MINISTERO DELL' INTERNO- Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Divisione Ufficio Archivi di Stato
N. 8969.3.4/ 44129

Roma, il 18 giugno 1926
OGGETTO: Sezione di Campo Marzio dell'Archivio di Stato di Roma. Rimontatura ed ampliamento delle scaffalature già esistenti nel salone del 2° piano e negli ambienti sottostanti contigui alla Chiesa antica.

RELAZIONE A S.E. IL MINISTRO per il Consiglio di Stato
Eccellenza,
Il Genio Civile di Roma, a seguito di apposita richiesta, presentò una perizia dell'11 maggio 1925 di L. 25.000, comprese L. 200 per direzione e sorveglianza e L. 2218, 08 d'imprevisti, per lavori di rimontatura e di ampliamento delle scaffalature già esistenti nel salone del 2°  piano e negli ambienti sottostanti contigue alla chiesa antica, nella sezione di Campo Marzio dell'Archivio di Stato Roma.
La suddetta perizia fu approvata con decreto di questo Ministero 18.6 1925 n. 8969.3.4/42450 regolarmente registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 19245 registro n. 4 Interno, foglio n. 336. Nel decreto stesso si fece risultare l'opportunità dell'esecuzione dei lavori in economia, affidandoli a singoli cottimisti, giusta proposta fatta dal Genio Civile nella relazione annessa alla perizia.
In seguito il detto ufficio tecnico presentò una perizia supplettiva dell'8 ottobre 1925 di L. 6.500, comprese L. 451.20 d'imprevisti, per aggiornamento delle previsioni delle spese della perizia principale, a causa degli intervenuti aumenti dei prezzi del mercato.
Non si ritenne necessario il parere d'alcun collegio consultivo, per interpretazione data da questo Ministero all'art. I del R.D. 7 maggio 1925 n. 646.
Tale articolo stabilisce che non occorre sentire ( come si è avuto occasione di notare in altra relazione) il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici né il Consiglio di Stato per appaltare ad asta pubblica o con licitazione privata per d'importo a L. 500 mila, da eseguirsi a cura del Ministero dei LL.PP., ovvero per appaltare a trattativa privata o per fare eseguire in economia lavori di importo fino a L. 300 mila.
Benchè tale articolo accennasse soltanto ad opere da eseguirsi dal Ministero dei LL.PP. (con dizione differente da quella del successivo articolo 2°, che parla in genere di lavori da eseguirsi a cura delle amministrazioni dello Stato), fu ritenuto dal Ministero applicabile al caso in esame, nella considerazione che parecchie delle disposizioni emantaesi nei diversi tempi in materia di lavori pubblici, anche se accennassero ad opere del Ministero dei LL.PP., vennero interpretate come applicabili anche a lavori delle altre amministrazioni governative, quando ricorresse la stessa ragione di decidere; e perché l'interpretazione data dal Ministero all'accennato articolo I era stata anche ammessa recentemente dalla Corte dei Conti per l'esecuzione di altri lavori dell'amministrazione degli Archivi di Stato (come pure si è avuto occasione di esporre in altra relazione).
Infatti con D.M. 12 agosto 1925 n. 8943.3/44795 fu approvata, per l'esecuzione in economia, per mettere in buone condizioni di stabilità un muro dell'Archivio di Stato di Palermo, per il riattamento dei cameroni attigui, per risarcimenti nei muri trasversali e per il ripristino del grande scalone dell'Archivio stesso. Tale decreto fu emesso senza sentire il Consiglio Superiore dei LL.PP.  ne il Consiglio di Stato, per l'interpretazione data da Ministero all'art. 1° del R.D. L. 7 maggio 1925 n.646; e, benché non si trattasse di lavori da eseguirsi dal Ministero dei LL.PP., la Corte dei Conti registrò il decreto senza osservazioni in data 8 settembre 1925 reg. n. 5 Interno fol. 292.
Tenuto conto di tale precedente, il Ministero, senza sottoporre la suddetta perizia dell'8 ottobre né al Consiglio Superiore dei LL.PP.  né al Consiglio di Stato, l'approvò con decreto 31 ottobre 1925 n. 8969.4/49595, che però non è stato registrato ancora dalla Corte dei Conti, la quale, interpretando diversamente le norme vigenti, con foglio 1° marzo 1926 n. 116 ha osservato quanto segue: "Poiché i lavori di cui si è autorizzata l'esecuzione con decreto ministeriale 18 giugno 1925 (cioè quello di approvazione della perizia principale) e col decreto unito (cioè quello del 31 ottobre 1925 d'approvazione della perizia suppletiva) superano complessivamente l'importo di L. 30.000, sull'esecuzione in economia dei medesimi occorre sentire, in applicazione degli articoli 8 comma 2°, e 9, comma 2°, del R.D. 18.11.1923 n. 2440, il parere del Consiglio di Stato, nonché il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. a norma dell'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1396 del 28 agosto 1924. Al riguardo codesto Ministero vorrà tener presente che la Sezione 1° di questa Corte, nell'adunanza del 6.2. 1926. ha ritenuto che le disposizioni dell'art. 1° del R.D. 7 maggio 1925 n. 646 siano applicabili soltanto per i lavori pertinenti al bilancio del Ministero dei LL.PP."
Da tale osservazione della Corte dei Conti risulta essersi cambiata la prassi che essa aveva ammessa, non soltanto con la registrazione del suddetto decreto ministeriale riguardante lavori dell'Archivio di Stato di Palermo, ma anche con la registrazione, avvenuta ugualmente senza osservazioni, in data 9 dicembre 1925 reg 8 Interno fol.73, di altro decreto ministeriale 17 ottobre 1925 n. 8940.3.5/48706 riguardante lavori dell'archivio di Stato di Napoli.
Ad ogni modo, in adesione all'osservazione della Corte dei Conti, si sono sottoposti gli atti, di cui ora si tratta, al Consiglio Superiore dei LL.PP., il quale, con voto 12 maggio 1926 n. 1058 Sezione 1° ha avvisato favorevolmente all'approvazione delle due perizie dell'11 maggio 1925 di L. 25000 e dell'8 ottobre 1925 di L. 6500, e favorevolmente all'esecuzione dei lavori in economia.
Occorrendo però sentire anche il Consiglio di Stato, si ha l'onore di pregare l'E.V. di voler disporre, nulla ostando, la comunicazione, a quell'Eminente Consesso, degli atti indicati nell'unito elenco.

Il Direttore Capo della Divisione
......
Visto: Si trasmettano gli atti all'Eccellentissimo Consiglio di Stato per il parere
Pel Ministro
......
 
 

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE DELL'INTERNO
(Protocollo della Sezione n. 661)

Riferisca il Signor C° Lupi
Roma, addì 23 giugno 1926
Il Presidente della Sezione
Cagnetta

Tabella degli affari per l'adunanza del 30 giugno 1926 N° 29
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Cagnetta
Consigliere  Mosconi
      "            Rava
      "            Fagiolari
      "            Di Donato
      "            Luzzatto
      "            Raineri
      "            Bobbio
      "            Giannini
      "            Di Fede
      "            Lupi
Referent.     Carassai
Segretario   Valenti

L'adunanza ebbe principio alle ore 15
         "        ebbe termine alle ore 16.15

Adunanza del 30 giugno 1926
La Sezione
Vista la relazione del Ministero dell'Interno (Direzione Generale- Amministrazione Civile) del 18 giugno n.8969.3.4/ 44129 con la quale si domanda parere per l'esecuzione in economia dei lavori di rimontatura ed ampliamento delle scaffalature nella sezione di Campo Marzio dell'Archivio di Stato di Roma;
visti gli atti e udito il relatore;
premesso che la spesa sulla quale si chiede parere a questo Consiglio di Stato supera le lire 30 mila, e su essa, a mente del disposto dell'art. 8, comma 2° e art.9 comma 2° del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, deve pronunciarsi questo consesso;
ritenuto che tale disposizione non è stata abrogata dall'art. 1° del R.D. 7 maggio 1925 n. 646,  riguardante soltanto l'esecuzione dei lavori pertinenti il Ministero dei Lavori Pubblici;
nulla avendo la Sezione in merito alle due perizie in esame
P.Q.M.
esprime parere  favorevole.

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1926- giugno-luglio, b. 68).