REGNO D'ITALIA-MINISTERO DELL' INTERNO
Divisione 2-Sezione 3
N. 8949-3-1/47945

12 giugno 1913
OGGETTO: Locazione del palazzo Toscanelli per l'Archivio di Stato

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO
Eccellenza,
L'onle Consiglio di Stato, nell'esame dello schema di contratto per la locazione del palazzo Toscanelli in Pisa, ad uso di quell'Archivio di Stato, ha espresso parere favorevole all'approvazione, subordinatamente all'eliminazione delle due clausole riguardanti:
a) l'aumento da lire 11000 a lire 13000 del canone annuo in caso di rinnovazione del fitto pel secondo novennio;
b) l'assunzione a carico dello Stato degli aumenti di imposta dipendenti da nuove leggi o da nuovi accertamenti.
Quest'Ufficio non disconosce il valore delle considerazioni cui l'autorevole Consesso ha informato il suo parere, ma se esse sono tali da far ritenere, in astratto, non accettabili le condizioni succennate, é d'uopo anche tener conto delle speciali circostanze della contrattazione in esame, le quali non permettono di esimersi dall'accettazione di esse.
Invero, il Prefetto di Pisa, incaricato delle preliminari trattative col proprietario dello stabile, con rapporto del 7 febbraio ultimo scorso, comunicò le condizioni imposte dal detto proprietario, fra le quali, in previsione di un  fitto di durata di 20 o 25 anni, si chiedeva il canone annuo di lire 12000 (in luogo delle 15000 già in precedenza richieste) e si prevedeva l'onere  a carico dello Stato per le maggiori imposte (senza specificazione della causa dell'aumento) nel corso della locazione.
Il Ministero non credette di addivenire alla locazione ultra novennale, la quale avrebbe richiesto apposito provvedimento legislativo, e sperimentò nuove trattative con l'Onle Toscanelli, il quale, come dall'unita lettera, trasmessa dal Prefetto di Pisa con rapporto del del 26 febbraio ultimo scorso, acconsentì a ridurre il canone annuo a lire 11000 per una locazione non eccedente i 10 anni, ma non volle recedere dal patto riguardante l'onere delle maggiori imposte, limitandosi ad attenuarlo nel senso di assumere a proprio carico le differenze dipendenti da aumento dell'aliquota.
Come risulta dall'unico appunto sottoposto a V.E. il 5 maggio ultimo scorso, le ultime condizioni accettate dal proprietario, dopo lunghe trattative verbali, sono quelle concretate nello schema di contratto, fra le quali é prevista la possibilità della rinnovazione del fitto per un secondo novennio, restandone fin da ora prestabilito il canone di lire 13000, condizione che è del tutto facoltativa per l'amministrazione, la quale, ove non trovasse di sua convenienza valersene allo scadere del primo periodo, non avrebbe che da astenersi dalla dichiarazione prevista all'articolo 2 del contratto.
Dall'allegato appunto risulta anche che l'ufficio si riserva di sperimentare nuove trattative con l'Onle Toscanelli per indurlo a maggiori concessioni, ma esse riuscirono assolutamente infruttuose.
Discendendo più particolarmente all'esame delle clausole, sulle quali si è fermata l'attenzione dell'Onle Consiglio di Stato, si osserva:
1°)= Quanto all'aumento del canone pel secondo novennio, se è vero che la rinnovazione non porta nessun maggiore onere al locatore, il quale è anzi esonerato dalle spese iniziali di adattamento non è certo da trascurare il fenomeno economico, comune a quasi tutti i centri urbani, della elevazione di valore dei fabbricati, e del prezzo delle locazioni, senza che in ciò concorra l'opera del proprietario.
Ciò giustifica la previsione di aumento, concretata in lire duemila annue, più che nello stesso interesse del proprietario, in quello dello Stato, per non esporlo ad aggravi probabilmente assai maggiori, cui potrebbe trovarsi soggetto, quando, alla scadenza del fitto, si trovasse nella condizione di accettare qualsiasi aumento per la impossibilità di trasportare altrove il prezioso materiale dell'Archivio. E d'altronde, l'aumento di lire duemila annue pel secondo novennio non rappresenterebbe se non il corrispettivo della diminuzione di lire 1000 annue concessa dal proprietario in vista di un periodo più breve di obbligo.
D'altra parte, se ora non è dato prevedere le vicende future degli affitti, in Pisa, la condizione convenuta vincola soltanto il proprietario e non già l'Amministrazione dello Stato, che certo non si varrebbe del diritto riservatole, qualora non ne riconoscesse la convenienza.
2°)= Quanto all'onere delle imposte, esso non costituisce una condizione eccezionale, essendo, anzi, frequente il caso che gli aumenti tributari siano accollati al locatario, come è appunto avvenuto or ora, nella rinnovazione del contratto di fitto di alcuni locali della Congregazione di Carità di Bologna occupati da quell'Archivio di Stato.
Del resto, anche qui è da ricordare il fenomeno della incidenza e della ripercussione delle imposte, che giustifica la pretesa del proprietario di non vincolarsi per un lungo periodo, senza aver modo di rivalersi su altri degli aggravi tributari.
Ma sull'uno e sull'altro punto l'osservazione principale è questa: più che in una libera contrattazione può dirsi che nel caso in esame si versi in tema di monopolio, giacché, a giudizio della Commissione locale presieduta dal Prefetto (vedasi unita relazione in data 12 marzo 1902) il palazzo Toscanelli è il solo che, in Pisa, offra condizioni di capacità, di solidità e di sicurezza contro i pericoli esteriori, che valgano ad indicarlo come sede adatta per l'Archivio di Stato.
Ove si tenga conto delle condizioni di grave pericolo statico dell'attuale sede (per la quale occorrerebbero lavori di consolidamento che l'ufficio del Genio Civile di Pisa ha preventivato per lire 220000, senza che tale ingente spesa dia modo di ampliare i locali, ora insufficienti, e di preservarli dai rischi di incendio cui la ubicazione di essi inevitabilmente li espone) le condizioni richieste dal locatore, da esaminarsi nel complesso, oltre che nelle singole clausole, sembrano convenienti agli stessi interessi dell'Amministrazione.
E d'altronde, di fronte all'assoluto rifiuto di modificarle, opposto ripetutamente dall'Onle Toscanelli, non sembra potersi sottrarre all'integrale accettazione di esse, ove non si voglia sopprimere addirittura l'Archivio di Pisa o affrontare i gravi rischi che l'attuale sede presenta.
In tali condizioni, il sottoscritto  si onora proporre alla E.V. di far presente le considerazioni che precedono all'Onle Consiglio di Stato, affinché riesamini lo schema di contratto, per un nuovo parere.

Il Direttore Capo della  Divisione 2a
......
Visto: si senta il parere del Consiglio di Stato
Pel Ministro
.....
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE PRIMA
(Protocollo della Sezione n. 1378)

Riferisca il Signor C° D'Oria
Roma, addì 18 giugno 1913
Il Presidente della Sezione
Pincherle

Tabella degli affari per l'adunanza del 27 giugno 1913 N°
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Pincherle
Consigliere  Bruniatti
      "            Fusinato
      "            Barnabei
      "            Santoliquido
      "            D'Oria
Referente     Aicardi
      "            Fagiolari
Segretario    Allocatelli
 

Adunanza del 27 giugno1913

Veduta la relazione 12 volgente mese N. 8949-3-1/47945 del Ministero dell'Interno (Div 2Sez.3a) riguardante l'affitto del palazzo Toscanelli in Pisa quale nuova sede per l'Archivio di Stato;
Richiamato il parere emesso da questo Consiglio in adunanza del 6 stesso mese;
Esaminati gli atti;
Udito il Relatore;
Ritenuto
che col cennato parere si consentiva nella chiesta approvazione del contratto di locazione, subordinatamente alla diminuzione delle due clausole concernenti:
a) l'aumento da lire 2000 del canone annuo,  in caso di rinnovazione del fitto pel secondo novennio;
b) l'assunzione, a carico dello Stato, degli aumenti di imposta dipendenti da nuove leggi o da nuovi accertamenti;
che l'Amministrazione, pur disconoscendo il valore delle considerazioni in questo Consesso ha informato il suo voto, significa che le ultime condizioni accettate dal proprietario, dopo lunghe trattative verbali, sono quelle concretate nello schema di contratto, fra le quali è prevista la possibilità della rinnovazione del fitto per un secondo novennio, restandone fin d'ora prestabilito il canone di £.13000, condizione che è del tutto facoltativa dello Stato;
che, quanto all'onere delle imposte, esso non costituisce una condizione eccezionale, essendo, anzi, frequente il caso che gli aumenti tributari siano accollati al locatario, come è appunto avvenuto or ora, nella rinnovazione del contratto di fitto di alcuni  locali della Congregazione di Carità di Bologna, occupati da quell'Archivio di Stato.
Considerato
che, se ora non è dato prevedere le vicende future degli affitti in Pisa,  la condizione convenuta vincola soltanto il proprietario e non già l'Amministrazione dello Stato, che certo non si varrebbe del diritto riservatole, qualora non ne riconoscesse la convenienza;
che, d'altra parte, il Palazzo Toscaneggi è il solo che in Pisa offra garanzie di capienza, di solidità e di sicurezza contro pericoli esteriori, che valgono ad indicarlo come sede adatta per l'Archivio di Stato, e che il proprietario si dichiara irremovibile nelle sue pretese;
P.Q.M.
la Sezione opina che anche le due clausole, le quali formarono oggetto di contestazioni, possono ammettersi.

(ACC, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1913- mese giugno, b. 971)