Roma, il 18 giugno 1926
OGGETTO: Sezione di Campo Marzio dell'Archivio di Stato di Roma. Rimontatura
ed ampliamento delle scaffalature già esistenti nel salone del 2°
piano e negli ambienti sottostanti contigui alla Chiesa antica.
RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO per il Consiglio di Stato
Eccellenza,
Il Genio Civile di Roma, a seguito di apposita richiesta, presentò
una perizia dell'11 maggio 1925 di L. 25.000, comprese L. 200 per direzione
e sorveglianza e L. 2218, 08 d'imprevisti, per lavori di rimontatura e
di ampliamento delle scaffalature già esistenti nel salone del 2°
piano e negli ambienti sottostanti contigue alla chiesa antica, nella sezione
di Campo Marzio dell'Archivio di Stato Roma.
La suddetta perizia fu approvata con decreto di questo Ministero 18.6
1925 n. 8969.3.4/42450 regolarmente registrato alla Corte dei Conti il
17 luglio 19245 registro n. 4 Interno, foglio n. 336. Nel decreto stesso
si fece risultare l'opportunità dell'esecuzione dei lavori in economia,
affidandoli a singoli cottimisti, giusta proposta fatta dal Genio Civile
nella relazione annessa alla perizia.
In seguito il detto ufficio tecnico presentò una perizia supplettiva
dell'8 ottobre 1925 di L. 6.500, comprese L. 451.20 d'imprevisti, per aggiornamento
delle previsioni delle spese della perizia principale, a causa degli intervenuti
aumenti dei prezzi del mercato.
Non si ritenne necessario il parere d'alcun collegio consultivo, per
interpretazione data da questo Ministero all'art. I del R.D. 7 maggio 1925
n. 646.
Tale articolo stabilisce che non occorre sentire ( come si è
avuto occasione di notare in altra relazione) il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici né il Consiglio di Stato per appaltare ad asta pubblica
o con licitazione privata per d'importo a L. 500 mila, da eseguirsi a cura
del Ministero dei LL.PP., ovvero per appaltare a trattativa privata o per
fare eseguire in economia lavori di importo fino a L. 300 mila.
Benchè tale articolo accennasse soltanto ad opere da eseguirsi
dal Ministero dei LL.PP. (con dizione differente da quella del successivo
articolo 2°, che parla in genere di lavori da eseguirsi a cura delle
amministrazioni dello Stato), fu ritenuto dal Ministero applicabile al
caso in esame, nella considerazione che parecchie delle disposizioni emantaesi
nei diversi tempi in materia di lavori pubblici, anche se accennassero
ad opere del Ministero dei LL.PP., vennero interpretate come applicabili
anche a lavori delle altre amministrazioni governative, quando ricorresse
la stessa ragione di decidere; e perché l'interpretazione data dal
Ministero all'accennato articolo I era stata anche ammessa recentemente
dalla Corte dei Conti per l'esecuzione di altri lavori dell'amministrazione
degli Archivi di Stato (come pure si è avuto occasione di esporre
in altra relazione).
Infatti con D.M. 12 agosto 1925 n. 8943.3/44795 fu approvata, per l'esecuzione
in economia, per mettere in buone condizioni di stabilità un muro
dell'Archivio di Stato di Palermo, per il riattamento dei cameroni attigui,
per risarcimenti nei muri trasversali e per il ripristino del grande scalone
dell'Archivio stesso. Tale decreto fu emesso senza sentire il Consiglio
Superiore dei LL.PP. ne il Consiglio di Stato, per l'interpretazione
data da Ministero all'art. 1° del R.D. L. 7 maggio 1925 n.646; e, benché
non si trattasse di lavori da eseguirsi dal Ministero dei LL.PP., la Corte
dei Conti registrò il decreto senza osservazioni in data 8 settembre
1925 reg. n. 5 Interno fol. 292.
Tenuto conto di tale precedente, il Ministero, senza sottoporre la
suddetta perizia dell'8 ottobre né al Consiglio Superiore dei LL.PP.
né al Consiglio di Stato, l'approvò con decreto 31 ottobre
1925 n. 8969.4/49595, che però non è stato registrato ancora
dalla Corte dei Conti, la quale, interpretando diversamente le norme vigenti,
con foglio 1° marzo 1926 n. 116 ha osservato quanto segue: "Poiché
i lavori di cui si è autorizzata l'esecuzione con decreto ministeriale
18 giugno 1925 (cioè quello di approvazione della perizia principale)
e col decreto unito (cioè quello del 31 ottobre 1925 d'approvazione
della perizia suppletiva) superano complessivamente l'importo di L. 30.000,
sull'esecuzione in economia dei medesimi occorre sentire, in applicazione
degli articoli 8 comma 2°, e 9, comma 2°, del R.D. 18.11.1923 n.
2440, il parere del Consiglio di Stato, nonché il parere del Consiglio
Superiore dei LL.PP. a norma dell'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1396
del 28 agosto 1924. Al riguardo codesto Ministero vorrà tener presente
che la Sezione 1° di questa Corte, nell'adunanza del 6.2. 1926. ha
ritenuto che le disposizioni dell'art. 1° del R.D. 7 maggio 1925 n.
646 siano applicabili soltanto per i lavori pertinenti al bilancio del
Ministero dei LL.PP."
Da tale osservazione della Corte dei Conti risulta essersi cambiata
la prassi che essa aveva ammessa, non soltanto con la registrazione del
suddetto decreto ministeriale riguardante lavori dell'Archivio di Stato
di Palermo, ma anche con la registrazione, avvenuta ugualmente senza osservazioni,
in data 9 dicembre 1925 reg 8 Interno fol.73, di altro decreto ministeriale
17 ottobre 1925 n. 8940.3.5/48706 riguardante lavori dell'archivio di Stato
di Napoli.
Ad ogni modo, in adesione all'osservazione della Corte dei Conti, si
sono sottoposti gli atti, di cui ora si tratta, al Consiglio Superiore
dei LL.PP., il quale, con voto 12 maggio 1926 n. 1058 Sezione 1° ha
avvisato favorevolmente all'approvazione delle due perizie dell'11 maggio
1925 di L. 25000 e dell'8 ottobre 1925 di L. 6500, e favorevolmente all'esecuzione
dei lavori in economia.
Occorrendo però sentire anche il Consiglio di Stato, si ha l'onore
di pregare l'E.V. di voler disporre, nulla ostando, la comunicazione, a
quell'Eminente Consesso, degli atti indicati nell'unito elenco.
Il Direttore Capo della Divisione
......
Visto: Si trasmettano gli atti all'Eccellentissimo Consiglio di Stato
per il parere
Pel Ministro
......
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 661)
Riferisca il Signor C° Lupi
Roma, addì 23 giugno 1926
Il Presidente della Sezione
Cagnetta
Tabella degli affari per l'adunanza del 30 giugno 1926 N° 29
Sono presenti i Sig.i :
Presidente Cagnetta
Consigliere Mosconi
"
Rava
"
Fagiolari
"
Di Donato
"
Luzzatto
"
Raineri
"
Bobbio
"
Giannini
"
Di Fede
"
Lupi
Referent. Carassai
Segretario Valenti
L'adunanza ebbe principio alle ore 15
"
ebbe termine alle ore 16.15
Adunanza del 30 giugno 1926
La Sezione
Vista la relazione del Ministero dell'Interno (Direzione Generale-
Amministrazione Civile) del 18 giugno n.8969.3.4/ 44129 con la quale si
domanda parere per l'esecuzione in economia dei lavori di rimontatura ed
ampliamento delle scaffalature nella sezione di Campo Marzio dell'Archivio
di Stato di Roma;
visti gli atti e udito il relatore;
premesso che la spesa sulla quale si chiede parere a questo Consiglio
di Stato supera le lire 30 mila, e su essa, a mente del disposto dell'art.
8, comma 2° e art.9 comma 2° del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440,
deve pronunciarsi questo consesso;
ritenuto che tale disposizione non è stata abrogata dall'art.
1° del R.D. 7 maggio 1925 n. 646, riguardante soltanto l'esecuzione
dei lavori pertinenti il Ministero dei Lavori Pubblici;
nulla avendo la Sezione in merito alle due perizie in esame
P.Q.M.
esprime parere favorevole.
(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione
I, parere 1926- giugno-luglio, b. 68).