale siano da stralciarsi le parti concernenti la riforma del tirocinio, provvedendo subito alla loro attuazione.
In conformità di tale voto, mi onoro proporre all'EV. l'annesso schema di Decreto reale, con preghiera di promuovere su di esso l'autorevole parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale, salvo poi a sottoporlo all'approvazione dell'Eccellentissimo Consiglio dei Ministri.

Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile
....

Visto, si sottopongono gli atti al Consiglio di Stato, in adunanza generale.
El Ministro
.....
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE  DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 1384)

Riferisca il Signor C° Fagioli
Roma, addì 8 giugno 1910
Il Presidente della Sezione
Malvano

Tabella degli affari per l'adunanza generale del 11 Luglio 1910  N° 29
Sono presenti i Sigli :
Presidente   Malvano
Consigliere  Brunisti
      "            Fucinato
      "            Alessio
      "            Barnabei
      "            Gioirai
      "            De Navale
Referente     Fagioli
      "            Gatti
Segretario    Allocatelli

L'adunanza ebbe principio alle ore 13 1/2
       Id.       ebbe termine alle ore 16 3/4

Adunanza Generale del 11 luglio 1910

Veduta la relazione 16 maggio 1910 n. 8900-22, pervenuta al Consiglio di Stato il 7 corrente mese, con cui si chiede il parere sopra una proposta di modificazione al Regolamento generale per gli Archivi di Stato approvato con R.D. 9 settembre 1902 n. 445;
Udito il Relatore;
Ritenuto che il vigente Regolamento prescrive per la nomina agli impieghi retribuiti di 1a e 2a categoria nell'amministrazione degli Archivi di Stato l'esperimento dell'alunnato per un periodo di almeno due anni, durante il quale gli alunni devono frequentare la scuola di paleografia e dottrina archivistica ed al termine del quale, dopo superato un esame in tali scienze, sono nominati sotto archivisti o sotto assistenti;
Che il Ministero, con parere favorevole del Consiglio degli Archivi, propone di ridurre da due anni a sei mesi il periodo dell'alunnato e, pur mantenendo obbligatoria la frequenza degli alunni al corso di paleografia e dottrina archivistica, non subordinare la loro nomina al primo grado retribuito al conseguimento del diploma finale, che non può ottenersi se non dopo due anni di studio. Tale modificazione faceva parte in origine di un progetto di revisione generale del Regolamento; ma, poiché di tale progetto è sospeso il corso ulteriore in attesa dell'espletamento degli studii intrapresi per la riforma dell'organico del personale, il Ministero, col voto favorevole della Giunta per gli Archivi, ha ritenuto necessario di stralciarne le modificazioni all'alunnato, come le più urgenti, proponendole frattanto come modifica parziale al Regolamento in vigore;
Considerato che le proposte modificazioni nel loro concetto sono veramente necessarie ed urgenti, perché la eccessiva durata dell'alunnato, superiore di gran lunga a quella delle altre Amministrazioni dello Stato, allontana dalla carriera degli Archivi  gli elementi migliori;
Che però riguardo alla forma in cui sono state concretate occorre osservare:
a) Che nell'art. 22 modificato sono state soppresse le parole <<di cui al Capo V del presente titolo>> che nell'art. 22 vigente sono contenute dopo le altre <<scuola di paleografia e dottrina archivistica>>. Di questa soppressione non si comprende il motivo, dal momento che la riforma dell'alunnato non tocca l'ordinamento della scuola.
b) In conseguenza dell'abbreviazione dell'alunnato, avverrà che le scuole di paleografia e dottrina archivistica saranno frequentate non solo da alunni,, ma anche da sotto-archivisti e sotto-assistenti. Perciò anche gli articoli 57, 58, 59 e 61 del Regolamento vigente, che fanno menzione dei soli alunni dovranno essere opportunamente modificati. A questo riguardo è anche da prevedere le ipotesi che sotto-archivisti e sotto-assistenti non riescano ad ottenere dopo il biennio il diploma di paleografia e dottrina archivistica. Per questo caso gioverà che nel nuovo Regolamento generale, di prossima compilazione, sia determinato quali conseguenze produrrà per la carriera degli impiegati, la constatata deficienza di cognizioni necessarie all'adempimento delle loro funzioni.

P.Q.M.
E con queste riserve il Consiglio opina favorevole sul proposto schema di R. Decreto modificante gli art.21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento generale per gli Archivi di Stato.

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1910- mese giugno, b. 896)